CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38718/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado - che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, e rideterminando la pena per detto reato in C 1000 di ammenda; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] circolava in pieno giorno con un coltello della lama di 8 cm. dentro i pantaloni; alla luce di tali elementi la Corte ha escluso, con motivazione congruamente argomentata e pertanto insindacabile in sede di legittimità, di poter qualificare il fatto come di particolare tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso