CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 26468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16938-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 67/2017; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.16938/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 215/2019, la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, che confermava nel resto, ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento di quello incidentale ha condannato la Cooperativa agricola [OSCURATO:PERSONA] “M. Costantino” al pagamento della somma complessiva di euro 1.200,63, oltre accessori; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi; chela intimata ha resistito con controricorso; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte del ricorrente; chetale atto risulta accettato dalla controricorrente; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in