CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27939/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8437/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Elisabetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della Corte Anna (n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA]), Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M., [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 407/2022 , depositata il 20gennaio 202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di merito ha confermato il rigetto, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, della domanda proposta da numerosi medici specializzati tra cui quelli elencati in epigrafe, diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri sopra indicati al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991. 2. Per la cassazione di tale sentenza i medici propongono ricorso sulla base di cinque motivi, cui resist ono l e amministrazion i intimat e , depositando controricorso. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso nonrisulta notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano « violazione e falsa applicazione artt. 166 e 167 cod. proc. civ.» in relazione al rigetto del primo motivo di gravame con il quale essi erano tornati ad eccepire in appello l’inammissibilità dell'eccezione di prescrizione quinquennale (exart. 2948 n. 4 o ex art. 4 comma 43 l. n. 183 del 2011) sollevata dall'Avvocatura dello Stato in quanto generica e fondata su fatti e argomentazioni inconferenti. 2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte di merito deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, «in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge; ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso» (Cass. Sez. U. n. 10955 del 25/07/2002). I ricorrenti, evidentemente male interpretando il citato arresto delle Sezioni Unite (anche da loro incidentalmente evocato nei soli suoi estremi), infondatamente assumono che l’eccezione di prescrizione non poteva considerarsi efficacemente proposta in mancanza della indicazione della data di notifica della citazione in primo grado. In disparte il rilievo che tale dato era comunque certamente ricavabile ex actis, è appena il caso di rilevare che, come evidenziato nel menzionato arresto nomofilattico, elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio insieme con la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento(v. in tal senso anche ex plurimis Cass. Sez. L n. 21752 del 22/10/2010; Sez. 6-3, n. 1064 del 20/01/2014; Sez. 6-3, n. 21357 del 06/10/2020 ) , a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso, almeno tutte le volte in cui ─ come nella specie ─ questeassumano la consistenza di questioni di diritto, in quanto corollario della opera qualificatoria spettante al giudice nella individuazione del diritto fatto valere sulla base delle allegazioni fattuali, opera rispetto alla quale il giudice non è vincolato dalle eventualmente diverse prospettazioni di parte (v. Cass., Sez. 1 , 22 /05/ 2007 , n. 11843 ; cfr. anche, in motivazione, Cass.,Sez. L, 13/07/2009, n. 16326) 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 11 , l. n. 370 del 19 99 ; v iolazione e falsa applicazione dell’ art. 44, Direttiva 93/16/CEE ; v iolazione e falsa applicazione dell’ art . 2946 c . c. ; v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.., in relazione all'art 360, n. 3); v iolazione e falsa applicazione dell’art. 132, n.4), c . p . c. ; v iolazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della comunità europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della comunità europea (trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. c 325 del24 dicembre 2002),dell'art 117, comma 1, Cost., in relazione all'art 360 cpc n. 3). Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno delle Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quodel termine ex art. 2935 cod. civ. dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della L. 370/1999), atteso che, in tale data, il danneggiato non era nelle condizioni di esperire un rimedio ragionevolmente certo per la tutela del proprio diritto a causa dell’incompletezza degli atti normativi adottati dalla Repubblica Italiana, non potendosi ancora desumere dalla mancata inclusione, tra i beneficiari dell'art. 11, l. n. 370 del 1999, dei medici ammessi alle scuole di specializzazione tra l'anno acc. 83/84 e 90/91, ma non destinatari delle sentenze ivi richiamate, la probabile volontà di non voler adempiere più, per tali medici, alle direttive de quibus. 3.1. Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. La Corte territoriale ha deciso conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n.39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019;n. 13758 del 2018 ) . Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; n ei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersi che il leading casedel 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteriper la determinazione della stessa, come ribadito ─ ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale ─ anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (v. sul punto Cass.24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 3.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano con il quarto motivo ( che, come tale,non rappresenta un vero e proprio motivo di ricorso). Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 3.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, operato nella memoria, alla ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale». Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti , valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico. Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — « si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione. Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022). 3.4. È stato in quella occasione pure rilevato ─ e va anche qui ribaditotrattandosi di argomento ripreso anche nel ricorso in esame ─ che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili. Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione –e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo” univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023). 4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di omessa pronunzia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, in ordine alla questione dell'individuazione del dies a quo della decorrenza del termine decennale di prescrizione dei diritti de quibus: richiesta che, come detto, i ricorrenti iterano in questa sede, con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinché la Corte di Giustizia stabilisca se dall'art. 44 della direttiva 93/16/CEE discenda, alla luce del principio di equivalenza giurisdizionale, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omesso recepimento della ridetta Direttiva 82176/CEE deve ritenersi decorrente dal 20 settembre 2007, data di decorrenza dell'abrogazione della ridetta Direttiva 93/16/CEE, ad opera dell'art. 62, Direttiva 2005/36/CE. 4.1. Il terzo motivo è inammissibile. Va al riguardo ribadito che la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia CE su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, in applicazione dell'art. 234 del Trattato CE, non è configurabile come autonoma domanda, rispetto alla quale, nel caso di omessa specifica pronuncia, possa farsi questione del rispetto del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., ponendo tale richiesta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Ne consegue che la richiesta può essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma - ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività - in un obbligo (Cass. Sez. 1, 10/03/2010, n. 5842, Rv. 612093 -01). Quanto poi alla insussistenza dei presupposti perché un tale rinvio abbia a disporsi in questa sede si rimanda a quanto già detto in proposito nel paragrafo 3.2. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e Falsa applicazione dell’art 91 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’ art 4 d.m. n. 55 / 20 1 4 ; v iolazione e falsa applicazionedell’art. 111 Cost .; v iolazione e falsa applicazione dell’ art 132, n. 4, cod. proc. civ.», in relazione alla statuita loro condanna al pagamento delle spese processuali nell’importo di Euro 40.000. Ne lamentano l’eccessiva quantificazione, che assumono non giustificata in considerazione del fatto che era mancata una fase istruttoria e l’Avvocatura aveva redatto la sola comparsa di costituzione. Rimarcano che il giudizio verteva su questioni di diritto in ordine alle quali esistevano precedenti ad essi favorevoli , circostanza cui ─ assumono─ avrebbe dovuto attribuirsi rilievo ai fini della liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014. Lamentano,altresì, la violazione dei principi affermati da lla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 2018, rilevando che in essa si sottolinea anche la necessit à di evitare che le spese di causa costituiscano una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato. La quantificazione delle spese sfugge al sindacato di legittimità, una volta che essa si mantenga all'interno del range previsto dallo scaglione di riferimento, determinato in base al valore della causa. Al riguardo questa Corte ha stabilito, con ormai fermo indirizzo, che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome. Nella suddetta ipotesi si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda di valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 09/09/2024). Nel caso di specie, essendo stato rigettat o il gravame di tutti gli appellanti, il valore della causa va stabilito in base al petitum più elevato. In primo grado gli attori avevano domandato la condanna dello Stato italiano al pagamento di Euro 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ealtri, che furono anche appellanti). Questa fu dunque la domanda più elevata, pari ad Euro 55.519,00. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli «interessi e della rivalutazione monetaria» e la specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] si concluse nel 198 3 , al valore della domanda di quest’ultimo (come s’è detto, pari ad Euro 55.519) si dovevano sommare ventinove anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) Euro 100.711,47 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1983pari a 2,814); b) Euro 146.284,64 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 198 3 alla data dell’atto di citazione in primo grado, cioè il 13 novembre 2012, sul capitale iniziale via via rivalutato). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad Euro 302.515,11. Per una domanda di questo valore il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso massimo per le tre fasi del giudizio di appello di Euro 23.098,00,che maggiorato del 470% ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in considerazione del numero di appellanti (oltre trecento) ascende ad Euro 131.658,60. La Corte d’appello , pertanto, liquidando la somma di Euro 40.000,00, ha accordato alla parte vittoriosa un compenso nient’affatto eccedente quello massimo tabellare , ma anzi persino al di sotto del minimo. 5.2. La censura concernente la liquidazione del compenso per la “fase istruttoria” è poi infondata. Questa Corte, infatti, ha già stabilito ripetutamente che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021, Rv. 662895 -01). 6. Il ricorso deve dunque essere rigettato , con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore dell e amministrazioni controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 7. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate, non potendo di contro rilevare, per le ragioni sopra dette al par. 3.3 della presente ordinanza, la menzionata ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022. Mette conto al riguardo rimarcare che la memoria depositata dai ricorrenti il 3 settembre 2025 ─ con cui si richiama tale ordinanza interlocutoria ─ omette di tener conto sia della sentenza (n. 28130 del2022) che, come detto, pronunciandosi su quel ricorso rimesso a udienza pubblica, ha ribadito l’orientamento già da prima consolidatosi in materia evidenziando l’insussistenza di ragioni che potessero indurre ad una sua riconsiderazione sotto alcun profilo, sia della mole di altre pronunce conformi successivamente ancora intervenute sui numerosi ricorsi che, come il presente, pervicacemente continuano a riproporre la medesima questione con i medesimi triti argomenti. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M rigettail ricorso. Condanna i ricorrenti , in solido, al pagamento, in favore dell e amministrazioni controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 23.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i predetti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex ar