CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 06442/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28992/23 Rilevato che con sentenza in data 16 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 24 giugno 2022 del Tribunale di Avezzano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che la ricorrente ha lamentato con il primo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva e con il secondo motivo il travisamento delle prove; Considerato, con riferimento al primo profilo, che si tratta di questione inammissibile perché presentata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità e, con riferimento al secondo profilo, che si tratta di doglianza riproduttiva di censura che ha già trovato esaustiva risposta nella sentenza impugnata ove si è dato atto che, a prescindere dalla ricezione dell'invito dell'Agenzia delle entrate a presentare le scritture contabili, l'imputata non aveva mai presentato la dichiarazione IVA, neanche tardivamente, né si era attivata per provvedere ai pagamenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente