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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 16155/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Trib. di Siracusa per l'ulteriore corso; in subordine, la rimessione alle S.U. della questione sulla sufficienza dell'indicazione "energia elettrica" ai fini della contestazione dell'agg.te di cui all'art. 625, co. 1, n. 7, c.p.; in via ulteriormente gradata, sollevarsi questione di legitt. cost. degli artt. 527 e 129 c.p.p., nella parte in cui escludono rilevanza alla contestazione suppletiva di un'aggravante incidente sulla procedibilità del reato per contrasto con gli artt. 112, 3, 117, co. 1, Cost. e 6, par. 3, lett. a), CEDU; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen., perché, quale intestataria dell'utenza elettrica relativa all'immobile sito in Augusta, località [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, si impossessava di un quantitativo imprecisato di ener- gia elettrica, sottraendola all'Enel, mediante manomissione della calotta del conta- tore, con rottura dei tre tenoni posteriori di trattenuta ed intervento sul circuito ann- perometrico, in modo da escludere la registrazione dei consumi nella misura del - 84,47% - in Augusta il 30 agosto 2019.

Dopo alcuni rinvii dell'udienza dibattimentale per ragioni inerenti a difetti di no- tifica del decreto di citazione in giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2023, il Tribunale ha dichiarato l'apertura del dibattimento ed ha ammesso le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 22 maggio 2023, il Tribunale ha invitato le parti a concludere; il P.M. ha chiesto di modificare il capo di imputazione; il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta ed ha invitato le parti a concludere.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha rilevato che la persona offesa del reato, società erogatrice del servizio di energia elettrica, non aveva presentato regolare querela, nonostante nel vigore dell'attuale disciplina, prevista dall'art. 2, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposto in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134), entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, il reato oggetto del presente procedimento fosse divenuto procedibile a querela di parte.

Il Tribunale ha evidenziato che, ciò nonostante, il P.M. di udienza aveva manife- stato la volontà di contestare la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica dovesse essere considerata un bene destinato a pubblico servizio.

Il Tribunale ha ritenuto tardiva tale richiesta, per- ché proposta dopo la scadenza dei termini per proporre querela, in quanto il rapporto processuale non era stato validamente costituito, risultando privo del contenuto che normalmente gli è proprio.

Peraltro, la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'impu- tato, giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto.

Ebbene, la contestazione suppletiva non ha comportato soltanto un mutamento del regime di procedibilità, bensì anche un aumento di pena, essendo già presenti nell'imputazione le circostanze aggravanti previste dagli artt. 625, comma primo, n. 2, e 61, n. 7, cod. pen..Pertanto, ad avviso dell'organo giudicante, essendo la fattispecie divenuta pro- cedibile a querela, la mancanza della condizione di procedibilità imponeva di dichia- rare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità.

2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Si deduce che, pur dando atto della corretta configurazione della circostanza con- testata ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., il Tribunale ha inopinatamente fissato un termine di decadenza per la facoltà del P.M. di procedere alla contestazione ex art. 517 cod. proc. pen..

Nella fattispecie in esame, l'azione penale era stata esercitata con diverso regime di procedibilità ed il dibattimento è stato regolarmente aperto con regolare assun- zione delle prove.

L'intervenuta modifica del regime di procedibilità non rende de plano il rapporto - ab origine regolarmente costituito - come non validamente costi- tuito, tale da far venir meno la legittimazione del P.M. a muovere la contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., secondo il principio generale, per cui fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale il capo di imputazione può essere suscettibile di modifiche, di precisazione, di ulteriori contestazioni, riconoscendo il P.M. come unico dominus dell'azione penale.

Costituisce principio pacifico la possibilità di effettuare nuove contestazioni di circostanze aggravanti con la chiusura del dibattimento e che, al tale scopo possa essere addirittura interrotta la discussione finale.

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronunzia della sentenza.

Il mutato regime di procedibilità instaurato per molte fattispecie penali a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia risponde a criteri di razionalizzazione ed economicità e non può essere inteso ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis.

Alla luce della legittimità della contestazione della circostanza aggravante e dell'intervenuta procedibilità d'ufficio per il reato contestato, il Tribunale avrebbe do- vuto disporre la prosecuzione del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

La pronuncia impugnata, conformemente a quanto prospettato nel ricorso pro- posto dal P.M., viola la legge con riferimento all'esercizio dell'azione penale, in specie al potere - dovere della contestazione suppletiva (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, Costantino, non massimata).

In tema di nuove contestazioni in dibattimento, infatti, il giudice non può eserci- tare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal P.M. ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputa- zione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell'im- putato (Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, Palumbo; Sez.

F, n. 43255 del 22/08/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 48347 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Scalora, Rv. 285682; Sez. 4, n. 652 del 07/12/2023, dep. 2024, Attanasio).

Tale affermazione si inserisce in un costante orientamento già ribadito da prece- denti pronunce (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539, Marcolin, non massi- mata sul punto), secondo cui gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., inseriti sotto la rubrica "Nuove contestazioni", disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibat- timento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza.

Il P.M. interviene sull'imputazione enunciata nell'atto che instaura il giu- dizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibatti- mento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata.

Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del P.M., inerente all'e- sercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall'art. 112 Cost.

Inoltre, nell'ipotesi-ricorrente (art. 517 cod. proc. pen.), non è richiesto né il consenso dell'imputato né l'autorizzazione del ci;udice.

Pertanto, la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al P.M. il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la con- testazione della circostanza aggravante, rilevando la tardività, è illegittima.

D'altronde, avvenuta la contestazione del reato connesso da parte del P.M., il giudice che procede ha l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ovvero dichia- rando la propria incompetenza, perché il fatto appartiene a quella di un giudice su- periore.

Ove il giudicante ometta di decidere nel senso sopra illustrato, la sentenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata, in quanto non si è pronunciata su di un capo di imputazione.

Anzi, proprio questo è l'unico rimedio a disposizione del rap- presentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provvedere sulla contestazione effettuata ai sensi deira-t. 517 cod. proc. pen., dal momento che la possibilità di procedere autonomamente - da taluni prospettata - è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, Saraceno, non massimata sul punto).

A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l'art. 517 cit. stabilisce esclusivamente che il P.M.

"contesta all'imputato" H reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di in- tervento per l'organo giudicante, come invece previsto dall'art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio "può autorizzarla".

Emerge, pertanto, dalla ricognizione delle norme di riferimento che, in presenza di una circostanza aggravante, al giu -. ce che procede è preclusa qualsiasi attività discrezionale in quanto l'unico titolare dell'azione penale, il P.M., può procedere alla modifica dell'imputazione.

2.1. Un ulteriore argomento si trae dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte costituzionale del 9 luglio 2015 n. 139 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contesta- zione di una circostanza aggravante gt:. risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione e che ha precisato che: "la contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti, è idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro proces- suale", potendo incidere in modo rilevante sull'entità della sanzione - tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale - e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato.

La Corte ha osservato, inoltre, che "l'imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di in- dagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contesta- zione "tardiva" di un fatto diverso: sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di "patteggiamento" nel caso di modifi:azione dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circo- stanza aggravante, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta foriera di ingiustifi- cate disparità di trattamento al pari d77.*a richiesta di giudizio abbreviato.

3. Nel caso in esame, nel corso de dibattimento il P.M. ha richiesto la modifica dell'imputazione e la contestazione deWaggravante del 625, comma primo, n. 7, cod. pen., da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato; il Tri- bunale ha negato l'esercizio di tale potere-dovere, rilevandone illegittimamente la tardività sul presupposto errato del occorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa e ha deciso s.11a base della originaria imputazione, dichia- rando l'improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen..Quanto alla tardività della contestazione suppletiva ritenuta dal giudice a quo, vanno qui richiamati anche i principi affermati da Sez.

U. n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, secondo cui "la direttiva n. 78, di cui all'art. 2 della legge delega per il vigente codice di r:to (L. 16 febbraio 1987, n. 81), prevedendo appunto il potere del P.M. di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputa- zione, non pone specifici limiti temporali all'esercizio di detto potere nell'ambito di tale fase processuale, né consente di fare distinzioni quanto alla fonte degli elementi dai quali la contestazione "suppletiva" ti-ae causa.

E ciò è stato previsto dalla direttiva in esame, e poi introdotto nel codice di rito, perché la modifica dell'imputazione o 1E: contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, ncn possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzio- nale, dispersione degli elementi utili per un "giusto processo".

La tendenziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio - nell'esaltare il principio del contraddittorio - richiede che il P.M. formuli l'imputazione in base agli elementi d'ac- cusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 cod. proc. pen.) e che, a sua volta, l'imputato, posto a conoscedza degli elementi di accusa, possa sin dall'ini- zio del dibattimento contrastarli efficademente.

Ma ciò non può comportare, come ineluttabile conseguenza, che, se il P ivl.„ per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusz già acquisiti, non possa provvedervi poi nel dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all'imputazione.

Peraltro, la contestazione suppletiva all'inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell'originaria imputazione, in caso di circostanza aggravante o di modifica dell'imputazione, evita di precludere al P.M. la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto-reato, in sede di giudizio.

Infatti, gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze aggra- vanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale, diversa- mente da quanto sostenuto erratamente nella sentenza impugnata.

Si darebbe luogo altrimenti ad una contrazione dell'ambito di esercizio dell'azione penale, con ciò con- travvenendosi al disposto dell'art. 112 :ost..

Ed ancora, proprio a garanzia d& diritto di difesa, l'art. 519 cod. proc. pen. dà facoltà all'imputato, nei cui confronti ii P.M. abbia proceduto a contestazione supple- tiva ("salvo che la contestazione abbia ocr oggetto la recidiva"), di chiedere al giudice un termine per poter contrastare l'accysa perché in parte integrata o modificata.

La norma in esame, peraltro, aggiunge chs il tempo concesso dal giudice non può essere "inferiore al termine per comparire prt.iiisto dall'art. 429 cod. proc. pen. (art. 519, comma 2, cod. proc. pen.), cioè non ireriore a venti giorni".3.1.

Si è detto che, nei caso di cu: è processo il P.M. in dibattimento, nel primo segmento processuale utile, aveva richiesto la modifica dell'imputazione e l'integra- zione della rubrica della imputazione con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pan. da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato ed il Tribunale ha sostanzialmente negato l'esercizio di tale potere-dovere, rilevandone la tardività sul presupposto del decorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa a seguito della modifica legisla- tiva e ha deciso sulla base della originaria imputazione rilevando l'improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., violando tutti i principi del contraddittorio.

In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione della con- testazione, immediatamente derivante dal principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cc,s-t., deve essere esercitato, le direttrici erme- neutiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole com- posizione, la citata Sez.

U. Barbaga!!o non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all'apertura del dibattimento, degli elementi di fatto che portano alla modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e alla conte- stazione di un reato concorrente o di ,,Ina circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen., poiché le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l'av- venuta apertura del dibattimento e pr'ma dell'espletamento dell'istruzione dibatti- mentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari.

Pertanto, il potere di procedere nei dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al P.M. senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11/042014, B.L., Rv. 262614; Sez. 6 n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284).

Tale linea interpretativa non è smentita dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, (Sez.

U, n. 49935 d& 28/09/2023, Donningo, Rv. 285517), che afferma l'ob- bligo del giudice di procedere immed'atamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nel caso di contestazione suppletiva della recidiva, in quanto tale sentenza, nel caso concreto esarnir:ato, ha rilevato un'impossibilità di fatto volto a precludere l'integrazione della contestazione della recidiva rispetto ad un reato già prescritto, a causa dell'inesistenza stessa di idoneo «segmento processuale».

In tale pronunzia, al paragrafo 7, invero, _9,0-.0 ribaditi i principi sopra illustrati in tema di esercizio della contestazione supple-Ja da parte del P.M. nei termini seguenti:"LA Va altresì considerato che, in caso di contestazione suppletiva della recidiva in dibattimento, l'imputato presente non ha diritto a un termine a difesa, diversa- mente da quanto previsto qualora sia contestata una qualsiasi altra circostanza ag- gravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.).

Quanto sinora evidenziato, però, non consente di escludere, de iure condito,, che il P.M. possa procedere alla contestazione suppletiva della recidiva solo in dibatt..mento, ai sensi delle citate disposizioni, non solo nei casi in cui la sussistenza della circostanza aggravante sia emersa dopo l'e- sercizio dell'azione penale (invero assai difficilmente ipotizzabili: si pensi all'accerta- mento di precedenti penali risultanti a carico dell'imputato con un alias la cui cono- scenza sia emersa solo nel corso del dibattimento), ma anche qualora il pubblico ministero supplisca a una inerzia, rimedi a un errore ovvero compia una diversa va- lutazione discrezionale rispetto a c.,Liela fatta al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Tale conclusione risulta allo stato coerente rispetto alla risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U. citata Barbao.alo) secondo la quale «le contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibatti- mento e prima dell'espletamento delflistruzione dibattimentale, cioè sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari» (in senso conforme v.

Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903-01; 7 Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, Scalía, dep. 2016, Rv. 266081-01; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259857-01).

Non è in discussione, dunque, la facoltà da parte del pubblico ministero di procedere a!:Lc contestazione suppletiva (nel caso di specie) della recidiva, che peraltro non r:chiem, l'autorizzazione del giudice (nei casi di cui all'art. 517 cod. proc. pen.

«il pub_s,lic7-, ministero contesta all'imputato» una circo- stanza aggravante), a differenza cfl cyanto previsto per la contestazione del fatto nuovo, in presenza dei presupposti p!-,,-;:sti dall'art. 518, comma 2, del codice di rito" E...]".

3.2. Nel caso in esame, il Tribuft,?l ,., nel pronunciare sentenza di immediata de- claratoria del proscioglimento dell'im7utato per mancanza della condizione di proce- dibilità del reato di furto pluriaggravatc:, nell'escludere, nel corso del dibattimento, la facoltà del P.M. di procedere alla contstazione suppletiva della circostanza aggra- vante della destinazione "a pubblico s7 -vizio" di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, ultima parte, cod. pen., ha anticipato '..-iecisione, pervenendo ad una declaratoria ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen, così d ttando, ancor prima della chiusura della istru- zione dibattimentale, i termin: della cjic,cussione finale (limitata alla ricorrenza di un mutamento del regime della proced.:b.:à del reato ascritto), nonostante fosse stato sollevato dall'organo della Procura iTh -:idente relativo alla contestazione suppletiva.

In sostanza, pertanto, il Tribunale non ha considerato che il P.M. aveva formulato una contestazione suppletiva la qua'e - n astratto - avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nell'alveo della puniPiihra ii ufficio, omettendo del tutto di riconoscere all'imputato le garanzie previste daMai... 519 cod. proc. pen. una volta che la conte-- stazione suppletiva era divenuta patci -i-.onio del processo e di valutare le sopravve- nienze istruttorie, pure intervenute ne: corso del giudizio, le quali avrebbero potuto concorrere a confortare la piausibilità cella contestazione suppletiva medesima, limi- tandosi a rilevare la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per mancata pre- sentazione della querela da parte deiia persona offesa entro il termine di legge e invitando le parti a confrontarsi solo so tale tema, riconosciuto come pregiudiziale.

Ne consegue che l'ingiustificata aocelerazione verso l'epilogo de plano del giudi- zio, come sopra evidenziata, ha detei-minato un rilevante vulnus alla pienezza del contraddittorio sui temi che formavano oggetto del procedimento, da cui è conseguita altresì la limitazione dell'iniziativa dal' ficio del P.M. nell'esercizio dell'azione penale in una prospettiva di precisazione - intcgrazione del capo di imputazione, con riferi- mento alla ricorrenza di una circosta;-.ta aggravante, la quale, se effettivamente ri- conosciuta come esistente, anche a se.iito di contestazione suppletiva, avrebbe as- sicurato la resistenza della fattispecie i:icriminatrice al mutamento delle condizioni di procedibilità pure introdotto„ a fare do a dal 30 dicembre 2022, dalla riforma Carta- bia.

Le inosservanze in cui è incorso :i T.-ibunale sono riconducibili ad ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 coc- proc. pen., laddove attengono ai limiti dell'e- sercizio dell'azione penale a sensi deP,:rt. 179, in relazione all'art. 178, lett. b), cod. proc. pen. e al conseguente diritto parti private di contraddire sul punto; esse, peraltro, si atteggiano altresì quali vioos alla stessa integrità del contraddittorio nel corso del giudizio, in quanto hanno C•:erminato una ingiustificata limitazione al po- tere di intervento delle parti su temi .7c,isivi del giudizio.

Con una non recente pronunzia, le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230531) ha,-no ben chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di c:iidizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche n--.3e che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi dei prosso - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice - ma enuncia una regola di m :otta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppo:-.o. un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Si è evidnziato che l'art. 129 cod. proc. pen. prevede una regola di condotta rivolta al giudice data la sua collocazione sistematica nell'am- bito del capo relativo ad "atti e provve-_iimenti" giudiziali, e «prevede l'obbligo (recte dovere) dell'immediata declaratoria, fficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice "riconosce" come già ecco. :site agli atti.

Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema„ nel SE:rrTo che, nella prospettiva di privilegiare l'exitus processus ed il favor rei, si impone e a Aice il proscioglimento immediato dell'impu- tato, o ve ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto - per ragioni di merito - l'imputazione ne fanno venire meno - per la presenza di ostacoli processuali (difetto di con,- 21 :ni di procedibilità) o per l'avverarsi di una causa estintiva - la effettiva ragion csere.

La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha poi os- servato che l'espressione immediata -_.eclaratoria, presente soltanto nella rubrica dell'art. 129 cod. proc. pen., assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia una connotazione di "tempestività temporale" assoluta, fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito c.d. de plano [...]; ma evidenzia la precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ricorrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adT:tabili dal giudice.

In seguito, le Sezioni Unite (Sez. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) hanno affermato che, in .,t-esenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare se,Ttenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione nel medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli at.".: L modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve cempiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsasi necessità di accertamento o di approfondi- mento.

Inoltre, a conferma della pre,:-',..71enza della pronuncia di proscioglimento su ogni ulteriore approfondimento la sem.enza ha ribadito che i vizi della motivazione de! provvedimento impugnato non con:, rilevabili in sede di legittimità in presenza di una causa estintiva, in quanto il giudic.n, cui andrebbero rimessi gli atti per il giudizio rescissorio al fine di riparare tessute T,otivazionale della decisione, avrebbe comun- que l'obbligo di procedere irnmec.iiatente alla declaratoria della causa estintiva, principio applicabile anche in presanee di una nullità di ordine generale, come già affermato nella sentenza Cremonese ez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

In definiij,i2: i! giudice non può pronunciarsi ex abrupto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sa za coinvolgere le parti.

3.3. Il potere di procedere nei diP -..ttimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni --iconosciuto al P.M. senza specifici limiti tem- porali o di fonte, in quanto l'ft°,iputato

7. facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando op-H prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere ..,:sso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11,,T» '2014, B.L., Rv. 262614, Sez. 6, n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284).

4. In conclusione, va affermato P.M., ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., era pienamente legittimato ad effettt,... e la contestazione suppletiva della circostanza aggravante in questione reiat»Ja 525, comma primo, n. 7, cod. pen., a seguito della quale il reato oggetto di con -ces.,,zione non era più in astratto procedibile a querela di parte ma d'ufficio e i! Trib...naledoveva decidere sulla regiudicanda, come risultante dal legittimo esercizio da 5ite del P.M. del potere dovere di formulare l'imputazione.

Nel caso in esame, l'ese. -:zizio da parte dei P.M. del potere di integrare la contestazione nel primo segmento :.:rocessuale utile non poteva essere precluso dal giudice, come le stesse [OSCURATO:PERSONA] riconoscono.

E, una volta che que- sto potere sia stato validamente eseiciato, il giudice aveva l'obbligo di pronunciarsi sull'imputazione da ultimo contestata„ ah certo sull'imputazione originaria ormai su- perata, e ciò dopo aver garantito i! c:.: -:traddittorio ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen..

L'esigenza di "correlazione tra ! i:,utazione contestata e la sentenza" (art. 521 cod. proc. pen.) impone al 2iuclice )ronunciarsi sul fatto che risulti validamente contestato all'imputato.

E' ylva di ,sasi fondamento, ed è smentita dalla citata [OSCURATO:PERSONA], l'idea che .29 cod. proc. pen. possa legittimare il giudice a pronunciarsi "ora per allora" su uM.Dutazione che non è più attuale.

Nel caso in concreto, a!l'esame d 2ollegio, il Giudice ha illegittimamente impe- dito l'esercizio da parte de! P.M. in u:d::eriza, nel primo segmento utile dopo il rinvio, della contestazione suppletiva re!at;v7a all'integrazione della rubrica del reato conte- stato con il riferimento all'art.,

625. c-c.»-ima primo, n. 7, cod. pen. e ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere sen.nndo l'originaria imputazione, arrogandosi un diritto impeditivo e valutativo sulV2:serc:zio dell'azione penale da parte del P.M. che non gli viene riconosciuto da': sistema iegando il contraddittorio tra le parti.

Il prin- cipio di immediatezza di cui &l'art. 12c,, cod. proc. pen., infatti, non implica una pro- nuncia intermedia prima che !a fase pr,7:essuale nella quale può manifestarsi la causa di improcedibilità si à esauhta Ir to arco temporale deve ritenersi applicabile l'art. 517 cod, proc. pen..

Spetterà ai giudice, al'es'to dei c,.; :r.s.,addittorio riaperto ai sensi dell'art. 519 cod. proc. peri, valutare se l'aggravante 7r2 ;" .e-stata sussiste.

4.1. Ne consegue che, •:ivalifican ''hipugnazione del P.M. quale ricorso per sal- tum (Sez.

U, n. 3512 del 28110/2C:21 dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473) e ritenuta sussistente la nullità denunciata con ' - corso del Procuratore della Repubblica ricor- rente, poiché in violazione cie!e legge sopra richiamate il giudice del dibat- timento ha precluso al P.M. i potere-dovere di esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto-reato correttamente- c!rcorrnziato e qualificato, il Tribunale è incorso in una nullità assoluta di ordine genera: • revista dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., che attiene alla formulazione della tazione e all'esercizio dell'azione penale; nel caso di specie, ricorre, pertanto, caca di cui all'art. 569, comma 4, prima parte, cod. proc. pen., in relazione z..-TaTt comma 4, cod. proc. pen..5.

Per tali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Trib. di Siracusa per l'ulteriore corso; in subordine, la rimessione alle S.U. della questione sulla sufficienza dell'indicazione "energia elettrica" ai fini della contestazione dell'agg.te di cui all'art. 625, co. 1, n. 7, c.p.; in via ulteriormente gradata, sollevarsi questione di legitt. cost. degli artt. 527 e 129 c.p.p., nella parte in cui escludono rilevanza alla contestazione suppletiva di un'aggravante incidente sulla procedibilità del reato per contrasto con gli artt. 112, 3, 117, co. 1, Cost. e 6, par. 3, lett. a), CEDU; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen., perché, quale intestataria dell'utenza elettrica relativa all'immobile sito in Augusta, località [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, si impossessava di un quantitativo imprecisato di ener- gia elettrica, sottraendola all'Enel, mediante manomissione della calotta del conta- tore, con rottura dei tre tenoni posteriori di trattenuta ed intervento sul circuito ann- perometrico, in modo da escludere la registrazione dei consumi nella misura del - 84,47% - in Augusta il 30 agosto 2019. Dopo alcuni rinvii dell'udienza dibattimentale per ragioni inerenti a difetti di no- tifica del decreto di citazione in giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2023, il Tribunale ha dichiarato l'apertura del dibattimento ed ha ammesso le prove richieste dalle parti. All'udienza del 22 maggio 2023, il Tribunale ha invitato le parti a concludere; il P.M. ha chiesto di modificare il capo di imputazione; il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta ed ha invitato le parti a concludere. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha rilevato che la persona offesa del reato, società erogatrice del servizio di energia elettrica, non aveva presentato regolare querela, nonostante nel vigore dell'attuale disciplina, prevista dall'art. 2, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposto in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134), entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, il reato oggetto del presente procedimento fosse divenuto procedibile a querela di parte. Il Tribunale ha evidenziato che, ciò nonostante, il P.M. di udienza aveva manife- stato la volontà di contestare la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica dovesse essere considerata un bene destinato a pubblico servizio. Il Tribunale ha ritenuto tardiva tale richiesta, per- ché proposta dopo la scadenza dei termini per proporre querela, in quanto il rapporto processuale non era stato validamente costituito, risultando privo del contenuto che normalmente gli è proprio. Peraltro, la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'impu- tato, giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto. Ebbene, la contestazione suppletiva non ha comportato soltanto un mutamento del regime di procedibilità, bensì anche un aumento di pena, essendo già presenti nell'imputazione le circostanze aggravanti previste dagli artt. 625, comma primo, n. 2, e 61, n. 7, cod. pen..Pertanto, ad avviso dell'organo giudicante, essendo la fattispecie divenuta pro- cedibile a querela, la mancanza della condizione di procedibilità imponeva di dichia- rare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità. 2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Si deduce che, pur dando atto della corretta configurazione della circostanza con- testata ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., il Tribunale ha inopinatamente fissato un termine di decadenza per la facoltà del P.M. di procedere alla contestazione ex art. 517 cod. proc. pen.. Nella fattispecie in esame, l'azione penale era stata esercitata con diverso regime di procedibilità ed il dibattimento è stato regolarmente aperto con regolare assun- zione delle prove. L'intervenuta modifica del regime di procedibilità non rende de plano il rapporto - ab origine regolarmente costituito - come non validamente costi- tuito, tale da far venir meno la legittimazione del P.M. a muovere la contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., secondo il principio generale, per cui fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale il capo di imputazione può essere suscettibile di modifiche, di precisazione, di ulteriori contestazioni, riconoscendo il P.M. come unico dominus dell'azione penale. Costituisce principio pacifico la possibilità di effettuare nuove contestazioni di circostanze aggravanti con la chiusura del dibattimento e che, al tale scopo possa essere addirittura interrotta la discussione finale. Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronunzia della sentenza. Il mutato regime di procedibilità instaurato per molte fattispecie penali a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia risponde a criteri di razionalizzazione ed economicità e non può essere inteso ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis. Alla luce della legittimità della contestazione della circostanza aggravante e dell'intervenuta procedibilità d'ufficio per il reato contestato, il Tribunale avrebbe do- vuto disporre la prosecuzione del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. La pronuncia impugnata, conformemente a quanto prospettato nel ricorso pro- posto dal P.M., viola la legge con riferimento all'esercizio dell'azione penale, in specie al potere - dovere della contestazione suppletiva (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, Costantino, non massimata). In tema di nuove contestazioni in dibattimento, infatti, il giudice non può eserci- tare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal P.M. ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputa- zione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell'im- putato (Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, Palumbo; Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 48347 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Scalora, Rv. 285682; Sez. 4, n. 652 del 07/12/2023, dep. 2024, Attanasio). Tale affermazione si inserisce in un costante orientamento già ribadito da prece- denti pronunce (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539, Marcolin, non massi- mata sul punto), secondo cui gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., inseriti sotto la rubrica "Nuove contestazioni", disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibat- timento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il P.M. interviene sull'imputazione enunciata nell'atto che instaura il giu- dizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibatti- mento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del P.M., inerente all'e- sercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall'art. 112 Cost. Inoltre, nell'ipotesi-ricorrente (art. 517 cod. proc. pen.), non è richiesto né il consenso dell'imputato né l'autorizzazione del ci;udice. Pertanto, la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al P.M. il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la con- testazione della circostanza aggravante, rilevando la tardività, è illegittima. D'altronde, avvenuta la contestazione del reato connesso da parte del P.M., il giudice che procede ha l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ovvero dichia- rando la propria incompetenza, perché il fatto appartiene a quella di un giudice su- periore. Ove il giudicante ometta di decidere nel senso sopra illustrato, la sentenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata, in quanto non si è pronunciata su di un capo di imputazione. Anzi, proprio questo è l'unico rimedio a disposizione del rap- presentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provvedere sulla contestazione effettuata ai sensi deira-t. 517 cod. proc. pen., dal momento che la possibilità di procedere autonomamente - da taluni prospettata - è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, Saraceno, non massimata sul punto). A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l'art. 517 cit. stabilisce esclusivamente che il P.M. "contesta all'imputato" H reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di in- tervento per l'organo giudicante, come invece previsto dall'art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio "può autorizzarla". Emerge, pertanto, dalla ricognizione delle norme di riferimento che, in presenza di una circostanza aggravante, al giu -. ce che procede è preclusa qualsiasi attività discrezionale in quanto l'unico titolare dell'azione penale, il P.M., può procedere alla modifica dell'imputazione. 2.1. Un ulteriore argomento si trae dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte costituzionale del 9 luglio 2015 n. 139 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contesta- zione di una circostanza aggravante gt:. risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione e che ha precisato che: "la contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti, è idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro proces- suale", potendo incidere in modo rilevante sull'entità della sanzione - tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale - e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato. La Corte ha osservato, inoltre, che "l'imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di in- dagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contesta- zione "tardiva" di un fatto diverso: sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di "patteggiamento" nel caso di modifi:azione dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circo- stanza aggravante, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta foriera di ingiustifi- cate disparità di trattamento al pari d77.*a richiesta di giudizio abbreviato. 3. Nel caso in esame, nel corso de dibattimento il P.M. ha richiesto la modifica dell'imputazione e la contestazione deWaggravante del 625, comma primo, n. 7, cod. pen., da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato; il Tri- bunale ha negato l'esercizio di tale potere-dovere, rilevandone illegittimamente la tardività sul presupposto errato del occorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa e ha deciso s.11a base della originaria imputazione, dichia- rando l'improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen..Quanto alla tardività della contestazione suppletiva ritenuta dal giudice a quo, vanno qui richiamati anche i principi affermati da Sez. U. n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, secondo cui "la direttiva n. 78, di cui all'art. 2 della legge delega per il vigente codice di r:to (L. 16 febbraio 1987, n. 81), prevedendo appunto il potere del P.M. di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputa- zione, non pone specifici limiti temporali all'esercizio di detto potere nell'ambito di tale fase processuale, né consente di fare distinzioni quanto alla fonte degli elementi dai quali la contestazione "suppletiva" ti-ae causa. E ciò è stato previsto dalla direttiva in esame, e poi introdotto nel codice di rito, perché la modifica dell'imputazione o 1E: contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, ncn possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzio- nale, dispersione degli elementi utili per un "giusto processo". La tendenziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio - nell'esaltare il principio del contraddittorio - richiede che il P.M. formuli l'imputazione in base agli elementi d'ac- cusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 cod. proc. pen.) e che, a sua volta, l'imputato, posto a conoscedza degli elementi di accusa, possa sin dall'ini- zio del dibattimento contrastarli efficademente. Ma ciò non può comportare, come ineluttabile conseguenza, che, se il P ivl.„ per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusz già acquisiti, non possa provvedervi poi nel dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all'imputazione. Peraltro, la contestazione suppletiva all'inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell'originaria imputazione, in caso di circostanza aggravante o di modifica dell'imputazione, evita di precludere al P.M. la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto-reato, in sede di giudizio. Infatti, gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze aggra- vanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale, diversa- mente da quanto sostenuto erratamente nella sentenza impugnata. Si darebbe luogo altrimenti ad una contrazione dell'ambito di esercizio dell'azione penale, con ciò con- travvenendosi al disposto dell'art. 112 :ost.. Ed ancora, proprio a garanzia d& diritto di difesa, l'art. 519 cod. proc. pen. dà facoltà all'imputato, nei cui confronti ii P.M. abbia proceduto a contestazione supple- tiva ("salvo che la contestazione abbia ocr oggetto la recidiva"), di chiedere al giudice un termine per poter contrastare l'accysa perché in parte integrata o modificata. La norma in esame, peraltro, aggiunge chs il tempo concesso dal giudice non può essere "inferiore al termine per comparire prt.iiisto dall'art. 429 cod. proc. pen. (art. 519, comma 2, cod. proc. pen.), cioè non ireriore a venti giorni".3.1. Si è detto che, nei caso di cu: è processo il P.M. in dibattimento, nel primo segmento processuale utile, aveva richiesto la modifica dell'imputazione e l'integra- zione della rubrica della imputazione con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pan. da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato ed il Tribunale ha sostanzialmente negato l'esercizio di tale potere-dovere, rilevandone la tardività sul presupposto del decorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa a seguito della modifica legisla- tiva e ha deciso sulla base della originaria imputazione rilevando l'improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., violando tutti i principi del contraddittorio. In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione della con- testazione, immediatamente derivante dal principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cc,s-t., deve essere esercitato, le direttrici erme- neutiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole com- posizione, la citata Sez. U. Barbaga!!o non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all'apertura del dibattimento, degli elementi di fatto che portano alla modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e alla conte- stazione di un reato concorrente o di ,,Ina circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen., poiché le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l'av- venuta apertura del dibattimento e pr'ma dell'espletamento dell'istruzione dibatti- mentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari. Pertanto, il potere di procedere nei dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al P.M. senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11/042014, B.L., Rv. 262614; Sez. 6 n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284). Tale linea interpretativa non è smentita dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, (Sez. U, n. 49935 d& 28/09/2023, Donningo, Rv. 285517), che afferma l'ob- bligo del giudice di procedere immed'atamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nel caso di contestazione suppletiva della recidiva, in quanto tale sentenza, nel caso concreto esarnir:ato, ha rilevato un'impossibilità di fatto volto a precludere l'integrazione della contestazione della recidiva rispetto ad un reato già prescritto, a causa dell'inesistenza stessa di idoneo «segmento processuale». In tale pronunzia, al paragrafo 7, invero, _9,0-.0 ribaditi i principi sopra illustrati in tema di esercizio della contestazione supple-Ja da parte del P.M. nei termini seguenti:"LA Va altresì considerato che, in caso di contestazione suppletiva della recidiva in dibattimento, l'imputato presente non ha diritto a un termine a difesa, diversa- mente da quanto previsto qualora sia contestata una qualsiasi altra circostanza ag- gravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.). Quanto sinora evidenziato, però, non consente di escludere, de iure condito,, che il P.M. possa procedere alla contestazione suppletiva della recidiva solo in dibatt..mento, ai sensi delle citate disposizioni, non solo nei casi in cui la sussistenza della circostanza aggravante sia emersa dopo l'e- sercizio dell'azione penale (invero assai difficilmente ipotizzabili: si pensi all'accerta- mento di precedenti penali risultanti a carico dell'imputato con un alias la cui cono- scenza sia emersa solo nel corso del dibattimento), ma anche qualora il pubblico ministero supplisca a una inerzia, rimedi a un errore ovvero compia una diversa va- lutazione discrezionale rispetto a c.,Liela fatta al momento dell'esercizio dell'azione penale. Tale conclusione risulta allo stato coerente rispetto alla risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. citata Barbao.alo) secondo la quale «le contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibatti- mento e prima dell'espletamento delflistruzione dibattimentale, cioè sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari» (in senso conforme v. Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903-01; 7 Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, Scalía, dep. 2016, Rv. 266081-01; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259857-01). Non è in discussione, dunque, la facoltà da parte del pubblico ministero di procedere a!:Lc contestazione suppletiva (nel caso di specie) della recidiva, che peraltro non r:chiem, l'autorizzazione del giudice (nei casi di cui all'art. 517 cod. proc. pen. «il pub_s,lic7-, ministero contesta all'imputato» una circo- stanza aggravante), a differenza cfl cyanto previsto per la contestazione del fatto nuovo, in presenza dei presupposti p!-,,-;:sti dall'art. 518, comma 2, del codice di rito" E...]". 3.2. Nel caso in esame, il Tribuft,?l ,., nel pronunciare sentenza di immediata de- claratoria del proscioglimento dell'im7utato per mancanza della condizione di proce- dibilità del reato di furto pluriaggravatc:, nell'escludere, nel corso del dibattimento, la facoltà del P.M. di procedere alla contstazione suppletiva della circostanza aggra- vante della destinazione "a pubblico s7 -vizio" di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, ultima parte, cod. pen., ha anticipato '..-iecisione, pervenendo ad una declaratoria ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen, così d ttando, ancor prima della chiusura della istru- zione dibattimentale, i termin: della cjic,cussione finale (limitata alla ricorrenza di un mutamento del regime della proced.:b.:à del reato ascritto), nonostante fosse stato sollevato dall'organo della Procura iTh -:idente relativo alla contestazione suppletiva. In sostanza, pertanto, il Tribunale non ha considerato che il P.M. aveva formulato una contestazione suppletiva la qua'e - n astratto - avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nell'alveo della puniPiihra ii ufficio, omettendo del tutto di riconoscere all'imputato le garanzie previste daMai... 519 cod. proc. pen. una volta che la conte-- stazione suppletiva era divenuta patci -i-.onio del processo e di valutare le sopravve- nienze istruttorie, pure intervenute ne: corso del giudizio, le quali avrebbero potuto concorrere a confortare la piausibilità cella contestazione suppletiva medesima, limi- tandosi a rilevare la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per mancata pre- sentazione della querela da parte deiia persona offesa entro il termine di legge e invitando le parti a confrontarsi solo so tale tema, riconosciuto come pregiudiziale. Ne consegue che l'ingiustificata aocelerazione verso l'epilogo de plano del giudi- zio, come sopra evidenziata, ha detei-minato un rilevante vulnus alla pienezza del contraddittorio sui temi che formavano oggetto del procedimento, da cui è conseguita altresì la limitazione dell'iniziativa dal' ficio del P.M. nell'esercizio dell'azione penale in una prospettiva di precisazione - intcgrazione del capo di imputazione, con riferi- mento alla ricorrenza di una circosta;-.ta aggravante, la quale, se effettivamente ri- conosciuta come esistente, anche a se.iito di contestazione suppletiva, avrebbe as- sicurato la resistenza della fattispecie i:icriminatrice al mutamento delle condizioni di procedibilità pure introdotto„ a fare do a dal 30 dicembre 2022, dalla riforma Carta- bia. Le inosservanze in cui è incorso :i T.-ibunale sono riconducibili ad ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 coc- proc. pen., laddove attengono ai limiti dell'e- sercizio dell'azione penale a sensi deP,:rt. 179, in relazione all'art. 178, lett. b), cod. proc. pen. e al conseguente diritto parti private di contraddire sul punto; esse, peraltro, si atteggiano altresì quali vioos alla stessa integrità del contraddittorio nel corso del giudizio, in quanto hanno C•:erminato una ingiustificata limitazione al po- tere di intervento delle parti su temi .7c,isivi del giudizio. Con una non recente pronunzia, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230531) ha,-no ben chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di c:iidizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche n--.3e che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi dei prosso - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice - ma enuncia una regola di m :otta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppo:-.o. un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Si è evidnziato che l'art. 129 cod. proc. pen. prevede una regola di condotta rivolta al giudice data la sua collocazione sistematica nell'am- bito del capo relativo ad "atti e provve-_iimenti" giudiziali, e «prevede l'obbligo (recte dovere) dell'immediata declaratoria, fficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice "riconosce" come già ecco. :site agli atti. Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema„ nel SE:rrTo che, nella prospettiva di privilegiare l'exitus processus ed il favor rei, si impone e a Aice il proscioglimento immediato dell'impu- tato, o ve ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto - per ragioni di merito - l'imputazione ne fanno venire meno - per la presenza di ostacoli processuali (difetto di con,- 21 :ni di procedibilità) o per l'avverarsi di una causa estintiva - la effettiva ragion csere. La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha poi os- servato che l'espressione immediata -_.eclaratoria, presente soltanto nella rubrica dell'art. 129 cod. proc. pen., assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia una connotazione di "tempestività temporale" assoluta, fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito c.d. de plano [...]; ma evidenzia la precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ricorrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adT:tabili dal giudice. In seguito, le Sezioni Unite (Sez. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) hanno affermato che, in .,t-esenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare se,Ttenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione nel medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli at.".: L modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve cempiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsasi necessità di accertamento o di approfondi- mento. Inoltre, a conferma della pre,:-',..71enza della pronuncia di proscioglimento su ogni ulteriore approfondimento la sem.enza ha ribadito che i vizi della motivazione de! provvedimento impugnato non con:, rilevabili in sede di legittimità in presenza di una causa estintiva, in quanto il giudic.n, cui andrebbero rimessi gli atti per il giudizio rescissorio al fine di riparare tessute T,otivazionale della decisione, avrebbe comun- que l'obbligo di procedere irnmec.iiatente alla declaratoria della causa estintiva, principio applicabile anche in presanee di una nullità di ordine generale, come già affermato nella sentenza Cremonese ez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). In definiij,i2: i! giudice non può pronunciarsi ex abrupto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sa za coinvolgere le parti. 3.3. Il potere di procedere nei diP -..ttimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni --iconosciuto al P.M. senza specifici limiti tem- porali o di fonte, in quanto l'ft°,iputato 7. facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando op-H prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere ..,:sso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11,,T» '2014, B.L., Rv. 262614, Sez. 6, n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284). 4. In conclusione, va affermato P.M., ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., era pienamente legittimato ad effettt,... e la contestazione suppletiva della circostanza aggravante in questione reiat»Ja 525, comma primo, n. 7, cod. pen., a seguito della quale il reato oggetto di con -ces.,,zione non era più in astratto procedibile a querela di parte ma d'ufficio e i! Trib...naledoveva decidere sulla regiudicanda, come risultante dal legittimo esercizio da 5ite del P.M. del potere dovere di formulare l'imputazione. Nel caso in esame, l'ese. -:zizio da parte dei P.M. del potere di integrare la contestazione nel primo segmento :.:rocessuale utile non poteva essere precluso dal giudice, come le stesse [OSCURATO:PERSONA] riconoscono. E, una volta che que- sto potere sia stato validamente eseiciato, il giudice aveva l'obbligo di pronunciarsi sull'imputazione da ultimo contestata„ ah certo sull'imputazione originaria ormai su- perata, e ciò dopo aver garantito i! c:.: -:traddittorio ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen.. L'esigenza di "correlazione tra ! i:,utazione contestata e la sentenza" (art. 521 cod. proc. pen.) impone al 2iuclice )ronunciarsi sul fatto che risulti validamente contestato all'imputato. E' ylva di ,sasi fondamento, ed è smentita dalla citata [OSCURATO:PERSONA], l'idea che .29 cod. proc. pen. possa legittimare il giudice a pronunciarsi "ora per allora" su uM.Dutazione che non è più attuale. Nel caso in concreto, a!l'esame d 2ollegio, il Giudice ha illegittimamente impe- dito l'esercizio da parte de! P.M. in u:d::eriza, nel primo segmento utile dopo il rinvio, della contestazione suppletiva re!at;v7a all'integrazione della rubrica del reato conte- stato con il riferimento all'art., 625. c-c.»-ima primo, n. 7, cod. pen. e ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere sen.nndo l'originaria imputazione, arrogandosi un diritto impeditivo e valutativo sulV2:serc:zio dell'azione penale da parte del P.M. che non gli viene riconosciuto da': sistema iegando il contraddittorio tra le parti. Il prin- cipio di immediatezza di cui &l'art. 12c,, cod. proc. pen., infatti, non implica una pro- nuncia intermedia prima che !a fase pr,7:essuale nella quale può manifestarsi la causa di improcedibilità si à esauhta Ir to arco temporale deve ritenersi applicabile l'art. 517 cod, proc. pen.. Spetterà ai giudice, al'es'to dei c,.; :r.s.,addittorio riaperto ai sensi dell'art. 519 cod. proc. peri, valutare se l'aggravante 7r2 ;" .e-stata sussiste. 4.1. Ne consegue che, •:ivalifican ''hipugnazione del P.M. quale ricorso per sal- tum (Sez. U, n. 3512 del 28110/2C:21 dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473) e ritenuta sussistente la nullità denunciata con ' - corso del Procuratore della Repubblica ricor- rente, poiché in violazione cie!e legge sopra richiamate il giudice del dibat- timento ha precluso al P.M. i potere-dovere di esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto-reato correttamente- c!rcorrnziato e qualificato, il Tribunale è incorso in una nullità assoluta di ordine genera: • revista dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., che attiene alla formulazione della tazione e all'esercizio dell'azione penale; nel caso di specie, ricorre, pertanto, caca di cui all'art. 569, comma 4, prima parte, cod. proc. pen., in relazione z..-TaTt comma 4, cod. proc. pen..5. Per tali
Sentenza Cassazione n. 16155/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris