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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35633/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (per lo più reiterative delle doglianze oggetto del gravame in appello) ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

Considerato che inammissibile è il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello a mezzo di perizia sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Invero, è pacifico che, integrando l'istituto disciplinato dall'art. 603 cod. proc. pen. una eccezione alla regola della formazione della prova nel corso del giudizio di primo grado, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (da ultimo, Sez. 3, n. 34326 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01).

La motivazione del rigetto dell'istanza si è fondata sulle seguenti circostanze: a) la documentazione medica prodotta dalla difesa a sostegno dell'istanza è relativa a periodi (anni 2011-2012) di gran lunga antecedenti alla data del commesso reato (marzo 2017); b) la certificazione della presa in carico dell'imputato da parte del CIM - peraltro successiva ai fatti in contestazione - dà solo atto della somministrazione di una terapia farmacologica al Luperti, risultato successivamente soggetto che "abusa di cannabinoidi"; c) dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di primo grado non è emerso alcun elemento che potesse far sospettare una sua incapacità di intendere e di volere; motivazione non illogica e che, dunque, non può essere sindacata in questa sede.

Rilevato che manifestamente infondato è pure l'ulteriore motivo, nel quale - in modo del tutto generico - si contesta la mancata esclusione della recidiva aggravata; sul punto, la Corte territoriale ha rilevato come il Luperti, già dichiarato recidivo, nell'ottobre del 2016 si rendeva responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 4 TU Stup. e presenta ulteriori condanne per precedenti reati, tra cui ricettazione e furto, elementi dimostrativi della sua inclinazione a delinquere e della maggiore pericolosità sociale: motivazione anche in questo caso adeguata e dunque insindacabile da parte di questa Corte.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (per lo più reiterative delle doglianze oggetto del gravame in appello) ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. Considerato che inammissibile è il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello a mezzo di perizia sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Invero, è pacifico che, integrando l'istituto disciplinato dall'art. 603 cod. proc. pen. una eccezione alla regola della formazione della prova nel corso del giudizio di primo grado, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (da ultimo, Sez. 3, n. 34326 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01). La motivazione del rigetto dell'istanza si è fondata sulle seguenti circostanze: a) la documentazione medica prodotta dalla difesa a sostegno dell'istanza è relativa a periodi (anni 2011-2012) di gran lunga antecedenti alla data del commesso reato (marzo 2017); b) la certificazione della presa in carico dell'imputato da parte del CIM - peraltro successiva ai fatti in contestazione - dà solo atto della somministrazione di una terapia farmacologica al Luperti, risultato successivamente soggetto che "abusa di cannabinoidi"; c) dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di primo grado non è emerso alcun elemento che potesse far sospettare una sua incapacità di intendere e di volere; motivazione non illogica e che, dunque, non può essere sindacata in questa sede. Rilevato che manifestamente infondato è pure l'ulteriore motivo, nel quale - in modo del tutto generico - si contesta la mancata esclusione della recidiva aggravata; sul punto, la Corte territoriale ha rilevato come il Luperti, già dichiarato recidivo, nell'ottobre del 2016 si rendeva responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 4 TU Stup. e presenta ulteriori condanne per precedenti reati, tra cui ricettazione e furto, elementi dimostrativi della sua inclinazione a delinquere e della maggiore pericolosità sociale: motivazione anche in questo caso adeguata e dunque insindacabile da parte di questa Corte. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 35633/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris