CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 09537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03MK5Y4 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in data 30/04/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Latina in data 15/02/2021 in forza della quale, [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica, era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 927,00 di multa per il reato di rapina aggravata. Nel disattendere il motivo di censura relativo alla riconosciuta recidiva osservava che secondo quanto era dato evincere dal certificato del casellario giudiziale lo stesso aveva riportato tre condanne per rapina, l'ultima delle quali commessa circa un anno prima di quella oggetto dell'odierno ricorso. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, l'imputato il quale con un unico motivo lamenta violazione di legge relativamente al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica ed infraquinquennale ed al conseguente mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Assume che la corte di merito non aveva risposto alla censura relativa al fatto che il secondo reato di cui al casellario giudiziale doveva essere considerato estinto essendosi verificate le condizioni di cui all' art. 445 comma 2 c.p.p. non avendo l' imputato commesso alcun altro delitto nell' arco temporale dei successivi cinque anni ed aveva erroneamente affermato che le condanne a carico dell' imputato erano tre, non tenendo conto della circostanza che i fatti di cui alla terza condanna erano stati commessi successivamente allo spirare del quinquennio decorrente dalla irrevocabilità della seconda condanna datata 9 maggio 2014 e che la terza condanna non poteva influire né ai fini dell' estinzione della seconda condanna ma nemmeno ai fini della recidiva. -L' errore sulla sussistenza della recidiva reiterata refluiva, poi, sul giudizio di bilanciamento che andava adeguato in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all' art. 61 n. 5. c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Osserva il Collegio che sebbene la corte di territoriale, nel!' esaminare il motivo di appello relativo alla riconosciuta recidiva, non abbia adeguatamente valutato le censure di parte ricorrente, facendo erroneamente riferimento ad una condanna intervenuta successivamente ai fatti per cui è causa (infatti la sentenza emessa in data 20/11/2020 dalla Corte di appello di Roma, per fatti antecedenti alla rapina oggetto del presente procedimento, è effettivamente passata in giudicato successivamente ad essa), il motivo non coglie nel segno. Ed, invero, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente non può ritenersi estinto, ai sensi dell'art. 445 co.2 c.p.p., il reato continuato di cui alla seconda condanna patteggiata figurante nel casellario giudiziale (sentenza 16/4/2014, del Tribunale di Roma) dal momento che la pena applicata superava i due anni di reclusione (anni 2 e mesi 4), mentre l'effetto estintivo reclamato dalla parte opera solo in caso di applicazione di una pena che non superi i due anni di reclusione. Va ricordato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il limite di due anni di pena detentiva entro il quale opera, ricorrendone le condizioni, l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata. (Sez. 1, Sentenza n. 13754 del 21/01/2020 Cc. (dep. 06/05/2020 ) Rv. 278958 - 01 Non potendo ritenersi operante l'effetto estintivo in relazione alla condanna sub 2) del casellario giudiziale, risulta di conseguenza correttamente contestata ed, altrettanto, correttamente ritenuta dai giudici di merito la recidiva reiterata e specifica, con conseguente infondatezza delle censure proposte. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 11 Febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]