Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07223/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8429-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2287/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzani nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata di sua proprietà un'area posta a strapiombo sulla scogliera in Peschi ci e, invia subordinata, che fosse accertata la sdemanializzazione della stessa, stante il possesso "ab immemore" esercitato dall'attrice; - instaurato il contraddittorio con i legittimati Ministeri delle Infrastrutture e dei Traiporti e dell'Agenzia del Demanio, nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali attraverso la difesa erariale, oltre al rigetto della domanda, chiesero, in via nconvenzionale, dichiararsi la demanialità dell'area e che l'attrice fosse condannata al rilascio e al risarcimento dei danni, il Tribunale rigettò entrambe le domande; - la Corte d'appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado, quanto al rigetto della domanda dell'appellante principale Marino e, in riforma della predetta statuizione, accolta l'impugnazione incidentale, condannò la Marino al rilascio della particella, «nonché all'eliminazione delle opere ivi realizzate, ed in particolare del trabucco e del pia sale e del vano d'ingresso alla grotta sottostante»; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi [, ulteriormente illustrati da memoria,] e i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Traiporti, nonché l'Agenzia del Demanio, resistono con controricorso; Ric. 2021 n. 08429 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- osserva

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli arti'. 822 cod. tiV. e 28 cod. nav. [OSCURATO:PERSONA] assume che la sentenza impugnata aveva assegnato la qualità di demanialità marittima alla particella per cui è causa, nonostante che l'area non presentasse le caratteristiche naturali necessarie per una tale qualificazione.

Difatti, l'area in parola non insisteva sul lido del mare, ne' sulla spiaggia, né sull'arenile, essendo essa caratterizzata «geomoOlogicamente per essere un terreno di natura boschiva in folle declivio e, nella parte a confine con il mare Adriatico, è post[a] al di sopra di una scogliera alta e jr astagliata che, nella sua parte più bassa, raggiunge un'altezza di ben 15 metri dal livello del mare»;

1.1. La doglianza non è fondata.

In punto di fatto risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso che l'area in questione si trova collocata a strapiombo sulla sottostante scogliera, a esatto confine col mare, avendo, anzi, la ricorrente messo in opera un ampio sporto aggettante sul vuoto sottostante (il trabucco), oltre al piazzale e al vano d'ingresso a una sottostante grotta. ,Qui non è in discussione il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, indifferente la natura geografica del terreno, risultano decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale (da ultimo, Sez. 2, n. 18311, 12107 / 2018, Rv. 649392; cfr., cx multis, Cass. nn. 2417/1981, 10304 / 2004).

Ric. 2021 n. 08429 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -3- Non può dubitarsi che la scogliera lungo la quale si frange il mare appartenga al demanio marittimo, proprio tenendo conto dell'orientamento sopra ripreso perché diuturnamente assoggettata alle onde del mare e alle maree.

Né rileva, come sopra si è riportato, disquisire sulla natura del terreno: che si tratti di spiaggia con o senza arenile o di scogliera non muta la qualità del bene; quel che rileva è che trattasi della striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree.

Proprio per ciò questa Corte ha avuto già modo di rilevare che la scogliera che insiste in uno specchio d'acqua antistante l'edificio, essendo equiparata ai beni del demanio marittimo, ancorché destinata al servizio e alla protezione dell'edificio, non può formare oggetto di proprietà comune, di altro diritto reale o costituire il termine di un rapporto pertinenziale.

Consegue che non può considerarsi cosa comune e ritenersi soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 1117 e 1118 cod. civ. (Sez. 2, n. 7227, 06/08/1997,Rv. 506454).

Se questa premessa è corretta da essa deriva che l'area soprastante la scogliera non può che essere demaniale per Otto dell'art. 840 cod.

Ci

V. A lo' rtiori ciò deve dirsi per la struttura aggettante collocata sulla colonna d'aria della sottostante scogliera.

In definitiva, il motivo deve essere disatteso sulla base del seguente principio di diritto.

"la scogliera, lungo cui si frange il mare, che appunto perciò costituisce la striscia di terreno immediatamente a contatto con esso, appartiene al demanio marittimo; di conseguenza, l'area soprastante appartiene anch'essa, ai sensi dell'ari'. 840 cod. civ., al medesimo demanio".

2. Con il secondo motivo la Marino denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 od. nav., 58 disp. attuaz. cod. nav., 822 cod. civ., 28 cod. nav., per avere l'Amministrazione proceduto all'aggiornamento catastale, che aveva portato alla creazione di una nuova particella, attribuita al demanio e oggetto della presente controversia, senza dar luogo al procedimento in contraddittorio regolato dall'art.32 cod. nav. e dall'art. 58 delle sue norme d'attuazione.

2.1. La censura non coglie nel segno.

Ric. 2021 n. 08429 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -4- La demanialità marittima ha natura originaria, avuto riguardo alle caratteristiche naturali dei luoghi, di talché risulta ininfluente il procedimento di aggiornamento cartografico-catastale operato dall'Agenzia del Demanio, che ha solo attitudine ricognitiva.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 61, 62, 132, 191, 195 cod. proc. civ., 118 disp. d'attuaz. cod. proc.

Ci V., 111 Cost., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc.

La ricorrente addebita alla sentenza impugnata di esser venuta meno al dovere di rendere effettiva motivazione, per avere affè mato di pienamente condividere le risultanze della ctu, la quale avendo evidenziato che trattavasi di «area boschiva impervia (...) macchia mediterranea, in una zona antistante la costiera del mare> >, su un promontorio, escluso l'accesso dal lato del mare, «perché l'area si localizza su una scogliera sopraelevata», si poneva in contrasto con la decisione.

3.1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento.

Anche a volere seguire, per ragioni di più agevole liquidazione della critica, la prospettazione della ricorrente (e, cioè, che ci fosse dissonanza tra l'accertamento peritale e la sentenza), il motivo non è concludente.

Il ctu era chiamato a descrivere i luoghi e a identificarli anche catastalmente e un tale compito ha assolto, a dire dei Giudici di merito, puntualmente.

Le ricadute giuridiche dell'accertamento ovviamente sono di esclusiva competenza del giudice; di conseguenza, pur ove il consulente del giudice si fosse avventurato (ma ciò qui non consta da quel che riferisce la stessa ricorrente) in valutazioni giuridiche, esse risulterebbero "tamquam non essent", senza che con ciò resti, tuttavia, inficiata l'opera di specifica competenza di esso consulente, apprezzata come tale dal giudice.>> Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria Ric. 2021 n. 08429 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -5- d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8429-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2287/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzani nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata di sua proprietà un'area posta a strapiombo sulla scogliera in Peschi ci e, invia subordinata, che fosse accertata la sdemanializzazione della stessa, stante il possesso "ab immemore" esercitato dall'attrice; - instaurato il contraddittorio con i legittimati Ministeri delle Infrastrutture e dei Traiporti e dell'Agenzia del Demanio, nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali attraverso la difesa erariale, oltre al rigetto della domanda, chiesero, in via nconvenzionale, dichiararsi la demanialità dell'area e che l'attrice fosse condannata al rilascio e al risarcimento dei danni, il Tribunale rigettò entrambe le domande; - la Corte d'appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado, quanto al rigetto della domanda dell'appellante principale Marino e, in riforma della predetta statuizione, accolta l'impugnazione incidentale, condannò la Marino al rilascio della particella, «nonché all'eliminazione delle opere ivi realizzate, ed in particolare del trabucco e del pia sale e del vano d'ingresso alla grotta sottostante»; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi [, ulteriormente illustrati da memoria,] e i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Traiporti, nonché l'Agenzia del Demanio, resistono con controricorso; Ric. 2021 n. 08429 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli arti'. 822 cod. tiV. e 28 cod. nav. [OSCURATO:PERSONA] assume che la sentenza impugnata aveva assegnato la qualità di demanialità marittima alla particella per cui è causa, nonostante che l'area non presentasse le caratteristiche naturali necessarie per una tale qualificazione. Difatti, l'area in parola non insisteva sul lido del mare, ne' sulla spiaggia, né sull'arenile, essendo essa caratterizzata «geomoOlogicamente per essere un terreno di natura boschiva in folle declivio e, nella parte a confine con il mare Adriatico, è post[a] al di sopra di una scogliera alta e jr astagliata che, nella sua parte più bassa, raggiunge un'altezza di ben 15 metri dal livello del mare»; 1.1. La doglianza non è fondata. In punto di fatto risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso che l'area in questione si trova collocata a strapiombo sulla sottostante scogliera, a esatto confine col mare, avendo, anzi, la ricorrente messo in opera un ampio sporto aggettante sul vuoto sottostante (il trabucco), oltre al piazzale e al vano d'ingresso a una sottostante grotta. ,Qui non è in discussione il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, indifferente la natura geografica del terreno, risultano decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale (da ultimo, Sez. 2, n. 18311, 12107 / 2018, Rv. 649392; cfr., cx multis, Cass. nn. 2417/1981, 10304 / 2004). Ric. 2021 n. 08429 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- Non può dubitarsi che la scogliera lungo la quale si frange il mare appartenga al demanio marittimo, proprio tenendo conto dell'orientamento sopra ripreso perché diuturnamente assoggettata alle onde del mare e alle maree. Né rileva, come sopra si è riportato, disquisire sulla natura del terreno: che si tratti di spiaggia con o senza arenile o di scogliera non muta la qualità del bene; quel che rileva è che trattasi della striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree. Proprio per ciò questa Corte ha avuto già modo di rilevare che la scogliera che insiste in uno specchio d'acqua antistante l'edificio, essendo equiparata ai beni del demanio marittimo, ancorché destinata al servizio e alla protezione dell'edificio, non può formare oggetto di proprietà comune, di altro diritto reale o costituire il termine di un rapporto pertinenziale. Consegue che non può considerarsi cosa comune e ritenersi soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 1117 e 1118 cod. civ. (Sez. 2, n. 7227, 06/08/1997,Rv. 506454). Se questa premessa è corretta da essa deriva che l'area soprastante la scogliera non può che essere demaniale per Otto dell'art. 840 cod. Ci V. A lo' rtiori ciò deve dirsi per la struttura aggettante collocata sulla colonna d'aria della sottostante scogliera. In definitiva, il motivo deve essere disatteso sulla base del seguente principio di diritto. "la scogliera, lungo cui si frange il mare, che appunto perciò costituisce la striscia di terreno immediatamente a contatto con esso, appartiene al demanio marittimo; di conseguenza, l'area soprastante appartiene anch'essa, ai sensi dell'ari'. 840 cod. civ., al medesimo demanio". 2. Con il secondo motivo la Marino denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 od. nav., 58 disp. attuaz. cod. nav., 822 cod. civ., 28 cod. nav., per avere l'Amministrazione proceduto all'aggiornamento catastale, che aveva portato alla creazione di una nuova particella, attribuita al demanio e oggetto della presente controversia, senza dar luogo al procedimento in contraddittorio regolato dall'art.32 cod. nav. e dall'art. 58 delle sue norme d'attuazione. 2.1. La censura non coglie nel segno. Ric. 2021 n. 08429 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -4- La demanialità marittima ha natura originaria, avuto riguardo alle caratteristiche naturali dei luoghi, di talché risulta ininfluente il procedimento di aggiornamento cartografico-catastale operato dall'Agenzia del Demanio, che ha solo attitudine ricognitiva. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 61, 62, 132, 191, 195 cod. proc. civ., 118 disp. d'attuaz. cod. proc. Ci V., 111 Cost., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. La ricorrente addebita alla sentenza impugnata di esser venuta meno al dovere di rendere effettiva motivazione, per avere affè mato di pienamente condividere le risultanze della ctu, la quale avendo evidenziato che trattavasi di «area boschiva impervia (...) macchia mediterranea, in una zona antistante la costiera del mare> >, su un promontorio, escluso l'accesso dal lato del mare, «perché l'area si localizza su una scogliera sopraelevata», si poneva in contrasto con la decisione. 3.1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento. Anche a volere seguire, per ragioni di più agevole liquidazione della critica, la prospettazione della ricorrente (e, cioè, che ci fosse dissonanza tra l'accertamento peritale e la sentenza), il motivo non è concludente. Il ctu era chiamato a descrivere i luoghi e a identificarli anche catastalmente e un tale compito ha assolto, a dire dei Giudici di merito, puntualmente. Le ricadute giuridiche dell'accertamento ovviamente sono di esclusiva competenza del giudice; di conseguenza, pur ove il consulente del giudice si fosse avventurato (ma ciò qui non consta da quel che riferisce la stessa ricorrente) in valutazioni giuridiche, esse risulterebbero "tamquam non essent", senza che con ciò resti, tuttavia, inficiata l'opera di specifica competenza di esso consulente, apprezzata come tale dal giudice.>> Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria Ric. 2021 n. 08429 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -5- d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi
Sentenza Cassazione n. 07223/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris