Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2024
ECLI:EU:T:2024:490
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0393_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 –
BPCE e a. / SRB (Contributi ex ante 2022)
(causa T‑393/22) (
1
)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Errore di diritto – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»
1.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale sull’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 1 e 4)
(v. punti 29, 37)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale sull’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, comma 1 e 4)
(v. punti 41, 45‑48)
Dispositivo
1)
La decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte in cui riguarda la BPCE e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.
2)
Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18 sono mantenuti, nella parte in cui riguarda la BPCE e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente sentenza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data in cui la presente sentenza diviene definitiva.
3)
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BPCE e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 311 del 16.8.2022
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