CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 15490/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 25 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Gela il 7 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Gela il 16 luglio 2019. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della conferma della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta di [OSCURATO:PERSONA], risultando per tabulas che egli ha omesso di dichiarare le cause ostative al riconoscimento del beneficio economico, che gli è stato indebitamente erogato (per circa 9.000 euro) a seguito di una domanda trasmessa in via telematica, evidentemente previa identificazione del ricorrente da parte del soggetto incaricato. Precisato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata esclusione della recidiva e del confermato giudizio di equivalenza di quest'ultima rispetto alle attenuanti generiche, sono parimenti manifestamente infondati, avendo la Corte di appello valorizzato in tal senso, in maniera non illogica, il profilo delinquenziale dell'imputato, rivelato dai suoi precedenti penali, e le modalità fraudolente con cui egli ha ottenuto privilegi non dovuti. Rilevato che anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa ha censurato la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente ed efficacemente trattato nella sentenza impugnata (pagina 2), nella quale la Corte di appello ha evidenziato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, che il reato per cui si procede è stato commesso proprio nel periodo in cui l'imputato era detenuto per altra causa. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.Mà1r;