CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47112/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale; Considerato che l'imputato lamenta vizio di motivazione perché la decisione si sarebbe limitata: ad affermare la sussistenza di debiti fiscali senza dimostrarne la sussistenza; a definire incontestabile la bancarotta documentale; a ritenere opaci pagamenti invece tracciati; Rilevato che la pronuncia della Corte territoriale si fonda, al contrario, su un complesso di articolate e logiche argomentazioni che traggono le mosse dal compendio probatorio già considerato dal Tribunale con il quale neppure, come osservato dalla Corte territoriale, l'imputato si era adeguatamente confrontato; Ritenuto dunque inammissibile l'unico motivo di ricorso perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso