CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentato e difeso dal 29.7.2020 dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Po, 12 -ricorrente-- [OSCURATO:PERSONA] sigg.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 6 -controricorrenti- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2408/2017 del 20.10.2017 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Si premette che il ricorrente aveva acquisito i crediti in oggetto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a che, a sua volta, si era resa cessionaria dei medesimi da [OSCURATO:SOCIETA]., inizialmente denominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza n. 171 del 16-21 marzo 2011 il Tribunale di Catania, sez. Distaccata di Mascalucia, in parziale accoglimento delle richieste di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] revocava il decreto ingiuntivo n. 54/05 reso dallo stesso Tribunale in data 11.03.2005 in favore della Cassa san [OSCURATO:SOCIETA]., e condannava gli opponenti al pagamento in favore di quest'ultima della somma di C 98.730,14 oltre interessi convenzionali dal 14.7.2000 con capitalizzazione annuale degli interessi debitori. Compensava per un sesto le spese processuali tra le parti e condannava al pagamento dei restanti cinque sesti gli opponenti. Alla detta sentenza proponevano due distinti appelli, successivamente riuniti, dapprima [OSCURATO:PERSONA] e, poi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] contestava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva applicato la capitalizzazione annuale degli interessi passivi pur avendo ritenuto illegittima la clausola sulla capitalizzazione trimestrale. A seguito della dichiarazione di nullità il Giudice avrebbe dovuto, infatti, applicare gli interessi senza capitalizzazione. Con il secondo motivo contestava il capo della sentenza nel quale il Giudice di primo grado aveva condannato gli opponenti al pagamento della somma di C 98.730,14. Contestava, infatti, il mancato riconoscimento da parte del Tribunale dell'unicità di rapporto tra il conto corrente n. 35330295, il cui saldo passivo era stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ed il conto corrente n. 013-115105/76 intrattenuto sempre presso la stessa Banca, allora [OSCURATO:PERSONA], il cui saldo passivo era confluito con un giroconto nel conto corrente azionato. Non considerando tale circostanza il Giudice di primo grado non aveva provveduto al ricalcolo del saldo debitorio di tale ultimo conto sulla scorta delle contestazioni mosse dall'opponente. Eccepiva che la fidejussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], garantendo il conto n.115105/76 intestato a quest'ultimo e confluito successivamente in quello 35330295 proseguito dal figlio [OSCURATO:PERSONA], costituiva prova dell'unicità del rapporto. La Corte di Appello di Catania accoglieva l'appello e revocava l'ordinanza impugnata con condanna alle spese. Avverso detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con quattro motivi e ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha dedotto: 1. Violazione dell'art. 1853 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale dopo aver escluso l'esistenza di un unico rapporto contrattuale tra il conto n. 35339295 intrattenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. e acquisito dalla ricorrente e il conto 013/115105 intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accolto l'eccezione sulla posta passiva riguardante il giroconto in addebito sul conto corrente azionato dalla Banca, sostenendo che anche dopo la non contestazione degli estratti conto sarebbe possibile la contestazione sulla validità ed efficacia dei rapporti che li hanno generati. Diversamente il ricorrente deduceva che il giroconto effettuato sul saldo di chiusura del c.c. n. 013-7115105/76 sul conto 35330295 effettuato il 3.2.1999 sarebbe stato effettuato sulla base della disciplina dell'art. 1853 c.c. che prevede la possibilità di compensare tra saldi attivi e passivi di rapporti diversi. 2.Violazione dell'art. 1853 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Contraddittorietà della motivazione. La Corte avrebbe errato nel ritenere che la banca non avrebbe assolto al suo onere probatorio di dimostrare la legittimità dell'annotazione del giroconto contestato. 3. Violazione degli artt. 1853 c.c. in combinato disposto con l'art.1857 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe ritenuto che la Banca non avrebbe fornito prova adeguata sulla legittimità dell'addebito sulla base del richiamo dell'art. 1827 c.c. che, invece, non sarebbe applicabile ai contratti di conto corrente bancari. 4. Violazione degli artt. 1853 c.c. in combinato disposto con l'art.1832 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte non avrebbe considerato che l'annotazione del giroconto dal conto 013- 7115105/76 al conto 35330295 involgeva un rapporto chiuso (il primo) ed uno ancora aperto, integrando una partita liquida ed esigibile che doveva essere contestata nei termini e nei modi precisati dall'art. 1832 c.c. I primi quattro motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Costituisce un principio del tutto consolidato, quello secondo cui ,,'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, e conseguentemente la contestazione di tali fatti da parte dell'opponente nel corso del giudizio non comporta di per sè la modificazione di alcuna domanda, ne' la formulazione di un'eccezione in senso sostanziale, ma integra una mera difesa (ex plurimis, Cass., n. 11417/1997; Cass., n. 4985/2001; Cass., n. 16957/2002). Orbene, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che - a fronte delle contestazioni degli opponenti - la banca, creditrice opposta, non avesse provato la legittimità del giroconto effettuato da un conto, a saldo passivo estinto, ad un conto ancora aperto. E non può revocarsi in dubbio che il giroconto operato dall'istituto di credito d'ufficio, senza autorizzazione del correntista sia illegittimo. Del pari conforme alla giurisprudenza della Corte è l'ulteriore assunto della Corte d'appello, secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto ex art.1832 c.c. non impedisce al correntista di contestare la legittimità delle singole appostazioni in conto, quanto al titolo giuridico ad esse posto a base. Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass., n. 3000/2018; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 11626/2011). Nessuna dimostrazione della legittimità del giroconto - che in sé, non rientra nella compensazione ex art. 1853 c.c., sulla quale la ricorrente insiste nel primo motivo - ha, per contro, fornito la banca, attrice in monitorio. 5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 167 c.p.c. con riferimento al principio dell'onere della prova in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte non aveva considerato che le stesse richieste formulate in via riconvenzionale dalle opponenti erano ancorate alla circostanza che il rapporto azionato trovava origine nel primo contratto chiuso e confluito come debitoria nel rapporto esistente. Tale affermazione avrebbe generato il posizionamento dell'onere probatorio sull'esistenza dell'originario rapporto in capo alle opponenti anche per le costanti affermazioni di non collegamento tra i due rapporti contenute in tutti gli atti difensivi della ricorrente. 5.1 Lal cmytrz è infondata. La proposizione della domanda riconvenzionale riè(n esime la partetdal provare il fondamento della sua creditoria. La correntista non avrebbe dovuto dare alcuna prova del rapporto precedente, dal quale era stato prelevato l'importo di C 87.386,00, oggetto del giroconto, essendo l'istituto di credito che aveva posto anche tale importo a fondamento dell'ingiunzione richiesta, a dover provare la legittimità dell'operazione in questione. Tra l'altro, è stato provato che le intimate avevano chiesto copia del contratto del conto chiuso e la banca non aveva ottemperato per cui avevano insistito ex art. 210 c.p.c. 6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- Giudicato interno- Contraddittorietà. La Corte non avrebbe tenuto conto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Mascalucia che aveva escluso la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA]) in quanto estranea al precedente rapporto. Statuizione passata in giudicato. 6.1 La censura è infondata. Non può dubitarsi del fatto che, legittimata passiva nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non possa essere che la banca che ne ha richiesto ed ottenuto l'emissione. Né sul difetto di legittimazione passiva - erroneamente affermato dal primo giudice - si è formato alcun giudicato, avendo gli appellanti - come si evince dall'atto di appello trascritto nello stesso ricorso (p. 6 e 7) - insistito sull'unicità dei due rapporti, uno dei quali facente capo all'odierna ricorrente, ed altresì richiesto la condanna dell'opposta (odierna ricorrente) a rimborsare le somme erroneamente incamerate, evidentemente riconoscendone la legittimazione. 7. Errata condanna alle spese dei gradi del giudizio in capo al ricorrente ricorrente chiedeva che le spese dei giudizi di merito fossero a carico dei resistenti. 7.1 Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti. 8. Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così