CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette~te-fe-cerrcl DtZL-G1 £2414- r I ?"41-•9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Cagliari, con decisione emessa sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - in data 27 maggio 2022 - la pena di mesi dieci di reclusione, comprensiva dell'aumento per riconosciuta continuazione con altro fatto già giudicato, in riferimento al reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale. Viene dedotto un vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sia pure oggetto di accordo. Si denunzia la illegalità della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile con procedimento de plano, trattandosi di modello di trattazione (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod . proc. pen. . Secondo il PG ricorrente l'accordo di determinazione della pena non tiene conto del fatto che essendo contestata (e ritenuta, sia pure in regime di equivalenza con le attenuanti generiche) la recidiva, l'incremento di pena per la riconosciuta continuazione (ai sensi dell'art.81 comma 4 cod.pen.) non poteva essere inferiore ad un terzo della pena in concreto determinata per il reato più grave (dunque a mesi 4 e giorni 20 di reclusione, a fronte di mesi uno di reclusione come stabilito nella decisione impugnata). 3.1 Si tratta, tuttavia, di un motivo di ricorso non consentito dalla legge, in riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all'art. 1 comma 50, pacificamente applicabile ratione temporis , trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017. Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione. In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto della r I 2_ correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2 In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato - come è noto - sull'incontro della volontà delle parti, con accordo teso a prospettare al giudice un determinato esito del procedimento penale, il legislatore del 2017 ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisione applicativa di pena dal generale ambito applicativo dell'articolo 606 del codice di rito (norma che individua i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado di appello o inappellabili), con creazione di un ambito specializzante . La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi ( le tradizionali categorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la «direzione» dei medesimi, nel senso che il ricorso per cessazione risulta consentito solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa a seguito di patteggiamento. Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli 444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se - ed in quanto - i contenuti della decisione siano conformi all'accordo intervenuto tra le parti e non si deduca illegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio di espressione della volontà dell'imputato. 3.3 In altre parole, la disposizione che regolamenta - in chiave restrittiva - le ipotesi di ricorribilità per cassazione delle sentenze applicative di pena è rappresentata unicamente dall'articolo 448 comma 2bis - come è evidente dall'uso del termine «solo», apposto prima della indicazione dei motivi proponibili - il che determina la impossibilità di ritenere ammissibili ricorsi proposti per motivi relativi a punti della decisione diversi da quelli ivi elencati. Nel caso in esame il ricorrente introduce censure non ammissibili, posto che la doglianza riguarda la erronea determinazione della pena (per la mancata considerazione di quanto previsto dall'art.81 comma 4 cod. pen.) e non già una effettiva ipotesi di 'pena illegale', dovendosi intendere per tale, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale ; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali . 3.4 La previsione di legge violata (art.81 co.4) non incide sulla pena astrattamente prevista per la fattispecie in esame ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio - in concreto - nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione, sicchè il procedimento determinativo pur erroneo (v. Sez. U n. 31669 del 2016, rv 267044) non rientra nelle ipotesi di pena illegale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso