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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01373/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 giugno2025 , con la quale la Corte di appello di Napoliha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1e 2 del provvedimento impugnato ; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato il quale, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell’esecuzione ha negato il riconoscimento del vincolo exart. 81 cpv. cod. pen., rilevando che le fattispecie di reato di cui si assume la continuazione non risultano tra loro omogenee (estorsione e omicidio) e non sono riconducibili a una unitaria preordinazione criminosa , tenuto conto altresì della distanza temporale (il fatto omicidiario risale al 1998, mentre la condotta estorsiva è stata perpetrata dal 2003 al 2010). ritenuto che il ricorrente denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, indicando quale prova decisiva della programmazione unitaria la circostanza che i delitti siano maturati nel contesto della partecipazione al clan dei casalesi, per la quale l’instante ha riportato condanna, e al fine di agevolare gli interessi criminali del predetto clan; ritenuto che il ricorso non soddisfa l'onere di allegazione degli elementi idonei a far ritenere che già al momento di commissione del primo reato vi fosse stata nell'imputato la rappresentazione non genericamente di reati ulteriori della tipologia di quelli solitamente commessi dalle organizzazioni criminali, ma "nelle linee essenziali" proprio dei reati che poi il ricorrente ha realizzato(cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, del resto, che anche sul rapportotra reato associativo ed eventuali reati-fine, agli effetti di cui all'art. 81 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che èipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430- 01 , secondo cui, come chiarito i n motivazione, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della creazione dell’associazione, e non al momento in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-biscod. pen.). ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 giugno2025 , con la quale la Corte di appello di Napoliha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1e 2 del provvedimento impugnato ; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato il quale, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell’esecuzione ha negato il riconoscimento del vincolo exart. 81 cpv. cod. pen., rilevando che le fattispecie di reato di cui si assume la continuazione non risultano tra loro omogenee (estorsione e omicidio) e non sono riconducibili a una unitaria preordinazione criminosa , tenuto conto altresì della distanza temporale (il fatto omicidiario risale al 1998, mentre la condotta estorsiva è stata perpetrata dal 2003 al 2010). ritenuto che il ricorrente denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, indicando quale prova decisiva della programmazione unitaria la circostanza che i delitti siano maturati nel contesto della partecipazione al clan dei casalesi, per la quale l’instante ha riportato condanna, e al fine di agevolare gli interessi criminali del predetto clan; ritenuto che il ricorso non soddisfa l'onere di allegazione degli elementi idonei a far ritenere che già al momento di commissione del primo reato vi fosse stata nell'imputato la rappresentazione non genericamente di reati ulteriori della tipologia di quelli solitamente commessi dalle organizzazioni criminali, ma "nelle linee essenziali" proprio dei reati che poi il ricorrente ha realizzato(cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, del resto, che anche sul rapportotra reato associativo ed eventuali reati-fine, agli effetti di cui all'art. 81 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che èipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430- 01 , secondo cui, come chiarito i n motivazione, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della creazione dell’associazione, e non al momento in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-biscod. pen.). ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il
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