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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 19347/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 23 maggio 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dì C 8.000 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole degli ascritti reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale lo aveva qualificato come il datore di lavoro del Sig. [OSCURATO:PERSONA]; che con il secondo motivo il Cannella eccepiva il vizio di motivazione con riferimento ai luoghi in cui si svolgevano i lavori.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che tanto il primo quanto il secondo motivo di impugnazione si risolvono in mere censure di fatto sottratte al sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 23 maggio 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dì C 8.000 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole degli ascritti reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale lo aveva qualificato come il datore di lavoro del Sig. [OSCURATO:PERSONA]; che con il secondo motivo il Cannella eccepiva il vizio di motivazione con riferimento ai luoghi in cui si svolgevano i lavori. Considerato che il ricorso è inammissibile; che tanto il primo quanto il secondo motivo di impugnazione si risolvono in mere censure di fatto sottratte al sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 19347/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris