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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 05469/2023

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e ORDINANZA sul ricorso 11985-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 170 - intimati - avverso la sentenza n. 6/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/02/2020 R.G.N. 445/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali le istanti erano state impiegate per l'insegnamento della religione cattolica, trattandosi di esigenza non contingente ma volta alla copertura di posti vacanti e disponibili, la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto applicabile la disciplina antidisc:riminatoria in materia di assunzioni a termine anche nei confronti degli insegnanti di religione cattolica nonostante il peculiare regime di accesso ai ruoli che limita al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante assunzioni e tempo indeterminato ed illegittimo nella fattispecie il ricorso ai contratti a termine essendo i rapporti in questione tutti relativi a supplenze annuali su "organico di diritto" aventi ad oggetto posti disponibili e vacanti spesso concernenti i medesimi istituti scolastici; che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale le istanti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione delle parti nonché dell'art. 1,

I. n. 186/2003, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata sulla ricorrenza dell'abuso del ricorso al contratto a termine pur a fronte del mancato assolvimento da parte delle istanti degli oneri di allegazione e prova circa l'imputabilità delle cattedre coperte alla quota del 70% dei posti di insegnamento da assegnare a tempo indeterminato; che il motivo deve ritenersi infondato avendo questa S.C. - in plurime pronunce tra loro concordanti e le cui motivazioni si hanno qui per richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - ha espresso il principio, quindi condiviso e da ribadire, secondo cui «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla

I. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c. d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della

I. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (C. 18698/202:2 e successive conformi); che il ricorso va, dunque, rigettato; - che non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 11985-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 170 - intimati - avverso la sentenza n. 6/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/02/2020 R.G.N. 445/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali le istanti erano state impiegate per l'insegnamento della religione cattolica, trattandosi di esigenza non contingente ma volta alla copertura di posti vacanti e disponibili, la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto applicabile la disciplina antidisc:riminatoria in materia di assunzioni a termine anche nei confronti degli insegnanti di religione cattolica nonostante il peculiare regime di accesso ai ruoli che limita al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante assunzioni e tempo indeterminato ed illegittimo nella fattispecie il ricorso ai contratti a termine essendo i rapporti in questione tutti relativi a supplenze annuali su "organico di diritto" aventi ad oggetto posti disponibili e vacanti spesso concernenti i medesimi istituti scolastici; che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale le istanti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione delle parti nonché dell'art. 1, I. n. 186/2003, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata sulla ricorrenza dell'abuso del ricorso al contratto a termine pur a fronte del mancato assolvimento da parte delle istanti degli oneri di allegazione e prova circa l'imputabilità delle cattedre coperte alla quota del 70% dei posti di insegnamento da assegnare a tempo indeterminato; che il motivo deve ritenersi infondato avendo questa S.C. - in plurime pronunce tra loro concordanti e le cui motivazioni si hanno qui per richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - ha espresso il principio, quindi condiviso e da ribadire, secondo cui «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla I. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c. d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (C. 18698/202:2 e successive conformi); che il ricorso va, dunque, rigettato; - che non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'ad
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