CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato d'olive, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare la determinazione del quantitativo illecitamente sottratto e l'epoca di raccolta delle olive, il ricorrente prospetta, all'evidenza, rilievi meramente fattuali, non deducibili con il ricorso di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, n. 3 cod. pen., resta assorbito dall'inammissibilità delle censure svolte in punto di responsabilità; Considerato che il terzo motivo, nel dedurre vizio della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa in relazione al dolo, si risolve in una rilettura minimalista della rilevanza penale del fatto, invocando la consuetudine del respigo, invece esclusa dalle superiori considerazioni; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore I Preside