CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12016/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PRATO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2024, il Tribunale del riesame di Prato ha dichiarato inammissibile perché tardivo il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 14 novembre 2024, di convalida del sequestro probatorio effettuato dalla Polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 355, commi 2 e 3, prima ipotesi, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 324 e 161 comma 1, cod. proc. pen. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto l'istanza tardiva, atteso che il termine per la richiesta di riesame decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento di convalida, notifica che nella specie non vi sarebbe stata. Invero, l'indagato, al momento della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla Polizia giudiziaria, aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, sicché era quello il luogo dove avrebbe dovuto essere effettuata la notifica del provvedimento di convalida, secondo il disposto dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. e non, come avvenuto, presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non potrebbe decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore, non rilevando in tal senso la previsione di cui al comma 3 dell'art. 355, il quale legittima il difensore a proporre istanza di riesame, dal momento che non esiste alcun obbligo di notifica del suddetto provvedimento (vengono citate Sez. 3, n. 39003/2007, Rv. 237933; Sez. 1, n.38721 del 06/06/2014). Pertanto, nella specie l'omessa notifica della convalida del sequestro all'interessato, pur non incidendo sulla legittimità del provvedimento, non avrebbe fatto decorrere i termini per la proposizione del riesame. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 355, commi 2 e 3, seconda ipotesi, 324 e 125 comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente afferma di non aver avuto conoscenza delle ragioni effettive della convalida del sequestro, atteso che all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], originario difensore di fiducia dell'indagato, sarebbe stato notificato il decreto di convalida di un sequestro relativo ad altro procedimento e ad altra persona. Poiché ai fini del decorso del termine per proporre istanza di riesame rileva la data della notifica, ovvero quella in cui l'interessato abbia effettivamente avuto notizia dell'avvenuta convalida del sequestro e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida, il Tribunale del riesame non avrebbe accertato se l'indagato fosse mai venuto a conoscenza delle effettive motivazioni della convalida del sequestro, ed avrebbe anzi travisato il contenuto della documentazione prodotta dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Il primo motivo è infondato.L'art. 355 comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il provvedimento di convalida del sequestro probatorio disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria deve essere notificato all'interessato, il quale, nei successivi dieci giorni può proporre istanza di riesame (comma 3). Tale disposizione deve essere coordinata con quella in tema di notifiche dettata dall'art. 161, comma 01, cod. proc. pen. il quale prevede che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, la avverte che le successive notifiche, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio e il decreto penale di condanna saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o a quello d'ufficio. Nella specie, dalla documentazione allegata al ricorso e presente in atti - ai quali questa Corte può accedere in ragione del carattere processuale della censura - risulta che l'indagato, al momento del sequestro, aveva ricevuto l'avviso di cui all'art. 161, comma 01, aveva nominato quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e aveva altresì eletto domicilio presso la propria abitazione. Egli era pertanto stato puntualmente edotto in ordine alle modalità di notifica dei provvedimenti successivi, diversi da quelli specificamente indicati dalla richiamata disposizione. Se ne deve dunque desumere che, avendo l'indagato ricevuto il suddetto avviso al momento dell'esecuzione del sequestro, la notifica della convalida - che è provvedimento diverso da quelli espressamente previsti dal comma 01 del citato art. 161 - è stata ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia. 3. Fondato è invece il secondo motivo. Questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato abbia comunque avuto notizia dell'avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa (Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792 - 01). Si è perciò affermato che al fine di determinare la decorrenza del predetto termine, il giudice deve accertare se l'interessato abbia effettivamente ha avuto notizia dell'avvenuta convalida del sequestro e quindi delle ragioni poste a base di tale provvedimento, anche in considerazione del fatto che esso potrebbe non seguire al sequestro operato dalla polizia. Nel caso in esame, il ricorrente aveva dedotto che il provvedimento notificato all'originario difensore si riferiva non già al procedimento a suo carico, iscritto al numero RG 5354/2024, bensì ad un procedimento (avente RG 5353/2024), ad un reato (lesioni stradali ed omissione di soccorso) e ad un indagato diversi, sostenendo che tale circostanza risultava chiaramente confermata dal messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla Procura della Repubblica nel quale, pur essendo indicato correttamente il nome dell'indagato, si richiamava un numero di procedimento differente da quello concernente il medesimo. Il Tribunale del riesame, a fronte delle documentate deduzioni svolte dal difensore dell'indagato, non ha superato l'incertezza denunciata, dal momento che non ha indicato con la necessaria analiticità quale fosse il contenuto del provvedimento allegato alla PEC inviata al difensore dell'indagato e dunque se egli avesse avuto in tal modo effettiva conoscenza della convalida del sequestro. 4. Per tale ragione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Prato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Prato quale giudice del riesame. Così è deciso, 21/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ari