CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 01792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2147/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Racconigi, via Priotti n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 402/2021, depositata in data 11 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 402/2021, depositata in data 11 giugno 2021, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il diniego di rimborso n. 2014/112947 del 19/12/2014, avente ad oggetto le imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’anno 2011. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, mentre il Rivarossa resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 497, legge n. 266/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile il criterio cd. del “prezzo-valore” ad un immobile non adibito a destinazione abitativa (ma a studio). 1.1. La censura è infondata. 1.2. L’ art.1, comma 497, legge n. 266/2005 prevede che: “In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attivit̀ commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ̀ costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52 commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al DPR n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto”. 1.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, ha esteso l’applicazione del sistema “prezzo valore” introdotto dalla norma qui riportata anche per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, superando l’originaria limitazione della norma ed affermando il principio di parità di trattamento tra le diverse forme di acquisizione della proprietà immobiliare. 1.3. Il criterio del prezzo-valore rappresenta una deroga esplicita alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (cd. [OSCURATO:PERSONA] dell’Imposta di Registro) che consente di calcolare l’imposta di registro sulla base di un valore convenzionale, determinato applicando coefficienti di rivalutazione catastale, anziché sul corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti. 1.4. Sul piano oggettivo, il sistema si applica esclusivamente agli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali riguardanti “immobili ad uso abitativo”, per tali dovendosi intendere i fabbricati classificati nelle categorie catastali abitative, cioè quelle del gruppo ‘A’ ad eccezione della categoria A/10 (uffici e studi privati), mentre per tutti gli altri immobili si applica la disciplina ordinaria dell’imposta di registro, basata sull’art. 43 del d.P.R. n. 131/1986, che prevede la tassazione sulla base del valore venale in comune commercio dell’immobile, determinato con riferimento al prezzo o corrispettivo pattuito, salvo il potere di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA]. 1.5. In definitiva, quando la norma parla di "uso abitativo”, si riferisce alla destinazione – per l’appunto abitativa – che emerge dalla classificazione catastale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile. 1.6. In tal senso, cfr. Circolare n. 6/E del 2006, che, riferendosi alla nozione di "uso abitativo” di cui all’art. 1, comma 497, legge 266/2005, precisa: “La norma di cui al comma 497 si applica unicamente agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze e, pertanto, ai soli fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa. Rimangono esclusi dal campo di applicazione della norma gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi)”. 1.7. Pertanto, essendo pacifico che, alla data del decreto di trasferimento dell’immobile in favore del Rivarossa (24/2/2011), il bene fosse censito in categoria A2 come “abitazione civile”, correttamente il giudice di merito ha ritenuto di sussumere la fattispecie in esame nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 497, legge 266/2005, non rilevando - in senso contrario - la circostanza, per quanto già detto ininfluente, che l’immobile fosse di fatto utilizzato come studio dentistico. 1.8. Questo perché, ai fini dell’applicazione del c.d. "prezzo-valore", il discrimen è affidato, non al criterio contingente dell’effettivo utilizzo dell’immobile, ma a quello obiettivo dell’iscrizione del bene nella categoria catastale abitativa. 2. Col secondo e terzo motivo di ricorso, si censura la ritenuta sussistenza del requisito soggettivo richiesto per l’applicazione del criterio ex art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131 del 1986, per violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 497, legge n. 266/2005 ed omesso esame di fatti decisivi, in relazione - rispettivamente - all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, cod. proc. civ. 2.1. La prima censura è inammissibile. 2.2. La ricorrente, pur denunciando il vizio di violazione di legge, in verità si duole dell’errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello, il quale avrebbe dovuto escludere la sussistenza del presupposto soggettivo di applicazione dell’art. 1, comma 497, l. cit., per aver il contribuente compiuto l’acquisto immobiliare nell’esercizio della sua attività professionale. 2.3. In definitiva, attraverso la censura di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., si sollecita una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n. 32505/2023 e n. 24148/2013). 2.4. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 32505/2023, cit.). 2.5. Il motivo è, perciò, sotto questo profilo, manifestamente inammissibile, in quanto la critica ricade interamente nell'ambito dell'errore di fatto sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti consentiti dal vizio di cui all'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012), di cui si viene appresso a dire. 2.6. Quanto al terzo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame da parte della CTR di due circostanze, ovvero che il contribuente, pochi mesi dopo l’acquisto, chiese di variare la destinazione d’uso dell’immobile da A2 ad A10 e che uno dei luoghi in cui questi esercita attualmente la sua attività professionale è costituito dall’immobile in oggetto. 2.7. Ebbene, il primo dei due fatti è stato esaminato dai giudici di appello, i quali l’hanno ritenuto ininfluente, in quanto successivo all’atto di acquisto, “unico momento che va considerato ai fini della verifica dei requisiti di legge per l’analisi dell’istanza di rimborso del contribuente” (v. pg. 5 sentenza), sicché non ricorre il dedotto vizio di omesso esame. 2.8. Quanto ad entrambi, occorre considerare che un fatto è decisivo solo se il suo mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizi la decisione influenzando l'esito del giudizio, ma non è questo il caso di specie. 2.9. La norma, come già anticipato, richiede che l’acquirente sia una persona fisica la quale non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, e questo requisito deve essere presente all’atto del trasferimento. 2.10. Poiché, quindi, l’unico momento rilevante ai fini della verifica dei presupposti – oggettivo e soggettivo – per l’applicazione del criterio del "prezzo-valore" è quello di acquisto della proprietà, non rilevano i fatti successivi dedotti dall’ufficio. 2.11. Sia l’istanza di variazione della categoria catastale sia la scelta conseguente di adibire l’immobile in oggetto a studio professionale, essendo successivi al decreto di trasferimento, non sono idonei a dimostrare che, già alla data di acquisto dell’immobile, il Rivarossa avesse intenzione di mutarne la destinazione, da abitazione a studio. 3. Si impone, quindi, il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo (in considerazione del valore della controversia, pari all’importo di euro 88.822,56 oggetto della richiesta di rimborso respinta dall’amministrazione). 4. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, r