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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05724/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con un primo motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale.

1.1. Deducecon il primo motivo di ricorso/che il quantitativo di sostanza rinvenuto è di proprietà del fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale, a causa della separazione dalla moglie, veniva ospitato saltuariamente dal ricorrente presso la sua abitazione.

Evidenzia che lo solo lo stupefacente sfuso, non confezionato, era di sua proprietà e destinato ad esclusivo uso personale e che non sono stati rinvenuti attrezzi necessari per il confezionamento della sostanza nè è stato rinvenuto danaro, o una sorta di contabilità, anzi è dimostrata una certa capacità economica dell'imputato e del di lui fratello /tale da consentirne l'acquisto per l'uso personale.

Rappresenta inoltre che, in relazione all'uso personale, sono irrilevanti le modalità di conservazione dello stupefacente, contenuto in un unico contenitore di plastica nonché le modalità di occultamento della sostanza, nascosta sotto il cuscino di un divano, o il rinvenimento di un bilancino di precisione, trattandosi di sostanza che, per il taglio e dosaggio, richiede solo l'uso di un coltello .Né rileva che la sostanza stupefacente sia stata consegnata dall'imputato alla polizia giudiziaria durante la perquisizione domiciliare. 1.2.Con un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio della in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. 2.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio la dall'elemento, tutt'altro che neutro, costituito dall'attività di osservazione da parte degli operanti di polizia giudiziaria effettuata poco prima della perquisizione domiciliare.

Gli operanti avevano notato che il ricorrente, dopo aver avuto un contatto sospetto con un ragazzo cui aveva consegnato qualcosa, si era dato a precipitosa fuga.

Inoltre il giudice ha evidenziato che la quantità della sostanza rinvenuta nella sua abitazione, la suddivisione in dosi già confezione e il possesso di un bilancino di precisione e di altro materiale di supporto, come cartine e filtri, depongono in modo univoco per la destinazione della droga alla cessione.

Il giudice non ha ritenuto credibile la tesi difensiva circa la riferibilità al fratello di una parte di marijuana, in quanto in contraddizione con il rinvenimento della sostanza in un unico contenitore di plastica e ha ritenuto infondata la doglìanza in ordine all'uso personale.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

1.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al numero di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza stupefacente rinvenuta, pari a 155,8 e al non trascurabile grado di lesività della condotta.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con un primo motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale. 1.1. Deducecon il primo motivo di ricorso/che il quantitativo di sostanza rinvenuto è di proprietà del fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale, a causa della separazione dalla moglie, veniva ospitato saltuariamente dal ricorrente presso la sua abitazione. Evidenzia che lo solo lo stupefacente sfuso, non confezionato, era di sua proprietà e destinato ad esclusivo uso personale e che non sono stati rinvenuti attrezzi necessari per il confezionamento della sostanza nè è stato rinvenuto danaro, o una sorta di contabilità, anzi è dimostrata una certa capacità economica dell'imputato e del di lui fratello /tale da consentirne l'acquisto per l'uso personale. Rappresenta inoltre che, in relazione all'uso personale, sono irrilevanti le modalità di conservazione dello stupefacente, contenuto in un unico contenitore di plastica nonché le modalità di occultamento della sostanza, nascosta sotto il cuscino di un divano, o il rinvenimento di un bilancino di precisione, trattandosi di sostanza che, per il taglio e dosaggio, richiede solo l'uso di un coltello .Né rileva che la sostanza stupefacente sia stata consegnata dall'imputato alla polizia giudiziaria durante la perquisizione domiciliare. 1.2.Con un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio della in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. 2. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio la dall'elemento, tutt'altro che neutro, costituito dall'attività di osservazione da parte degli operanti di polizia giudiziaria effettuata poco prima della perquisizione domiciliare. Gli operanti avevano notato che il ricorrente, dopo aver avuto un contatto sospetto con un ragazzo cui aveva consegnato qualcosa, si era dato a precipitosa fuga. Inoltre il giudice ha evidenziato che la quantità della sostanza rinvenuta nella sua abitazione, la suddivisione in dosi già confezione e il possesso di un bilancino di precisione e di altro materiale di supporto, come cartine e filtri, depongono in modo univoco per la destinazione della droga alla cessione. Il giudice non ha ritenuto credibile la tesi difensiva circa la riferibilità al fratello di una parte di marijuana, in quanto in contraddizione con il rinvenimento della sostanza in un unico contenitore di plastica e ha ritenuto infondata la doglìanza in ordine all'uso personale. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 1.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al numero di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza stupefacente rinvenuta, pari a 155,8 e al non trascurabile grado di lesività della condotta. 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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