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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 29084/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso nr. 19104/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso il decreto di cui alla procedura fallimentare nr. 505/2016 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciato dal Tribunale di Milano udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinunciato al ricorso straordinario per cassazione proposto contro il decreto del Tribunale di Milano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di rigetto del reclamo ex art. 26 l. fall. da essa proposto contro un provvedimento del G.D. al [OSCURATO:SOCIETA].; -che il Fallimento intimato non ha svolto difese P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso nr. 19104/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso il decreto di cui alla procedura fallimentare nr. 505/2016 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciato dal Tribunale di Milano udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinunciato al ricorso straordinario per cassazione proposto contro il decreto del Tribunale di Milano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di rigetto del reclamo ex art. 26 l. fall. da essa proposto contro un provvedimento del G.D. al [OSCURATO:SOCIETA].; -che il Fallimento intimato non ha svolto difese P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Così deciso il