CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13964/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di UDINEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine – in composizionecollegiale e in funzione di Giudice dell’esecuzione - ha accolto l’istanza presentata da FabioMattiuzzo, unificando sotto il vincolo della continuazione i reati fallimentari da lui commessi egiudicati mediante due sentenze dei Tribunali di Verona e di Udine, rispettivamente emessein data 29/10/2020 e in data 15/12/2017, per l’effetto rideterminando la pena finalecomplessiva nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Plaino, deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione, in relazione al quantumdell’aumento di pena applicato a titolo per continuazione.3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, inquanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse inesistenti difettidi motivazione, non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una sommadeterminabile in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]