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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11393/2026

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re, rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 422/2025 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 28.01.2025, N.R.G. 1888/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo principale proposto daC.[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, che inaccoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzache aveva definito la fase sommaria del giudizio, aveva annullato il licenziamentointimato alla medesima all’esito di una procedura di licenziamento collettivo,aveva reintegrato la lavoratrice nel posto di lavoro ed aveva condannato lasocietà datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturatedal licenziamento alla reintegra nel limite di 12 mensilità, nonché al versamentodei contributi previdenziali e assistenziali.2.

La Corte territoriale ha condiviso la decisione del Tribunale, che avevaconsiderato errata l’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della C.M.R. di unpunteggio per i carichi di famiglia pari a zero ed aveva dunque ritenuto erroneal’inclusione della medesima nel novero dei lavoratori in esubero da licenziare inquanto priva di figli a carico.3.

Riguardo al motivo di reclamo principale, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avevasostenuto di avere operato con diligenza, evidenziando che ai sensi dell’art. 5della legge n. 223/1991 dovevano essere considerati i soli familiari a carico, enon, invece, i componenti del nucleo familiare, ha rilevato che nel ricorso diprimo grado la [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione del criterio di scelta relativoai carichi di famiglia ed aveva lamentato l’attribuzione di un punteggio pari azero.4.

Ha poi rilevato che, a fronte della deduzione con cui la [OSCURATO:PERSONA] nel reclamoincidentale condizionato aveva dedotto che la società non le aveva sottopostoalcun documento da sottoscrivere, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva documentato néchiesto di provare le circostanze e le modalità con cui avrebbe asseritamentechiesto a tutto il personale, compresa la [OSCURATO:PERSONA], di sottoscrivere una specificadichiarazione sostitutiva di notorietà sui carichi di famiglia.5.

Ha invece ritenuto dimostrato che la società fosse a conoscenza dellacostante fruizione di detrazioni del 50% per due figli a carico da parte dellaNumero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Data pubblicazione 27/04/2026Principe nelle annualità da 2018 al 2020, mentre per i redditi dell’anno 2021 ilTribunale aveva rilevato che il CUD 2022 era stato emesso e rilasciatoarbitrariamente dalla società a ridosso del licenziamento collettivo e chenemmeno nella fase di opposizione la società aveva esibito documentazioneidonea a giustificare la compilazione del CUD in modo difforme rispetto agli anniprecedenti.6.

Ha dunque ritenuto che in assenza di nuove ed espresse informazioni daparte della dipendente in relazione all’anno 2021, la società datrice di lavoroavrebbe dovuto assicurarsi che i carichi di famiglia della [OSCURATO:PERSONA] fosseroeffettivamente venuti meno ed ha ritenuto ingiustificata l’attribuzione allaPrincipe di un punteggio pari a zero per i carichi di famiglia; anche per i periodidi imposta 2021 e 2022 ha poi ritenuto dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse gravatada carichi di famiglia al 50% per i due figli appartenenti al suo nucleo familiare(ha sul punto richiamato le dichiarazioni dei redditi della [OSCURATO:PERSONA] e del coniugeed il CUD del coniuge).7.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionesulla base un unico motivo.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, commaprimo n. 5 cod. proc. civ.Critica la sentenza impugnata per non avere considerato che i carichi difamiglia risultanti dall’ultima certificazione fiscale della [OSCURATO:PERSONA] erano pari a zeroe che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a lamentare la mancata valutazione del numerocomplessivo dei familiari da parte della [OSCURATO:SOCIETA]Richiama la certificazione unica dei redditi riferiti all’anno 2021 e lecertificazioni delle precedenti annualità prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA]; sostiene che apartire dal 2021 i due figli della [OSCURATO:PERSONA], compresi nel nucleo familiare, nonerano a suo carico.Numero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Lamenta la mancata considerazione dello stato di famiglia e delleData pubblicazione 27/04/2026certificazioni reddituali della [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare di quella del 2021.2.

La censura è inammissibile.Trova infatti applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dalmomento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersidistaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente haindicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).La Corte territoriale ha comunque esaminato il complesso delladocumentazione prodotta ed ha ritenuto dimostrato che nel 2021 la Principeaveva due figli a carico per il 50%; ha infatti richiamato il rilievo del Tribunale,secondo cui il CUD 2022 era stato emesso e rilasciato arbitrariamente dallasocietà a ridosso del licenziamento collettivo, e secondo cui nemmeno nella fasedi opposizione la società aveva esibito documentazione idonea a giustificare lacompilazione del CUD in modo difforme rispetto agli anni precedenti; sulla basedelle dichiarazioni dei redditi della [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge e del CUD del coniugeha poi ritenuto dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] anche per i periodi di imposta 2021 e2022 era gravata da carichi di famiglia al 50% per i due figli appartenenti al suonucleo familiare.La censura, nel prospettare che dall’anno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più duefigli a carico, sollecita dunque un giudizio di merito attraverso la rilettura deidocumenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unNumero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Data pubblicazione 27/04/2026nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).3.

Non costituisce motivo di censura il richiamo delle difese della C.M.R.s.p.a., come riproposte nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc.civ. riguardo alla regolarità formale della procedura, al rispetto dei criteri discelta, alla sostituzione dei lavoratori licenziati con collaboratori a partita IVA,sulla distinzione tra COM e tetti di spesa, e sul quantum dell’indennitàrisarcitoria.Infatti tale richiamo non contiene alcuna critica alla sentenza impugnata epresuppone l’accoglimento dell’unica censura proposta.4.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.6.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 5.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Data pubblicazione 27/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 422/2025 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 28.01.2025, N.R.G. 1888/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Data pubblicazione 27/04/20261. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo principale proposto daC.[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, che inaccoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzache aveva definito la fase sommaria del giudizio, aveva annullato il licenziamentointimato alla medesima all’esito di una procedura di licenziamento collettivo,aveva reintegrato la lavoratrice nel posto di lavoro ed aveva condannato lasocietà datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturatedal licenziamento alla reintegra nel limite di 12 mensilità, nonché al versamentodei contributi previdenziali e assistenziali.2. La Corte territoriale ha condiviso la decisione del Tribunale, che avevaconsiderato errata l’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della C.M.R. di unpunteggio per i carichi di famiglia pari a zero ed aveva dunque ritenuto erroneal’inclusione della medesima nel novero dei lavoratori in esubero da licenziare inquanto priva di figli a carico.3. Riguardo al motivo di reclamo principale, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avevasostenuto di avere operato con diligenza, evidenziando che ai sensi dell’art. 5della legge n. 223/1991 dovevano essere considerati i soli familiari a carico, enon, invece, i componenti del nucleo familiare, ha rilevato che nel ricorso diprimo grado la [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione del criterio di scelta relativoai carichi di famiglia ed aveva lamentato l’attribuzione di un punteggio pari azero.4. Ha poi rilevato che, a fronte della deduzione con cui la [OSCURATO:PERSONA] nel reclamoincidentale condizionato aveva dedotto che la società non le aveva sottopostoalcun documento da sottoscrivere, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva documentato néchiesto di provare le circostanze e le modalità con cui avrebbe asseritamentechiesto a tutto il personale, compresa la [OSCURATO:PERSONA], di sottoscrivere una specificadichiarazione sostitutiva di notorietà sui carichi di famiglia.5. Ha invece ritenuto dimostrato che la società fosse a conoscenza dellacostante fruizione di detrazioni del 50% per due figli a carico da parte dellaNumero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Data pubblicazione 27/04/2026Principe nelle annualità da 2018 al 2020, mentre per i redditi dell’anno 2021 ilTribunale aveva rilevato che il CUD 2022 era stato emesso e rilasciatoarbitrariamente dalla società a ridosso del licenziamento collettivo e chenemmeno nella fase di opposizione la società aveva esibito documentazioneidonea a giustificare la compilazione del CUD in modo difforme rispetto agli anniprecedenti.6. Ha dunque ritenuto che in assenza di nuove ed espresse informazioni daparte della dipendente in relazione all’anno 2021, la società datrice di lavoroavrebbe dovuto assicurarsi che i carichi di famiglia della [OSCURATO:PERSONA] fosseroeffettivamente venuti meno ed ha ritenuto ingiustificata l’attribuzione allaPrincipe di un punteggio pari a zero per i carichi di famiglia; anche per i periodidi imposta 2021 e 2022 ha poi ritenuto dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse gravatada carichi di famiglia al 50% per i due figli appartenenti al suo nucleo familiare(ha sul punto richiamato le dichiarazioni dei redditi della [OSCURATO:PERSONA] e del coniugeed il CUD del coniuge).7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionesulla base un unico motivo.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, commaprimo n. 5 cod. proc. civ.Critica la sentenza impugnata per non avere considerato che i carichi difamiglia risultanti dall’ultima certificazione fiscale della [OSCURATO:PERSONA] erano pari a zeroe che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a lamentare la mancata valutazione del numerocomplessivo dei familiari da parte della [OSCURATO:SOCIETA]Richiama la certificazione unica dei redditi riferiti all’anno 2021 e lecertificazioni delle precedenti annualità prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA]; sostiene che apartire dal 2021 i due figli della [OSCURATO:PERSONA], compresi nel nucleo familiare, nonerano a suo carico.Numero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Lamenta la mancata considerazione dello stato di famiglia e delleData pubblicazione 27/04/2026certificazioni reddituali della [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare di quella del 2021.2. La censura è inammissibile.Trova infatti applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dalmomento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersidistaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente haindicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).La Corte territoriale ha comunque esaminato il complesso delladocumentazione prodotta ed ha ritenuto dimostrato che nel 2021 la Principeaveva due figli a carico per il 50%; ha infatti richiamato il rilievo del Tribunale,secondo cui il CUD 2022 era stato emesso e rilasciato arbitrariamente dallasocietà a ridosso del licenziamento collettivo, e secondo cui nemmeno nella fasedi opposizione la società aveva esibito documentazione idonea a giustificare lacompilazione del CUD in modo difforme rispetto agli anni precedenti; sulla basedelle dichiarazioni dei redditi della [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge e del CUD del coniugeha poi ritenuto dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] anche per i periodi di imposta 2021 e2022 era gravata da carichi di famiglia al 50% per i due figli appartenenti al suonucleo familiare.La censura, nel prospettare che dall’anno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più duefigli a carico, sollecita dunque un giudizio di merito attraverso la rilettura deidocumenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unNumero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Data pubblicazione 27/04/2026nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).3. Non costituisce motivo di censura il richiamo delle difese della C.M.R.s.p.a., come riproposte nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc.civ. riguardo alla regolarità formale della procedura, al rispetto dei criteri discelta, alla sostituzione dei lavoratori licenziati con collaboratori a partita IVA,sulla distinzione tra COM e tetti di spesa, e sul quantum dell’indennitàrisarcitoria.Infatti tale richiamo non contiene alcuna critica alla sentenza impugnata epresuppone l’accoglimento dell’unica censura proposta.4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 5.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 8774/2025Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 11393/2026Data pubblicazione 27/04/2026