Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26480/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2021, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 15 aprile 2019, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per i reati di cui agli artt.: 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; 110, 582 e 585, in relazione all'art. 577, cod. pen.; 110, 81 cod. pen., in relazione all'art. 4 della legge n. 110 del 1975; 341-bis cod. pen.2.

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Si sostiene che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sarebbero meramente apodittiche, non avendo i giudici di appello indicato gli elementi di prova idonei a confermare che l'imputato si era recato ai festeggiamenti in strada per spacciare droga e non semplicemente per prendere parte a detti festeggiamenti.

La prospettazione difensiva risulterebbe avvalorata da due circostanze, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutare.

La prima riguarda il fatto che l'imputato non è stato mai colto in atteggiamenti che denotassero la volontà di cedere droga, tanto più che si trovava dietro i carri allegorici, mentre questi ultimi sfilavano; non aveva invece assunto condotte tipiche dello spacciatore, per esempio appostandosi in luoghi più appartati.

La seconda circostanza, invece, riguarda il fatto che l'imputato si fosse recato ai festeggiamenti con la moglie, la cui presenza sarebbe dimostrativa del fatto che si trovava sui luoghi del fatto esclusivamente per partecipare al carnevale.

Parimenti, sarebbe mancata qualsiasi forma di motivazione in merito alla doglianza difensiva relativa alla destinazione ad uso esclusivamente personale della droga, circostanza avvalorata dall'evidente stato di alterazione psico-fisica in cui era stato rinvenuto l'imputato.

Le affermazioni della Corte d'appello sul punto sarebbero infatti meramente congetturali, avendo quest'ultima escluso l'uso personale della sostanza sulla scorta di un presupposto illogico, vale a dire l'impossibilità di consumare tutta la sostanza in suo possesso, escludendo peraltro la possibilità che la stessa fosse assunta in più occasioni.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentami l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di lesioni.

La Corte territoriale, nel richiamare il giudizio di positiva attendibilità della persona offesa operato dal Tribunale, avrebbe omesso di indicare gli elementi concreti su cui tale giudizio si poggia.

La difesa sostiene che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amici della parte civile) non hanno mai affermato che l'imputato aveva aggredito la persona offesa con un coltello; pertanto, costituirebbe una chiara forzatura logico-argomentativo, da parte della Corte d'appello, l'avere posto a fondamento della propria decisione la compatibilità delle lesioni subite dalla parte civile e la riferibilità delle medesime all'imputato, tanto più che - sottolinea la difesa - non è stata mai trovata nella disponibilità dell'imputato l'arma del delitto.2.3.

Con una terza doglianza, si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 4-bis cod. pen.

La sentenza impugnata sarebbe viziata, non facendo emergere le ragioni per cui, nel caso in esame, le presunte frasi pronunciate dall'imputato abbiano avuto effettiva valenza denigratoria nei confronti del pubblico ufficiale.

Invero, sottolinea la difesa, quest'ultima circostanza era già stato oggetto dei motivi di appello, ove veniva ribadito che le frasi contestate potevano semmai costituire espressione di villania, ma non di oltraggio.

2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si lamentano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione "in relazione agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 125 e 546 cod. proc. pen.", in riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975.

Si lamenta che, nella sentenza impugnata, la riconducibilità dell'arma all'imputato viene fatta discendere dalla ritenuta compatibilità delle ferite riportate dalla persona offesa, senza però che l'arma sia stata effettivamente rinvenuta in sede di perquisizione personale.

Inoltre, ad avviso della difesa, anche la spiegazione per cui il coltello non sarebbe stato trovato nella disponibilità dell'imputato appare illogica, posto che la sentenza si limiterebbe ad affermare che l'imputato si era disfatto del predetto coltello senza prove in tal senso.

2.5. Con un quinto motivo, si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena.

La difesa sottolinea che nei motivi di appello si era posto l'accento sullo stato psico-fisico dell'imputato al momento dei fatti, che aveva certamente inciso nello svolgimento di quanto accaduto.

Dunque, sarebbe illogico l'iter seguito dai giudici di appello nell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. 2.6.

Infine, si lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a fornire una motivazione apparente, non essendo state indicate le ragioni sulla base delle quali, da un lato, è stato ritenuto sussistente tale danno e, dall'altro, sono state ritenute irrilevanti le censure proposte dalla difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile 3 5ui osu

1.1. Il primo motivo di censura, con cui la difesa lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è inammissibile.

La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare la stessa censura già formulata con i motivi di appello e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale.

Deve in ogni caso rilevarsi che i giudici di merito, dopo avere ricostruito attentamente la vicenda prendendo in considerazione tutti gli elementi di prova, hanno correttamente affermato che il reato può considerarsi dimostrato, non solo alla luce della quantità di sostanza sequestrata, incompatibile con l'uso personale, ma anche in considerazione del fatto che quel cospicuo quantitativo era stato portato ad una manifestazione pubblica per il carnevale, alla quale avrebbero sicuramente partecipato numerose persone e nel corso della quale l'imputato non avrebbe potuto certamente assumerla tutta.

Invero, appare ragionevole ritenere, come evidenziato dalla Corte d'appello, che la stessa posizione dell'imputato - tra la gente che sfilava dietro i carri allegorici - fosse prodromica ad effettuare una serie di consegne.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.

Anche in questo caso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire alcune censure già avanzate con l'atto di appello, puntualmente disattese dalla Corte territoriale, oltre che meramente apodittiche.

Del resto, la motivazione sul punto è tutt'altro che illogica e irrazionale, perché la Corte d'appello sottolinea sia che le lesioni risultano del tutto compatibili con la dinamica narrata dalla persona offesa, sia che la testimonianza del teste Salvaggio appare poco pertinente in quanto lo stesso non assistette a tutta l'aggressione.

Inoltre, sottolineano i giudici d'appello, al di là della ricostruzione dei fatti offerta dalla parte civile e dalle altre persone presenti, vi è il dato certo della sussistenza e morfologia delle lesioni, constatate dagli operanti intervenuti nell'immediatezza del fatto.

Un'altra circostanza indiziaria cui è stato attribuito il corretto rilievo è, poi, quella relativa allo stato di alterazione in cui versava l'imputato al momento della perquisizione, che poteva essere di per sé sufficiente a far ritenere plausibile un qualsiasi movente, anche flebile.

1.3. La terza doglianza, riferita al reato di oltraggio, è parimenti inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le frasi pronunciate dall'imputato avverso il pubblico ufficiale avevano valenza denigratoria ed erano oggettivamente lesive della dignità dei militari in servizio.

Come bene evidenziato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, in tal senso depongono sia le parole concretamente utilizzate, sia la circostanza che le stesse furono pronunciate nei confronti di alcuni carabinieri che in una pubblica via, dinanzi ad un numero 4 s?iL,.n A Osi: potenzialmente indefinito di soggetti che stavano partecipando ad una manifestazione ricreativa, stavano solo svolgendo il proprio lavoro provando a bloccare un soggetto già resosi protagonista di un'aggressione.

1.4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, è anch'esso inammissibile.

A prescindere Adalla genericità della doglianza, è sufficiente qui rilevare che tmaiu,scokr iniziald corte d'appello ha ben evidenziato come l'imputato si diede alla fuga e fu rintracciato e perquisito dopo un tempo sufficiente per disfarsi dell'arma; mentre l'esito negativo della perquisizione costituisce un dato neutro, che non può valere come smentita degli altri elementi di prova: tra questi, in primis, la sussistenza e la morfologia delle lesioni.

1.5. La quinta censura, riferita alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.

La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto infondate e apodittiche, oltre che già proposte con i motivi di appello.

Infatti, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rimarcato che non si rileva in atti alcuno specifico elemento positivo che possa giustificarne il riconoscimento.

E va ricordato, sul punto, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244-01).

Nel caso di specie la Corte d'appello evidenzia che i precedenti penali dell'imputato, la sua negativa personalità nonché la condotta tenuta per commettere i fatti contestati appaiono incompatibili con qualsiasi ipotetica ragione mitigatrice del trattamento sanzionatorio.

Parimenti infondate e meramente ripetitive dell'atto d'appello sono poi le doglianze relative alla mancata applicazione del minimo della pena.

Sul punto i giudici d'appello evidenziano che la condotta non poteva essere sanzionata con il minimo edittale, sia in considerazione del dato quantitativo, sia alla luce del contesto (una pubblica manifestazione in occasione del carnevale) nel quale Cla"~""irle dosi potevano essere spacciate, sia avuto riguardo alla personalità dell'imputato, già gravato da altri precedenti penali.

Allo stesso modo equo appare l'aumento disposto per gli altri reati contestati, data la protervia e la gravità del comportamento dell'imputato.

Sul punto, va ricordato che la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso che occupa, compiutamente motivata.1.6.

Il sesto motivo di ricorso, con cui si si lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, è anch'esso inammissibile.

Il ricorso risulta essere formulato in maniera generica, in quanto non spiega la ragione per cui le censure di appello, riferite alle statuizioni civili, non sarebbero strettamente connesse a quelle penali, come invece ritenuto dalla Corte d'appello, che le ha ampiamente disattese.

D'altra parte occorre rilevare che gli stessi giudici di merito si sono limitati ad una condanna generica, senza operare, una quantificazione del danno da liquidare.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2021, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 15 aprile 2019, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per i reati di cui agli artt.: 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; 110, 582 e 585, in relazione all'art. 577, cod. pen.; 110, 81 cod. pen., in relazione all'art. 4 della legge n. 110 del 1975; 341-bis cod. pen.2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Si sostiene che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sarebbero meramente apodittiche, non avendo i giudici di appello indicato gli elementi di prova idonei a confermare che l'imputato si era recato ai festeggiamenti in strada per spacciare droga e non semplicemente per prendere parte a detti festeggiamenti. La prospettazione difensiva risulterebbe avvalorata da due circostanze, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutare. La prima riguarda il fatto che l'imputato non è stato mai colto in atteggiamenti che denotassero la volontà di cedere droga, tanto più che si trovava dietro i carri allegorici, mentre questi ultimi sfilavano; non aveva invece assunto condotte tipiche dello spacciatore, per esempio appostandosi in luoghi più appartati. La seconda circostanza, invece, riguarda il fatto che l'imputato si fosse recato ai festeggiamenti con la moglie, la cui presenza sarebbe dimostrativa del fatto che si trovava sui luoghi del fatto esclusivamente per partecipare al carnevale. Parimenti, sarebbe mancata qualsiasi forma di motivazione in merito alla doglianza difensiva relativa alla destinazione ad uso esclusivamente personale della droga, circostanza avvalorata dall'evidente stato di alterazione psico-fisica in cui era stato rinvenuto l'imputato. Le affermazioni della Corte d'appello sul punto sarebbero infatti meramente congetturali, avendo quest'ultima escluso l'uso personale della sostanza sulla scorta di un presupposto illogico, vale a dire l'impossibilità di consumare tutta la sostanza in suo possesso, escludendo peraltro la possibilità che la stessa fosse assunta in più occasioni. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentami l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di lesioni. La Corte territoriale, nel richiamare il giudizio di positiva attendibilità della persona offesa operato dal Tribunale, avrebbe omesso di indicare gli elementi concreti su cui tale giudizio si poggia. La difesa sostiene che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amici della parte civile) non hanno mai affermato che l'imputato aveva aggredito la persona offesa con un coltello; pertanto, costituirebbe una chiara forzatura logico-argomentativo, da parte della Corte d'appello, l'avere posto a fondamento della propria decisione la compatibilità delle lesioni subite dalla parte civile e la riferibilità delle medesime all'imputato, tanto più che - sottolinea la difesa - non è stata mai trovata nella disponibilità dell'imputato l'arma del delitto.2.3. Con una terza doglianza, si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 4-bis cod. pen. La sentenza impugnata sarebbe viziata, non facendo emergere le ragioni per cui, nel caso in esame, le presunte frasi pronunciate dall'imputato abbiano avuto effettiva valenza denigratoria nei confronti del pubblico ufficiale. Invero, sottolinea la difesa, quest'ultima circostanza era già stato oggetto dei motivi di appello, ove veniva ribadito che le frasi contestate potevano semmai costituire espressione di villania, ma non di oltraggio. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si lamentano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione "in relazione agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 125 e 546 cod. proc. pen.", in riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Si lamenta che, nella sentenza impugnata, la riconducibilità dell'arma all'imputato viene fatta discendere dalla ritenuta compatibilità delle ferite riportate dalla persona offesa, senza però che l'arma sia stata effettivamente rinvenuta in sede di perquisizione personale. Inoltre, ad avviso della difesa, anche la spiegazione per cui il coltello non sarebbe stato trovato nella disponibilità dell'imputato appare illogica, posto che la sentenza si limiterebbe ad affermare che l'imputato si era disfatto del predetto coltello senza prove in tal senso. 2.5. Con un quinto motivo, si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena. La difesa sottolinea che nei motivi di appello si era posto l'accento sullo stato psico-fisico dell'imputato al momento dei fatti, che aveva certamente inciso nello svolgimento di quanto accaduto. Dunque, sarebbe illogico l'iter seguito dai giudici di appello nell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. 2.6. Infine, si lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte territoriale si sarebbe limitata a fornire una motivazione apparente, non essendo state indicate le ragioni sulla base delle quali, da un lato, è stato ritenuto sussistente tale danno e, dall'altro, sono state ritenute irrilevanti le censure proposte dalla difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 3 5ui osu 1.1. Il primo motivo di censura, con cui la difesa lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è inammissibile. La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare la stessa censura già formulata con i motivi di appello e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Deve in ogni caso rilevarsi che i giudici di merito, dopo avere ricostruito attentamente la vicenda prendendo in considerazione tutti gli elementi di prova, hanno correttamente affermato che il reato può considerarsi dimostrato, non solo alla luce della quantità di sostanza sequestrata, incompatibile con l'uso personale, ma anche in considerazione del fatto che quel cospicuo quantitativo era stato portato ad una manifestazione pubblica per il carnevale, alla quale avrebbero sicuramente partecipato numerose persone e nel corso della quale l'imputato non avrebbe potuto certamente assumerla tutta. Invero, appare ragionevole ritenere, come evidenziato dalla Corte d'appello, che la stessa posizione dell'imputato - tra la gente che sfilava dietro i carri allegorici - fosse prodromica ad effettuare una serie di consegne. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile. Anche in questo caso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire alcune censure già avanzate con l'atto di appello, puntualmente disattese dalla Corte territoriale, oltre che meramente apodittiche. Del resto, la motivazione sul punto è tutt'altro che illogica e irrazionale, perché la Corte d'appello sottolinea sia che le lesioni risultano del tutto compatibili con la dinamica narrata dalla persona offesa, sia che la testimonianza del teste Salvaggio appare poco pertinente in quanto lo stesso non assistette a tutta l'aggressione. Inoltre, sottolineano i giudici d'appello, al di là della ricostruzione dei fatti offerta dalla parte civile e dalle altre persone presenti, vi è il dato certo della sussistenza e morfologia delle lesioni, constatate dagli operanti intervenuti nell'immediatezza del fatto. Un'altra circostanza indiziaria cui è stato attribuito il corretto rilievo è, poi, quella relativa allo stato di alterazione in cui versava l'imputato al momento della perquisizione, che poteva essere di per sé sufficiente a far ritenere plausibile un qualsiasi movente, anche flebile. 1.3. La terza doglianza, riferita al reato di oltraggio, è parimenti inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le frasi pronunciate dall'imputato avverso il pubblico ufficiale avevano valenza denigratoria ed erano oggettivamente lesive della dignità dei militari in servizio. Come bene evidenziato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, in tal senso depongono sia le parole concretamente utilizzate, sia la circostanza che le stesse furono pronunciate nei confronti di alcuni carabinieri che in una pubblica via, dinanzi ad un numero 4 s?iL,.n A Osi: potenzialmente indefinito di soggetti che stavano partecipando ad una manifestazione ricreativa, stavano solo svolgendo il proprio lavoro provando a bloccare un soggetto già resosi protagonista di un'aggressione. 1.4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, è anch'esso inammissibile. A prescindere Adalla genericità della doglianza, è sufficiente qui rilevare che tmaiu,scokr iniziald corte d'appello ha ben evidenziato come l'imputato si diede alla fuga e fu rintracciato e perquisito dopo un tempo sufficiente per disfarsi dell'arma; mentre l'esito negativo della perquisizione costituisce un dato neutro, che non può valere come smentita degli altri elementi di prova: tra questi, in primis, la sussistenza e la morfologia delle lesioni. 1.5. La quinta censura, riferita alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile. La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto infondate e apodittiche, oltre che già proposte con i motivi di appello. Infatti, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rimarcato che non si rileva in atti alcuno specifico elemento positivo che possa giustificarne il riconoscimento. E va ricordato, sul punto, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244-01). Nel caso di specie la Corte d'appello evidenzia che i precedenti penali dell'imputato, la sua negativa personalità nonché la condotta tenuta per commettere i fatti contestati appaiono incompatibili con qualsiasi ipotetica ragione mitigatrice del trattamento sanzionatorio. Parimenti infondate e meramente ripetitive dell'atto d'appello sono poi le doglianze relative alla mancata applicazione del minimo della pena. Sul punto i giudici d'appello evidenziano che la condotta non poteva essere sanzionata con il minimo edittale, sia in considerazione del dato quantitativo, sia alla luce del contesto (una pubblica manifestazione in occasione del carnevale) nel quale Cla"~""irle dosi potevano essere spacciate, sia avuto riguardo alla personalità dell'imputato, già gravato da altri precedenti penali. Allo stesso modo equo appare l'aumento disposto per gli altri reati contestati, data la protervia e la gravità del comportamento dell'imputato. Sul punto, va ricordato che la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso che occupa, compiutamente motivata.1.6. Il sesto motivo di ricorso, con cui si si lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, è anch'esso inammissibile. Il ricorso risulta essere formulato in maniera generica, in quanto non spiega la ragione per cui le censure di appello, riferite alle statuizioni civili, non sarebbero strettamente connesse a quelle penali, come invece ritenuto dalla Corte d'appello, che le ha ampiamente disattese. D'altra parte occorre rilevare che gli stessi giudici di merito si sono limitati ad una condanna generica, senza operare, una quantificazione del danno da liquidare. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i
Sentenza Cassazione n. 26480/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris