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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01285/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ASMAIL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA-'d-rst-e-tirvVT§-o--atte--piartiq t.. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Singh lasmail ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/3/2021 della Corte di appello di Roma, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Velletri il 24/9/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo è incentrato sulla confisca, tema che non aveva formato oggetto di motivo di appello e non avrebbe potuto dunque dedursi in questa sede.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ASMAIL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA-'d-rst-e-tirvVT§-o--atte--piartiq t.. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Singh lasmail ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/3/2021 della Corte di appello di Roma, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Velletri il 24/9/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo è incentrato sulla confisca, tema che non aveva formato oggetto di motivo di appello e non avrebbe potuto dunque dedursi in questa sede. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris