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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25526/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 24/09/2019 del Tribunale di Milano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale perché estinto per prescrizione, confermando, però, l'affermazione di responsabilità dello stesso Zuccaro per il reato di tentata estorsione e rideterminando, conseguentemente, la pena.

Con riguardo a quest'ultimo reato, allo Zuccaro era contestato di avere, il 20 dicembre 2012, con violenza consistita nel colpire [OSCURATO:PERSONA], venditore ambulante di frutta e verdura, con dei pugni al volto (che gli procuravano una lesione personale giudicata guaribile in sette giorni), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il predetto [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di C 100,00 da lui richiesta.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato due motivi.

Quale premessa di entrambi tali motivi, il ricorrente rappresenta che l'esistenza di una pretesa estorsiva, da parte dello Zuccaro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], trovava il proprio esclusivo fondamento — sia nella sentenza di primo grado sia in quella di appello — nelle dichiarazioni rese dalla suddetta persona offesa nella denuncia-querela da essa presentata il 20 febbraio 2013, atto del quale era stata data lettura, ai sensi dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., a seguito della sopravvenuta irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Ciò premesso, con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, in particolare, degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, dello stesso codice, e vizio della motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che il Tribunale di Milano avesse disposto che fosse data lettura della menzionata denuncia-querela, oltre che dei verbali di riconoscimento fotografico dell'imputato da parte dell'Hossan, «nonostante le ricerche incomplete e la sottrazione volontaria del denunciante all'esame in contraddittorio», comprovati anche dal fatto che l'Hossan era comparso a una delle udienze, con la conseguente violazione degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., e che la Corte d'appello di Milano avesse omesso di confrontarsi con la puntuale doglianza avanzata al riguardo nell'atto di appello.

2.2. con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 192 dello stesso codice, il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata in punto di attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'Hossan, ritenuta senza valutare il comportamento processuale dello stesso, la sua pregressa conoscenza con l'imputato e il fatto che la denuncia-querela fu presentata due mesi dopo i fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, premesso che il ricorso non risulta essere inammissibile, si deve rilevare che, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano, è maturata, il 20 aprile 2021, la prescrizione del reato.Ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, sicché, considerato che il reato di tentata estorsione è punito con la pena massima di 6 anni e otto mesi di reclusione, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è, appunto, di sei anni e otto mesi.

Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che, posto che la contestata recidiva non è stata applicata, tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. peri., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a otto anni e quattro mesi.

Poiché il reato di tentata estorsione ascritto allo Zuccaro è stato commesso il 20 dicembre 2012, esso si è quindi prescritto il 20 aprile 2021.

Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il rea

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 24/09/2019 del Tribunale di Milano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale perché estinto per prescrizione, confermando, però, l'affermazione di responsabilità dello stesso Zuccaro per il reato di tentata estorsione e rideterminando, conseguentemente, la pena. Con riguardo a quest'ultimo reato, allo Zuccaro era contestato di avere, il 20 dicembre 2012, con violenza consistita nel colpire [OSCURATO:PERSONA], venditore ambulante di frutta e verdura, con dei pugni al volto (che gli procuravano una lesione personale giudicata guaribile in sette giorni), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il predetto [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di C 100,00 da lui richiesta. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato due motivi. Quale premessa di entrambi tali motivi, il ricorrente rappresenta che l'esistenza di una pretesa estorsiva, da parte dello Zuccaro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], trovava il proprio esclusivo fondamento — sia nella sentenza di primo grado sia in quella di appello — nelle dichiarazioni rese dalla suddetta persona offesa nella denuncia-querela da essa presentata il 20 febbraio 2013, atto del quale era stata data lettura, ai sensi dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., a seguito della sopravvenuta irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ciò premesso, con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, in particolare, degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, dello stesso codice, e vizio della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente lamenta, in particolare, che il Tribunale di Milano avesse disposto che fosse data lettura della menzionata denuncia-querela, oltre che dei verbali di riconoscimento fotografico dell'imputato da parte dell'Hossan, «nonostante le ricerche incomplete e la sottrazione volontaria del denunciante all'esame in contraddittorio», comprovati anche dal fatto che l'Hossan era comparso a una delle udienze, con la conseguente violazione degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., e che la Corte d'appello di Milano avesse omesso di confrontarsi con la puntuale doglianza avanzata al riguardo nell'atto di appello. 2.2. con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 192 dello stesso codice, il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata in punto di attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'Hossan, ritenuta senza valutare il comportamento processuale dello stesso, la sua pregressa conoscenza con l'imputato e il fatto che la denuncia-querela fu presentata due mesi dopo i fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, premesso che il ricorso non risulta essere inammissibile, si deve rilevare che, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano, è maturata, il 20 aprile 2021, la prescrizione del reato.Ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, sicché, considerato che il reato di tentata estorsione è punito con la pena massima di 6 anni e otto mesi di reclusione, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è, appunto, di sei anni e otto mesi. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che, posto che la contestata recidiva non è stata applicata, tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. peri., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a otto anni e quattro mesi. Poiché il reato di tentata estorsione ascritto allo Zuccaro è stato commesso il 20 dicembre 2012, esso si è quindi prescritto il 20 aprile 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il rea
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