CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2025
Cassazione n. 19881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso "de plano" in data 13 ottobre 2025 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b) e 35-bis ord.pen. da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale dell'Aquila, avverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari, in quanto le stesse sarebbero state irrogate «sotto l'impero di un titolo detentivo ormai esaurito». 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35-bis ord.pen. Lamenta che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe emesso un decreto "de plano" in carenza dei presupposti per l'assunzione di una decisione senza contraddittorio. Il decreto, inoltre, sarebbe poco comprensibile, non avendo specificato né l'oggetto né la data del reclamo. Nel merito, inoltre, nerileva l'erroneità, posto che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto per un provvedimento di cumulo, emesso prima della decisione disciplinare e dunque tutte le condanne precedenti restano unificate nel nuovo titolo in espiazione, che dunque non può dirsi esaurito. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso rilevando la totale mancanza di motivazione del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto, per i seguenti motivi. 1.1. Va rilevato, preliminarmente che il reclamo di cui all'art. 35-bis, comma 4, ord. pen. ha natura di impugnazione. Da ciò deriva che il provvedimento dichiarativo di una (eventuale) inammissibilità può essere emesso esclusivamente dal collegio e non dal presidente. Come è stato già evidenziato più volte in sede di legittimità (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 — 01 e precedenti ivi citati) «il procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod. proc. pen., co. 1, è dichiarata con ordinanza dal "giudice dell'impugnazione" (art. 591 co.2): dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal collegio». Nel caso in esame, il decreto di inammissibilità, emesso in sede di "reclamo su reclamo" in materia disciplinare è definitorio del gravame avverso una decisione del Magistrato di sorveglianza. Pertanto, doveva essere emesso dal Collegio ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, ord. pen. e non dal Presidente. 1.2. Il provvedimento è affetto da nullità assoluta ed insanabile in quanto emesso da un giudice funzionalmente incompetente, nonché con la forma "de plano", in difetto dei rigidi presupposti di legge per l'adozione di tale modulo procedurale, in violazione del diritto al contraddittorio. La nullità assoluta del provvedimento, per incompetenza funzionale, è stata ritenuta, in relazione al provvedimento di inammissibilità del reclamo proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, in luogo del collegi da Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 — 01. Nel caso inverso della competenza alla adozione "de plano" con decreto attribuita al presidente del collegio dei provvedimenti di inammissibilità ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, 0., Rv. 287402 — 01 ha parimenti affermato che il provvedimento, emesso da un giudice funzionalmente incompetente, è affetto da nullità assoluta ed insanabile. 2Gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla carenza di motivazione, possono ritenersi assorbiti. 1.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. L'annullamento con rinvio è infatti l'esito preferibile alla luce dei principi espressi da recenti pronunce di legittimità: «In tema di giudizio di cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, se ne deve disporre l'annullamento con rinvio, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.». (Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B., Rv. 288161 - 01). P.Q.M