CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 17507-2020 proposto da: E.A.V. - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio 2021 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e 3952 difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5164/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 4497/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 5164/2019 la Corte d'appello di Napoli, respinto l'appello incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in parziale riforma della sentenza di primo grado , nel resto confermata, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'inquadramento, a decorrere dal 1° giugno 2002 nel profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] /Amministrativa Complessa (R.U.T.C.) ed inquadramento al par. 250 c.c.n.l. AFT e condannato l'[OSCURATO:PERSONA] al predetto inquadramento; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico motivo articolato in più profili di censura; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3. è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale; Considerato che 1. dal verbale di conciliazione in data 18.5.2021 si evince che le parti hanno definito transattivamente il complessivo contenzioso tra le stesse nell'ambito del quale è anche la presente controversia ed in particolare che l'odierno ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di voler rinunziare al ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5164/2019 della Corte d'appello di Napoli; 2. tanto determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse all'impugnazione quale conseguenza della cessazione della materia del contendere (Cass. n. 16431/2009); 3. alla luce dell'intervenuto accordo conciliativo sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio; 4. non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228„ i meccanismo sanzionatorio applicabile solo in ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione e non anche, come nello specifico, in presenza di inammissibilità sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Roma, 23 dicembre 2021 Il Presidente ! CORTE SUPREMA Di CASSAVONEiv Sezp)n