CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 11503/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità della motivazione per aver il Collegio palermitano ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e non anche all'affermazione della responsabilità penale. 3. Il motivo proposto è inammissibile in quanto generico e aspecifico, nonché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, dalla lettura dell'atto di appello, si evince che l'unico motivo in esso dedotto è quello relativo al mancato riconoscimento dell'esimente della particolare tenuità del fatto, sul quale la Corte distrettuale ha risposto con motivazione logica e immune da censure, ancorando il diniego alla pericolosità sociale del ricorrente, desunta anche dai numerosi precedenti penali della stessa indole di cui al certificato del casellario giudiziale. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il CQnsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]