CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 09748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la t-te Cerd:Tha le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 aprile 2021 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, annullava - disponendo l'immediata liberazione dell'indagato - l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma del 25 febbraio 2021, eseguita 1'8 aprile 2021 che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, nell'ambito di una più vasta indagine, relativa al reato di cui all'art 416 cod. pen., finalizzato alla commissione di più reati tributari, perpetrati anche mediante l'utilizzo di società cartiere, avente come centro di riferimento il deposito fiscale dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Allo stesso erano addebitati, nella qualità di legale rappresentante della società Work in progress, numerosi reati tributari, in particolare emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA per gli anni 2017 e 2018, con l'aggravante dell'agevolazione di organizzazioni criminali di stampo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato su un unico motivo di doglianza, con il quale si lamenta violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla competenza territoriale, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, laddove è stata ritenuta sussistente la connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. tra i delitti contestati al ricorrente e quello di autoriciclaggio contestato ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con individuazione della competenza dell'Autorità giudiziaria romana in luogo di quella napoletana, essendo i reati di emissioni di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 9, 10 ed 11 commessi in Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va richiamato il consolidato principio di diritto in forza del quale non è ammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame proposto per far valere l'incompetenza territoriale del giudice che ebbe ad applicare la misura cautelare, se il Collegio del riesame, come nel caso di specie, ha annullato il provvedimento per carenza di gravità indiziaria (cfr., ex multis, Sez.2, n. 11919 del 17/02/2009, Colombo, Rv. 244048 - 01), avendo i giudici escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ed avendo sottolineato come il ruolo del commercialista [OSCURATO:PERSONA] nella società coinvolta nel giro di fatturazione fosse limitato ai soli anni 2017 e 2018. 2. Infatti per proporre ricorso, anche in sede di incidente cautelare - il soggetto legittimato deve perseguire un interesse concreto ed attuale, la cui sussistenza e persistenza al momento della decisione deve essere apprezzata con riferimento alla sussistenza di un effettivo pregiudizio derivato dal provvedimento impugnato, la cui rimozione consente il conseguimento di un risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, cit.; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, 20 Serafino, Rv. 202269). Sempre le Sezioni Unite hanno infine chiarito come la valutazione dell'interesse ad impugnare vada operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). 3. Inoltre l'eccezione di incompetenza territoriale può essere dedotta in sede di riesame e la relativa decisione è sindacabile dal giudice di legittimità, ma ciò all'esclusivo fine di rilevare la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare adottata da giudice territorialmente incompetente (art. 27 cod. proc. pen.) Pertanto l'incidente cautelare in sede di legittimità non può costituire la sede, del tutto impropria, per la soluzione delle questioni di competenza territoriale, che trovano specifica disciplina nel codice di rito (artt. 21 ss. c.p.p.), quando il Collegio della cautela abbia annullato il provvedimento cautelare. A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, tale eccezione non è stata proposta innanzi al Tribunale del riesame ed è pertanto non proponibile in sede di legittimità quale vizio del provvedimento qui impugnato. Il ricorso va dichiarato perciò inammissibile e a tale declaratoria di inammissibilità consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembr