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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28841/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 10/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 20379 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20379del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T44 H501P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E19 H501H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con unico azionista ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura generale [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocatiWalter Limongi (C.F.: LMN WTR73A01 Z112L ) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 80B23 D575Y) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 185/2024, pubblicatain data 26 febbraio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti della sua forni- trice dell’energia elettrica, [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il Ric. n. 20379/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 rimborso dell’importo di € 152.687,79, che questa leaveva ad- debitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988.

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Aosta, con condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di €119.314,15.

La Corte d’appello di Torinoha confermato la decisione. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte controricorrenteha depositato memori a ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione della D irettiva 2008/118/ CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche “CGUE”) forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 nonché violazionedell’art. 111 Cost . (in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.)».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 2033 c.c. in correlato disposto agli artt. 14, 16 comma 3, 53 e 56 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito “TUA”), alla luce della Direttiva 2008/118/CE (in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.)».

I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi.

Il ricorso va rigettato.

Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Ric. n. 20379/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente –ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigettodel ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità 2.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo i richiesti gravi ed eccezionali motivi a tal fine, per quanto più sopra chiarito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co.1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co.1-bis dello stesso art. 13 .

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 10/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 20379 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20379del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T44 H501P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E19 H501H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con unico azionista ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura generale [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocatiWalter Limongi (C.F.: LMN WTR73A01 Z112L ) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 80B23 D575Y) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 185/2024, pubblicatain data 26 febbraio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti della sua forni- trice dell’energia elettrica, [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il Ric. n. 20379/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 rimborso dell’importo di € 152.687,79, che questa leaveva ad- debitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Aosta, con condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di €119.314,15. La Corte d’appello di Torinoha confermato la decisione. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte controricorrenteha depositato memori a ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione della D irettiva 2008/118/ CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche “CGUE”) forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 nonché violazionedell’art. 111 Cost . (in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.)». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 2033 c.c. in correlato disposto agli artt. 14, 16 comma 3, 53 e 56 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito “TUA”), alla luce della Direttiva 2008/118/CE (in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.)». I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi. Il ricorso va rigettato. Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Ric. n. 20379/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente –ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigettodel ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità 2.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo i richiesti gravi ed eccezionali motivi a tal fine, per quanto più sopra chiarito. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co.1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co.1-bis dello stesso art. 13 . C
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