CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le doglianze dedotte (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.) non sono state previamente dedotte come motivo di appello; Rilevato, pertanto, che, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefa3palla D'[OSCURATO:PERSONA]