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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02764/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq_il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, essendo la decisione fondata sui reati commessi, ormai risalenti nel tempo, senza considerare la regolare condotta successiva e la partecipazione al programma trattamentale; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto propone lettura alternativa dei dati disponibili, che il Tribunale ha valutato con motivazione esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq_il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, essendo la decisione fondata sui reati commessi, ormai risalenti nel tempo, senza considerare la regolare condotta successiva e la partecipazione al programma trattamentale; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto propone lettura alternativa dei dati disponibili, che il Tribunale ha valutato con motivazione esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 02764/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris