CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 26821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 4518/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. controricorrente, ricorrente in via incidentale avverso l’ordinanza della Corte d’ a ppello di Torino R.G. 597/2019 , depositata il25- 6- 2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23 - 9 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di Torino la liquidazione del compenso per l’attività svolta a favore di [OSCURATO:PERSONA] nella causa di impugnazione di licenziamento ex artt. 4 e 24 legge 223/1991, in relazione al giudizio di appello avanti la Corte d’appello di Milano, al giudizio avanti la Corte di cassazione e al giudizio di rinvio avanti la Corte d’appello di Milano. OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili RG.4518/2020 C.C.23-9-2025 [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la domanda, sostenendo che gli importi pagati di Euro 32.834,28 fossero congrui in relazione all’attività svolta. L’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d’appello di Torino ha dichiarato che la causa di impugnazione di licenziamento aveva a oggetto problematiche di non trascurabile spessore, ma riferite a una procedura di non eccezionale difficoltà e complessità, in quanto riguardante solo undici dipendenti; ha dichiarato che le cause ex art. 18 st. lav., in quanto aventi a oggetto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,erano di valore indeterminabile e nella fattispecie , ai sensi del d.m. 55/2014, la causa era di valore indeterminabile di particolare importanza, ma non giustificava il ricorso agli importi tariffari massimi, da riservarsi alle controversie di speciale e notevole complessità, che non sussisteva nella fattispecie. Quindi, applicato il d.m. 140/2012 alla causa di appello, ha determinato i compensi medi per la fase di studioin Euro 1.440,00 , per la fase introduttiva in Euro 720,00e quella decisionale in Euro 1.800,00 , aumentati del 60% per la particolare importanza secondo quanto consentito da quel decreto, che non conosceva gradazioni qualitative dell’indeterminabilità, per un totale di Euro 6.336,00. Applicato il d.m. 55/2014 al giudizio avanti la Cassazione, ha determinato i compensi medi per la fase di studio in Euro 4.725,00,per la fase introduttiva in Euro 3.105,00 e per la fase decisionale in Euro 2.430,00 , per il totale di Euro 10.675,00 comprensivo di Euro 415,00 all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. A l giudizio di rinvio, applicato il d.m. 55/2014, ha determinato i compensi medi per la fase di studioin Euro 4.180,00, per la fase introduttiva in Euro 2.430,00 e la fase decisionale in Euro 6.950,00, per l’importo complessivo di Euro 13.560,00.Calcolati altresì le spese generali, il rimborso delle spese di viaggio, il c.p.a. e l’iva, il rimborso delle spese di opinamento della parcella, sottratto l’importo pagato, ha quantificato in Euro 19.507,00 l’importo residuo spettanteall’avvocato, senza interessi non richiesti. Ha rigettato le deduzioni del convenuto, in quanto la questione relativa alle voci stipendiali trascurate dal difensore era irrilevante, non vi era questione sul pregiudizio psicofisico subito dal lavoratore, in quanto il danno conseguente al licenziamento era stabilito in via onnicomprensiva dall’art. 18 st. lav. e non si intendeva quale conseguenza dannosa potesse avere provocato al cliente la mancata redazione del preventivo delle spese legali. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’avvocatoGallenca ha resistito con controricorso, nel quale a sua volta ha proposto due motivi di ricorsoincidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato al ricorso incidentale con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente incidentaleha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 23-9-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è intitolato “violazione di legge con riferimento all’articolo 9, 4° comma, L.27/2012, all’articolo 13, 5° comma, legge 31-12-2012 n. 247, nonché all’articolo 1, 6° comma del D.M. n. 140 del 2012 nella parte in cui non v’è stata valutazione negativa entro la misura ritenuta di giustizia circa l’ammontare dei compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la fase svoltasi innanzi alla Corte di appello di Milano (RG n. 2065/2011) sotto la vigenza del D.M. n. 140/2012 per assenza del preventivo di spesa”. Il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’art. 1 co. 6 d.m. 140/2012 imponevaun’obbligatoria riduzione del compenso in caso di mancanza di prova del preventivo di massima, in quanto la disposizione sanzionava con una valutazione negativa le condotte omissive che impedissero al cliente di essere informato sull’ammontare dei costi del contenzioso prima di affrontarlo, quale estrinsecazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Il motivo è infondato. L’art. 1 co.6 d.m. 20 luglio 2012 n. 140 dispone testualmente: “L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n . 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”. L’art. 9 co.4 terzo periodo d.l. 1/2012 conv. con mod. dalla legge 27/2012, laddove prevede: “In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi” è stato introdotto dalla legge di conversione n.27/2012 ed è in vigore dal 25-3-2012. Quindi, considerato che la causa avanti alla Corte d’appello di Milano, indicata dall’ordinanza impugnata avente R.G. 2065/2011, era stata instaurata nel 2011, allorché è stato conferito l’incarico all’avvocato(momento con riguardo al quale si pone la questione della redazione del preventivo, come confermato dallo stesso art. 9 co. 4, laddove dispone che il compenso è pattuito al momento del conferimento dell’incarico),la previsione della redazione del preventivo non era neppure vigente. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 1 co.6 d.m. 140/2012 non prevedeva una obbligatoria riduzione del compenso in caso di mancanza del preventivo, in quanto individuava nella mancata redazione del preventivo un “elemento di valutazione negativa”, e perciò un dato che spettava al giudicante in fase di liquidazione dei compensi prendere in esame e anche eventualmente valutare negativamente. Nella fattispecie la Corte d’appello ha eseguito questa valutazione, in quanto ha dato atto che non vi erano state conseguenze dannose derivate dalla mancata redazione del preventivo; quindi ha espresso il concetto secondo il quale non vi erano i presupposti per la valutazione negativa sulla condotta dell’avvocato che incidesse sulla determinazione dei compensi. Non hanno rilievo in questa sede neppure le doglianze del ricorrente in ordine al fatto che sia stato applicato lo scaglione medio con un “immotivato aumento” del 60%, perché la Corte d’appello ha esposto la ragione per la quale ha eseguito tale aumento, finalizzato a calibrare i compensi al valore indeterminato della causa, come era consentito dalla Tabella A di cui al d.m. 140/2012. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “ violazione di legge ex articolo 360, I comma, n. 3, c.p.c. Error in procedendo con riferimento all'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e anche ex articolo 360, I comma, n. 4 nella parte in cui non sono stati ridotti nella misura ritenuta di giustizia i compensi in ragione del modesto pregio dell’attività svolta, e dell’incontrovertibilità dell’esegesi giurisprudenziale nella materia trattata con conseguente parte motiva affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; il ricorrente evidenzia che l’ordinanza ha liquidato i compensi nei parametri medi, giustificando tale scelta sulla base del rilievo che la controversia rientrava nel novero delle “problematiche di non trascurabile spessore” e di seguito, con motivazione illogica, ha ritenuto che la pratica non fosse “di eccezionale difficoltà e complessità"; sostiene che l’incongruenza della motivazione sia aumentata laddove la Corte d’appello ha rilevato la “macroscopica violazione datoriale dell’obbligo di contestualità tra recesso e comunicazioni alle organizzazioni sindacali, che, se valutato non con la dovuta gravità e attenzione da parte dei primi Giudici di merito, non è sfuggito al vaglio della Corte di Cassazione, la quale, sulla sola base di esso, ha liquidato le precedenti sentenze con breve motivazione richiamante la propria consolidata giurisprudenza sul punto”. Quindi sostiene che la non particolare difficoltà della questione trattata imponeva una generale riduzione dei compensi. Il motivo è infondato. Non sussiste nell’ordinanza impugnata alcuna insanabile contraddizione della motivazione tale da determinar e violazione del minimo costituzionale sindacabile in questa sede (Cass. Sez. U 7-4- 2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte), perché la motivazione è pienamente coerente. Infatti, in primo luogo l’ordinanza ha espresso il concetto che la causa non era di trascurabile rilievo, in quanto involgeva le questioni dell’impugnativa di licenziamento per motivi inerenti all’organizzazione dell’impresa; ha dichiarato che la causa era di valore indeterminabile, di particolare importanza secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014, ma tale da non giustificare il ricorso agli importi tariffari massimi, da riservare alle controversie di speciale e notevole complessità che comportassero una attività difensiva particolarmente intensa e difficoltosa, quale non era stata quella in esame. La successivaconsiderazione, secondo la quale la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza di appello richiamando la propria giurisprudenza sul punto è stata svolta dall’ordinanza al fine di escludere l’applicazione degli importi tariffari massimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di particolare importanza e non, come sostiene il ricorrente, per riconoscereuna semplicità delle questioni che prima era stata negata. Quindi, la valutazione dell’ordinanza impugnata è stata del tutto coerente, nel senso di ritenere una complessità delle questioni che giustificava l’applicazione degli importi medi dello scaglione per la causa di valore indeterminabile di particolare importanza, e perciò ai sensi dell’art. 21 co.7 d.m. 55/2014 per le cause di valore da Euro 260.000,00 fino a Euro 520.000,00 con esclusione dei presupposti per l’applicazione dei valori massimi dello scaglione . La valutazione, in quanto involgente l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito sulla complessità e l’importanza della causae risultando svolt a in termini immuni da vizi logici e giuridici, rimane estranea a ogni sindacato in questa sede. 3.Il primo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione di legge con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 9, 4 comma e 13 comma 5 l. 247/2012 in relazione agli artt.2233 c.c. e al D.M. n. 55 del 2014”; con esso il ricorrente incidentale evidenzia che, come ritenuto dall’ordinanza impugnata, i massimi tariffari debbano essere applicati alle “controversie di speciale e notevole complessità che abbiano comportato un’attività difensiva particolarmente intensa e difficoltosa”; sostiene che tali devono considerarsi i gradi di giudizio dei quali si discute, in quanto i giudici di merito avevano continuato a dissentire dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità e tale dissenso aveva trovato avvallo anche nelle conclusioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione; di seguito esegue una serie di argomentazioni, riferite all’attività svolta, allo spessore dei problemi, all’impegno del difensore, volte a sostenere che i compensi dovessero essere parametrati agli importi massimi dello scaglione. Il motivo è inammissibile, dovendosi considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340 Rv. 652549-02, Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-03, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425-01). Nella fattispecie nessuno degli argomenti del ricorrente incidentale è volto a sostenere che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente interpretato le disposizioni della tariffa e in particolare abbia erroneamente individuato i criteri ai quali fare riferimento per riconoscere i compensi nei massimi tabellari; tutti gli argomenti, seppure sotto lo schermo della violazione di legge, sono finalizzati a sostenere che sussistessero i presupposti per applicare i massimi tabellari e perciò sono volti a sostenere esclusivamente l’erronea ricognizione della fattispecie concreta. 4.Il secondomotivo di ricorso incidentale è intitolato “ violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. (e altresì all’ultimo comma dell’art. 360) in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 stesso codice” e con esso il ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame di fatto decisivo in punto di criteri di liquidazione, che l’avvocato aveva dedotto in giudizio e quindi eranostati oggetto di discussione tra le parti; ciò in relazione al fatto che il problema del riconoscimento dei massimi tariffari era stato oggetto di precedente valutazione, in sede di opinamento della parcella da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, per cui l’ordinanza non avrebbe potuto non confrontarsi con tale parere. Questomotivo è inammissibile sotto due distinti profili. In primo luogo, il parere del Consiglio dell’Ordine, per la parte trascritta nel controricorso, dichiara di riconoscere alla causa di valore indeterminabile lo scaglione massimo come compreso tra Euro 260.000,00 ed Euro 520.000,00, senza ulteriore maggiorazione. Quindi, neppure si intende in quali termini sia stata svolta la doglianza, in quanto è stato quello lo scaglione applicato dalla Corte d’appello. Inoltre, e in via anche assorbente rispetto a tutte gli argomenti che il ricorrente incidentale abbia inteso addurre sulla questione, si esclude che il parere del Consiglio dell’Ordine potesse costituire fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. del quale il ricorrente possa lamentare l’omesso esame. Infatti, fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è esclusivamente il fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. 2 6-2-2025 n. 2961 Rv. 673975-01, Cass. Sez. 2 20-6- 2024 n. 17005 Rv. 671706-01, Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01). Tale carattere non può avere il parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, essendo acquisito che in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato il giudice non è vincolato dal parere di congruità (Cass. 6-2 15-1-2018 n. 712 Rv. 647975-01, Cass. Sez. 1 18-5-2005 n. 10428 Rv. 584046- 01, Cass. Sez. 2 20-9-2002 n. 13743 Rv. 557469-01). In conclusione sono integralmente rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale e, stante la reciproca soccombenza, sono compensate le spese del giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito del ricorso principale e del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e il ricorso incidentaleai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst