Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:409
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0879
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
20 maggio 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Determinazione della normativa applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 14, paragrafo 2 – Persona che esercita di norma un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Contratto di lavoro unico – Datore di lavoro stabilito nello Stato membro di residenza del lavoratore – Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri – Lavoro effettuato in diversi Stati membri durante periodi consecutivi – Presupposti»
Nella causa C‑879/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 19 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2019, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe
contro
[OSCURATO:PERSONA]ład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie,
con l’intervento di:
UA,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe, da W. Barański, adwokat;
–
per lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, da M. Drewnowski, radca prawny;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per il governo belga, da L. Van den Broeck e S. Baeyens, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da D. Martin e A. Szmytkowska, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (
GU 1997, L 28, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1998 (
GU 1998, L 209, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (Istituto di previdenza sociale – Ufficio I di Varsavia, Polonia), in merito alla determinazione della normativa applicabile a UA, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«interessato»), in materia di previdenza sociale.
Contesto normativo
3
A termini del sesto considerando del regolamento n. 1408/71, le norme di coordinamento devono assicurare ai lavoratori che si spostano all’interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione.
4
Dall’ottavo considerando di tale regolamento risulta che le disposizioni del medesimo mirano ad assoggettare i soggetti interessati, in linea di principio, al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne.
5
L’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dello stesso regolamento, il termine «residenza» indica la dimora abituale.
6
Collocato nel titolo II del regolamento medesimo, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», l’articolo 13, rubricato «Norme generali», così dispone:
«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a)
la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(...)».
7
Nell’ambito dello stesso titolo, l’articolo 14 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata», così dispone:
«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità.
1)
a)
La persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;
(...)
2)
La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:
a)
la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato. (...)
(...)
b)
la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:
i)
alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;
ii)
alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.
(...)».
8
Ai sensi dell’articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (
GU 1972, L 74, pag. 1
), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (
GU 1997, L 28, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (
GU 2005, L 117, pag. 1
), le autorità dello Stato competente, ai sensi del regolamento n. 1408/71, sono tenute a rilasciare alla persona che svolge normalmente un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo regolamento, un certificato in cui si attesta che detta persona è soggetta alla legislazione del suddetto Stato competente.
9
Tale certificato, il cui modello è stato previsto nella decisione n. 202 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 17 marzo 2005, concernente i modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 del Consiglio (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 e E 127) (
GU 2006, L 77, pag. 1
), è comunemente noto come «formulario E 101» o «certificato E 101».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
L’interessato, cittadino polacco residente in Polonia, ha lavorato per la [OSCURATO:PERSONA], la cui sede legale è in Polonia, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo compreso tra il 20 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009. Durante questo periodo, ha lavorato in Francia dal 23 ottobre 2006, nel [OSCURATO:PERSONA] dal 5 novembre 2007 al 6 gennaio 2008, e poi di nuovo in Francia dal 7 gennaio 2008.
11
Con decisione del 13 febbraio 2008, fondata sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, l’Istituto di previdenza sociale – Ufficio I di Varsavia, ha rifiutato di rilasciare all’interessato un certificato E 101 attestante che, dal 23 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009, quest’ultimo rientrava nel regime di previdenza sociale polacco per il lavoro che aveva svolto per conto della [OSCURATO:PERSONA].
12
[OSCURATO:PERSONA] e l’interessato hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), che è stato respinto. Tale giudice ha considerato che, poiché l’interessato aveva lavorato per conto della [OSCURATO:PERSONA] per diversi mesi nel territorio di due Stati membri, in successione, egli non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, bensì in quello dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
13
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione contro la decisione di detto giudice dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), che è stata respinta con decisione del 23 gennaio 2018.
14
Tale giudice ha rilevato che dalla sentenza del 4 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe (
C‑115/11
,
EU:C:2012:606
), risulta che la nozione di «persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), ii), del regolamento n. 1408/71, non comprende le situazioni in cui la realizzazione di un’attività subordinata nel territorio di un solo Stato membro costituisce la situazione abituale della persona interessata. Detto giudice ha considerato che, tenuto conto del fatto che l’attività lavorativa che l’interessato ha svolto in ciascun Stato membro è durata diversi mesi, della natura della sua attività lavorativa, ovvero lavori di costruzione, nonché del profilo di attività della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la realizzazione di lavori di costruzione in diversi Stati membri, l’interessato svolgeva, in realtà, un lavoro abituale nel territorio di un solo Stato membro e rientrava quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
15
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
16
Tale giudice ritiene che la sentenza del 4 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe (
C‑115/11
,
EU:C:2012:606
), riguardante un procedimento principale che coinvolgeva anche la [OSCURATO:PERSONA] e relativo a fatti che si erano svolti durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, non dissipi i dubbi relativi all’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 sollevati dalla presente controversia. Infatti, con tale sentenza, la Corte ha indubbiamente dichiarato che detta disposizione doveva essere interpretata nel senso che una persona che, nell’ambito di contratti di lavoro successivi indicanti come luogo di lavoro il territorio di più Stati membri, svolge di fatto la propria attività subordinata, per la durata di ciascuno di tali contratti, di volta in volta nel territorio di uno solo di tali Stati, non rientra nella nozione di «persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, i fatti di cui al procedimento principale che ha dato luogo a tale sentenza – l’interessato, sulla base di contratti di lavoro successivi, aveva lavorato in più Stati membri e aveva svolto, per la durata di ciascuno di tali contratti, la sua attività lavorativa subordinata esclusivamente nel territorio di uno di tali Stati membri – si distinguerebbero da quelli di cui trattasi nel presente procedimento principale in quanto l’interessato, in forza di un solo contratto di lavoro, ha svolto un’attività lavorativa subordinata, nel corso di due periodi consecutivi, nel territorio di due Stati membri diversi.
17
Inoltre, dalla sentenza del 12 luglio 1973, Hakenberg (
13/73
,
EU:C:1973:92
, punto
19
), risulterebbe che la nozione di «persona che di norma esercita un’attività subordinata», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, si riferisce a persone il cui rapporto di lavoro ha carattere continuativo e unitario e che riguarda contemporaneamente, o per periodi in successione, il territorio di più Stati membri, ma non comprende, invece, persone che, di fatto, per un determinato periodo, in base ad un contratto di lavoro, svolgono un’attività subordinata solo in uno Stato membro e, nell’anno seguente, in base ad un altro contratto di lavoro, svolgono un’attività subordinata in un altro Stato membro.
18
Il giudice del rinvio, il quale afferma di aver interpretato in maniera diversa tale nozione in due cause di cui è stato investito, ritiene necessario interrogare la Corte al fine di dissipare i dubbi esistenti al riguardo.
19
Alla luce di quanto sopra, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri, utilizzata nell’articolo 14, paragrafo 2, prima frase, del regolamento [n. 1408/71], debba essere interpretata nel senso che si riferisce ad una persona che, nell’ambito di un unico contratto di lavoro concluso con un solo datore di lavoro e per il periodo previsto dal contratto, svolge un’attività lavorativa nel territorio di ognuno di almeno due Stati membri, non contemporaneamente o parallelamente, ma per periodi di qualche mese che si susseguono direttamente».
Sulla questione pregiudiziale
20
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che si applica a una persona che, nell’ambito di un solo contratto di lavoro concluso con un solo datore di lavoro che preveda l’esercizio di un’attività professionale in più Stati membri, lavora, per diversi mesi consecutivi, unicamente nel territorio di ciascuno di tali Stati membri.
21
A tale riguardo, occorre ricordare che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, una persona deve esercitare di norma un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri (sentenza del 4 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe,
C‑115/11
,
EU:C:2012:606
, punto
39
).
22
Secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di valutare se si debba ritenere che una persona eserciti di norma un’attiva subordinata nel territorio di due o più Stati membri o, al contrario, se si tratti di attività ripartite nel territorio di più Stati membri in modo meramente occasionale, occorre prendere in considerazione, in particolare, la durata dei periodi di attività e la natura del lavoro subordinato come definite nei documenti contrattuali, nonché, eventualmente, le reali attività esercitate, ovvero, in particolare, la modalità con cui in passato sono stati attuati concretamente i contratti di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore in questione, le circostanze che hanno accompagnato la conclusione di tali contratti e, più in generale, le caratteristiche e le modalità delle attività svolte dall’impresa interessata (sentenza del 13 settembre 2017, X,
C‑570/15
,
EU:C:2017:674
, punto
21
, e giurisprudenza ivi citata).
23
Nel caso di specie, la decisione di rinvio non precisa quali siano le indicazioni contenute nel contratto di lavoro concluso tra l’interessato e la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda, in particolare, i luoghi di esecuzione del lavoro svolto dall’interessato e la durata di tale lavoro.
24
Tuttavia, dalla lettura del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nell’ambito del contratto di lavoro concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’interessato, per il periodo compreso tra il 20 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009, l’interessato avrebbe lavorato in Francia dal 23 ottobre 2006, poi nel [OSCURATO:PERSONA] dal 5 novembre 2007 al 6 gennaio 2008, e nuovamente in Francia a partire dal 7 gennaio 2008.
25
Se così fosse, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si dovrebbe ritenere che l’interessato abbia esercitato la sua attività lavorativa subordinata in modo successivo in due Stati membri, ma che i periodi di lavoro ininterrotti effettuati nel primo Stato membro fossero, rispettivamente, di circa tredici mesi e di quasi due anni, con un periodo intermedio di circa due mesi trascorso nel secondo Stato membro. Pertanto, occorrerebbe considerare che, nell’ambito del suo contratto di lavoro concluso per il periodo compreso tra il 20 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009, l’interessato ha svolto la quasi totalità della sua attività subordinata nel territorio di un solo Stato membro.
26
È vero che, riguardo agli eventuali periodi successivi di attività esercitati nel territorio di più di uno Stato membro, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non fissa limiti temporali.
27
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, se l’esercizio di un’attività subordinata nel territorio di un solo Stato membro costituisce il regime normale della persona interessata, quest’ultima non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe,
C‑115/11
,
EU:C:2012:606
, punto
40
).
28
Pertanto, non si può ammettere che una persona che esercita un’attività subordinata in condizioni come quelle di cui al procedimento principale, descritte ai punti 24 e 25 della presente sentenza, rientri nella nozione di «persona che esercita di norma un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.
29
Infatti, una tale interpretazione avrebbe l’effetto di estendere l’ambito di applicazione di tale disposizione a situazioni in cui, in realtà, il periodo durante il quale la persona interessata esercita la sua attività subordinata nel territorio di un solo Stato membro è talmente lungo da dover essere considerato come il regime di attività normale della persona interessata.
30
Si deve, peraltro, sottolineare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fa parte l’articolo 14 dello stesso, costituiscono, secondo una giurisprudenza costante, un sistema completo e uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (v. in tal senso, sentenze del 16 febbraio 1995, [OSCURATO:PERSONA],
C‑425/93
,
EU:C:1995:37
, punto
9
; del 13 settembre 2017, X,
C‑570/15
,
EU:C:2017:674
, punto
14
, e dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst,
C‑631/17
,
EU:C:2019:381
, punto
33
).
31
A tal fine, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 fissa il principio secondo cui un lavoratore subordinato è soggetto, in materia di previdenza sociale, alla normativa dello Stato membro in cui lavora (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2017, X,
C‑570/15
,
EU:C:2017:674
, punto
15
e giurisprudenza ivi citata).
32
Tale principio è tuttavia formulato «[c]on riserva degli articoli da 14 a 17» del regolamento n. 1408/71. Infatti, in alcune situazioni particolari, l’applicazione pura e semplice della regola generale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento rischierebbe non già di evitare, bensì, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento (sentenza del 4 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe,
C‑115/11
,
EU:C:2012:606
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata).
33
Pertanto, il paragrafo 2 dell’articolo 14 del regolamento n. 1408/71 costituisce, al pari del paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, una deroga al principio generale previsto all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. L’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento deve quindi essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑265/05
,
EU:C:2007:26
, punto
29
).
34
Orbene, si deve tenere conto del fatto che, ai fini dell’eccezione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, il legislatore dell’Unione ha chiaramente ritenuto che il distacco temporaneo e di breve durata di un lavoratore in un altro Stato membro per un periodo massimo di dodici mesi giustificasse un’eccezione alla norma dello Stato membro di occupazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe,
C‑115/11
,
EU:C:2012:267
, paragrafo
55
).
35
Ne consegue che, per garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, si deve ritenere che una persona che esercita, durante periodi successivi di lavoro, un’attività lavorativa subordinata in diversi Stati membri esercita di norma un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, purché la durata dei periodi ininterrotti di lavoro svolta in ciascuno di tali Stati membri non superi i dodici mesi. Solo una siffatta interpretazione è idonea ad evitare un’elusione del principio previsto all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
36
Si deve, quindi, constatare che l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, salvo verifica da parte del giudice nazionale, non è applicabile ad una situazione come quella di cui al procedimento principale.
37
Si deve aggiungere che una tale situazione non rientra, a priori, nemmeno nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71. Infatti, solo un’impresa che eserciti abitualmente attività significative nel territorio dello Stato membro di stabilimento può giovarsi dei vantaggi connessi all’eccezione prevista da tale disposizione (sentenza del 10 febbraio 2000, FTS,
C‑202/97
,
EU:C:2000:75
, punto
40
). Orbene, nel caso di specie, la decisione di rinvio non precisa se, nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato abitualmente attività significative in Polonia, che è lo Stato membro in cui essa è stabilita. Inoltre, dalla sentenza del 4 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] Urządzenia i Montaże Przemysłowe (
C‑115/11
,
EU:C:2012:606
, punto
32
), riguardante un procedimento principale che coinvolgeva anche la [OSCURATO:PERSONA] e relativo a fatti che si erano svolti durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, discende che tale società non esercita abitualmente attività significative in Polonia. Non risulta quindi, a priori, che tale condizione sia soddisfatta nel caso di specie, circostanza che spetta, comunque, al giudice del rinvio verificare.
38
Per contro, una situazione del genere può ricadere nel principio enunciato all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71.
39
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una persona che, nell’ambito di un solo contratto di lavoro concluso con un solo datore di lavoro che preveda l’esercizio di un’attività professionale in più Stati membri, lavora, per diversi mesi consecutivi, unicamente nel territorio di ciascuno di tali Stati membri, quando la durata dei periodi ininterrotti di lavoro effettuati da tale persona in ciascuno di tali Stati membri è superiore a dodici mesi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
40
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una persona che, nell’ambito di un solo contratto di lavoro concluso con un solo datore di lavoro che preveda l’esercizio di un’attività professionale in più Stati membri, lavora, per diversi mesi consecutivi, unicamente nel territorio di ciascuno di tali Stati membri, quando la durata dei periodi ininterrotti di lavoro effettuati da tale persona in ciascuno di tali Stati membri è superiore a dodici mesi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.