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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06524/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32057/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 3445/2020della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 9 ottobre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ACCERTAMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (creditore) promosse innanzi il Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Ischia procedura di espropriazione di crediti in danno di [OSCURATO:PERSONA] (debitore esecutato) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (terzo pignorato).

Resa dichiarazione di quantità negativa dal terzo pignorato e sollevatecontestazioni ad opera dal creditore procedente, nell’ottobre 2010 venne intrapreso giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nelle forme del processo a cognizione piena ed esauriente(secondo la disciplina dell’art. 548 cod. proc. civ. vigente in epoca anteriore alla novella apportata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), definito, in prime cure, con il rigetto della domanda attorea.

2. In accoglimento dell’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] debitrice di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 15.000, a titolo di canoni non versati di affitto di azienda.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi.

4. Non svolgono difese in grado di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e difetto assoluto di motivazione, parte ricorrente si duole del fatto che l’impugnata sentenza non abbia rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], mancante della individuazione, chiara ed esauriente, del quantum appellatum e caratterizzato da un’esposizione delle ragioni del gravame non assistita da sufficiente grado di specificità e non correlata alla motivazione della pronuncia appellata.

1.1. La doglianza è inammissibile. r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tema diricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo e legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio dispecificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6 , cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza.

Siffatti criteri, come scolpiti dal giudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione -essenziale e per la parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare)lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass.04/02/2022, n. 3612).

Con particolare riguardo all’ipotesi in cui venga denunciata al giudice di legittimità la statuizione sull’inammissibilità dell’appello (o di un motivo di esso) per difetto di specificità , parte ricorrente, onde prestare ossequio al principio di autonomia exart. 366 cod. proc. civ., ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritenga erronea tale statuizione ed è tenuto a riportare il contenuto dell’atto di appello (non potendosi limitare ad un generico rinvio allo stesso) nella misura necessaria a consentire alla Corte di comprendere il tenore di esso (cfr., oltre alla citata Cass. n. 3612 del 2022, Cass. 06/09/2021, n. 24048; Cass.23/12/2020, n. 29495; Cass. 29/09/2017, n. 22880). r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specie, il ricorrente, diffondendosi in una lunga dissertazione di carattere generale ed astratto (cioè a dire disancorato dalla vicenda controversa) sulla genesi storica dell’art. 342 cod. proc. civ. e sulla evoluzione degli indirizzi ermeneutici relativi a detta norma, ha radicalmente omesso di riferire (nemmeno in maniera sintetica) circa la formulazione dei motivi dell’appello illo tempore spiegato da [OSCURATO:PERSONA], così, al fondo, mancando di illustrare in modo sufficiente (ancor prima cheadeguato) la critica mossa al provvedimento impugnato.

E tanto giustifica l’inammissibilità del motivo.

2. Con il secondo mezzo, indistintamente riferito a violazione e «omessa» applicazione dell’art. 548 cod. proc. civ., a carenza assoluta di motivazioneed «erronea valutazione degli atti di causa ex art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.», si denuncia «la nullità dell’atto introduttivo dell’azione di accertamento dell’obbligo del terzo sia per quanto attiene al giudizio di primo grado, sia quello che ha dato inizio all’appello»in ragione della confusa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,e dell’assoluta carenza di istanze istruttorie.

Si assume, altresì, che la decisione resa in appello si fondi su un «presupposto assolutamente illegittimo», cioè, più precisamente,su un «atto ricognitivo di debito, de relatoe in forma verbale» inidoneo alla dimostrazione della fondatezza della domanda, poiché «sostanziatosi in una dichiarazione resa da un terzo e non direttamente dalle parti in causa sulla effettiva esistenza di un presunto debito».

2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

È inammissibile laddove prospetta vizi di contenuto – forma degli atti introduttivi dei due gradi del giudizio di merito, per una duplice ragione: da un lato, perché, ancora una volta con inosservanza del dettato dell’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ.,e del principio di specificità, il ricorso omette di illustrare, in maniera idonea, il contenuto degli atti asseritamente inficiati; per altro verso, perché le r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] supposte irregolarità afferenti il giudizio di prime cure dovevano essere (ma di tanto non si dà conto, ancor prima che prova) sottoposte al vaglio del giudice di appello, con gli strumenti (appello incidentale o mera riproposizione) necessari in relazione al contenuto (anch’esso non adeguatamente rappresentato) della sentenza di primecure.

2.2. È invece infondato laddove si duole di erronea valutazione in tema di ricognizione del debito.

L’impugnata pronuncia ha giustificato il dichiarato accertamento dell’esistenza di una situazione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una dichiarazione confessoria stragiudiziale dalla stessa resa ad un terzo e veicolata nel compendio istruttorio attraverso l’escussione testimoniale di tale terzo, in guisa di prova liberamente apprezzabile dal giudice ed idoneaa costituire fonte esclusiva del suo convincimento (cfr. Cass. 16/12/2010, n. 12463; Cass. 15/12/2008, n. 29316).

Ed è noto che stabilire la portata della dichiarazione confessoria resa al terzo rispetto al diritto fatto valere in giudizio rappresenta valutazione tipicamente di merito, non sindacabile in cassazione (da ultimo, Cass. 18/06/2020, n. 11898), così come sfugge al vaglio di legittimità l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine alla individuazione delle fonti del convincimento, all’ attendibilità e concludenza delle prove, alla scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti(tra le tantissime, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass.17/01/2019, n. 1229; Cass. 04/07/2017, n. 16467).

3. Il terzo motivo deduce «illegittimità della sentenza impugnata per error in iudicando e violazione di legge ex art. 548 cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte d’appello non ha rilevato l’esistenza di prova documentale dei fatti estintivi del presunto credito». r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. La doglianza è inammissibile: essa si risolve, al fondo, nel sollecitarequesta Corte ad un nuovo vaglio e ad una differente lettura di una pluralità di risultanze istruttorie (prevalentemente documentali), attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione istituzionalmente connotanti il giudizio di legittimità.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio dei soggetti intimati.

6. Atteso il rigettodel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 .

P. Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32057/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 3445/2020della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 9 ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ACCERTAMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (creditore) promosse innanzi il Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Ischia procedura di espropriazione di crediti in danno di [OSCURATO:PERSONA] (debitore esecutato) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (terzo pignorato). Resa dichiarazione di quantità negativa dal terzo pignorato e sollevatecontestazioni ad opera dal creditore procedente, nell’ottobre 2010 venne intrapreso giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nelle forme del processo a cognizione piena ed esauriente(secondo la disciplina dell’art. 548 cod. proc. civ. vigente in epoca anteriore alla novella apportata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), definito, in prime cure, con il rigetto della domanda attorea. 2. In accoglimento dell’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] debitrice di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 15.000, a titolo di canoni non versati di affitto di azienda. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi. 4. Non svolgono difese in grado di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e difetto assoluto di motivazione, parte ricorrente si duole del fatto che l’impugnata sentenza non abbia rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], mancante della individuazione, chiara ed esauriente, del quantum appellatum e caratterizzato da un’esposizione delle ragioni del gravame non assistita da sufficiente grado di specificità e non correlata alla motivazione della pronuncia appellata. 1.1. La doglianza è inammissibile. r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tema diricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo e legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio dispecificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6 , cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Siffatti criteri, come scolpiti dal giudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione -essenziale e per la parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare)lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass.04/02/2022, n. 3612). Con particolare riguardo all’ipotesi in cui venga denunciata al giudice di legittimità la statuizione sull’inammissibilità dell’appello (o di un motivo di esso) per difetto di specificità , parte ricorrente, onde prestare ossequio al principio di autonomia exart. 366 cod. proc. civ., ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritenga erronea tale statuizione ed è tenuto a riportare il contenuto dell’atto di appello (non potendosi limitare ad un generico rinvio allo stesso) nella misura necessaria a consentire alla Corte di comprendere il tenore di esso (cfr., oltre alla citata Cass. n. 3612 del 2022, Cass. 06/09/2021, n. 24048; Cass.23/12/2020, n. 29495; Cass. 29/09/2017, n. 22880). r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specie, il ricorrente, diffondendosi in una lunga dissertazione di carattere generale ed astratto (cioè a dire disancorato dalla vicenda controversa) sulla genesi storica dell’art. 342 cod. proc. civ. e sulla evoluzione degli indirizzi ermeneutici relativi a detta norma, ha radicalmente omesso di riferire (nemmeno in maniera sintetica) circa la formulazione dei motivi dell’appello illo tempore spiegato da [OSCURATO:PERSONA], così, al fondo, mancando di illustrare in modo sufficiente (ancor prima cheadeguato) la critica mossa al provvedimento impugnato. E tanto giustifica l’inammissibilità del motivo. 2. Con il secondo mezzo, indistintamente riferito a violazione e «omessa» applicazione dell’art. 548 cod. proc. civ., a carenza assoluta di motivazioneed «erronea valutazione degli atti di causa ex art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.», si denuncia «la nullità dell’atto introduttivo dell’azione di accertamento dell’obbligo del terzo sia per quanto attiene al giudizio di primo grado, sia quello che ha dato inizio all’appello»in ragione della confusa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,e dell’assoluta carenza di istanze istruttorie. Si assume, altresì, che la decisione resa in appello si fondi su un «presupposto assolutamente illegittimo», cioè, più precisamente,su un «atto ricognitivo di debito, de relatoe in forma verbale» inidoneo alla dimostrazione della fondatezza della domanda, poiché «sostanziatosi in una dichiarazione resa da un terzo e non direttamente dalle parti in causa sulla effettiva esistenza di un presunto debito». 2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile laddove prospetta vizi di contenuto – forma degli atti introduttivi dei due gradi del giudizio di merito, per una duplice ragione: da un lato, perché, ancora una volta con inosservanza del dettato dell’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ.,e del principio di specificità, il ricorso omette di illustrare, in maniera idonea, il contenuto degli atti asseritamente inficiati; per altro verso, perché le r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] supposte irregolarità afferenti il giudizio di prime cure dovevano essere (ma di tanto non si dà conto, ancor prima che prova) sottoposte al vaglio del giudice di appello, con gli strumenti (appello incidentale o mera riproposizione) necessari in relazione al contenuto (anch’esso non adeguatamente rappresentato) della sentenza di primecure. 2.2. È invece infondato laddove si duole di erronea valutazione in tema di ricognizione del debito. L’impugnata pronuncia ha giustificato il dichiarato accertamento dell’esistenza di una situazione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una dichiarazione confessoria stragiudiziale dalla stessa resa ad un terzo e veicolata nel compendio istruttorio attraverso l’escussione testimoniale di tale terzo, in guisa di prova liberamente apprezzabile dal giudice ed idoneaa costituire fonte esclusiva del suo convincimento (cfr. Cass. 16/12/2010, n. 12463; Cass. 15/12/2008, n. 29316). Ed è noto che stabilire la portata della dichiarazione confessoria resa al terzo rispetto al diritto fatto valere in giudizio rappresenta valutazione tipicamente di merito, non sindacabile in cassazione (da ultimo, Cass. 18/06/2020, n. 11898), così come sfugge al vaglio di legittimità l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine alla individuazione delle fonti del convincimento, all’ attendibilità e concludenza delle prove, alla scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti(tra le tantissime, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass.17/01/2019, n. 1229; Cass. 04/07/2017, n. 16467). 3. Il terzo motivo deduce «illegittimità della sentenza impugnata per error in iudicando e violazione di legge ex art. 548 cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte d’appello non ha rilevato l’esistenza di prova documentale dei fatti estintivi del presunto credito». r.g. n. 32057/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. La doglianza è inammissibile: essa si risolve, al fondo, nel sollecitarequesta Corte ad un nuovo vaglio e ad una differente lettura di una pluralità di risultanze istruttorie (prevalentemente documentali), attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione istituzionalmente connotanti il giudizio di legittimità. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio dei soggetti intimati. 6. Atteso il rigettodel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 . P. Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
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