Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11007/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ori Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA sulricorso 29755/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cavento,domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente e ricorrente incidentale - propostoavverso la sente nza n.1994/17/2015 della COMM.TRIB.REG. dellaSicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 18/5/2015; Uditala relazione della causa svolta in data 23/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania,con sentenza n.1994/17/2015, depositata il 18 maggio 2015, accoglievaparzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ti- tolaredell’omonima ditta individuale operante nel campo dell’edilizia, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ra- gusa n. 305/1/2013, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente,avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. eIVA oltre accessori, relativo all’anno di imposta 2005. 2.In particolare, dalla lettura dell’atto impositivo riprodotto in ricorso silegge che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973, veniva operata la rideterminazione del redito di impresa in capo al contribuente per il periodo di imposta, in misura pari ad Euro 969.043,71a fronte di una dichiarazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] diEuro 15.398,00.

La rideterminazione faceva seguito ad un invito a compariree teneva conto degli esisti del contraddittor io verbalizzati dall’Agenzia,in cui si dava atto che il contribuente depositava un pro- spettoriepilogativo delle movimentazioni bancarie contestate ex art. 32del decreto citato, ritenuto non idoneo a giustificare le contesta- zioniperché sprovvisto di alc una documentazione di supporto. 3.Il giudice d’appello non condivideva la decisione del giudice di prime curee confermato l’impianto dell’accertamento, rideterminava in Euro 310.577,58i ricavi non dichiarati dal contribuente per il suddetto pe- riododi imp osta. 4.Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affi- datoa tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso e ricorso incidentaleper due motivi.

Consideratoche:

5. Con il primo motivo di ricorso principale - in relazione al l’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - il contribuente deduce la nullità dellasentenza per motivazione apparente e per mancanza di motiva- zione,in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc.civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 36, comma 2n. 4, del d.lgs. 546/92.

Il secondo motivo articolato dal ricorrente principale - ai fini dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione degli artt.2697 e 2728 cod. civ. e 32 del d.P.R. n. 600/73 in ordine alla di- stribuzionedell’onere della prova in materia di accertamenti bancari.

Conil terzo motivo dedotto nel ricorso principale - in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - si prospetta la violazione dell’art.42 del d.P.

R. n. 600/73 in combinato disposto con gli artt. 2697 cod.civ. e 32 d.P.R. n.600/73. 6.I motivi, connessi perché investono la sola unitaria ratio decidendi espressadalla CTR , sono esaminabili congiuntamente e complessiva- mentesono fondati.

Si deve innan zitutto ribadire che « La motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in pro- cedendo",quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/1 1/2016, Rv. 641526 -01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dett ati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevan te, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspe tto materiale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 7.Orbene, nel caso in esame la sentenza non inquadra neppure la ti- pologiadi accertamento occorso, non cogliendo che non si verte su di un accertamento basato su studi di settore ed art. 32 del d.P.R. n.600/1973,bensì su di un accertamento analitico induttivo « ai sensi dell’art.39 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973» , come affermato nell’av- visodi accertamento, riprodotto per la parte che qui interessa a p. 4 delricorso.

In forza di tale accertamento è stata così operata la ride- terminazione del redito di impresa per il periodo di imposta in Euro 969.043,71a fronte di una dichiarazione nel [OSCURATO:PERSONA] presentato dalladitta contribuente di appena Euro 15.398,00.

La CTR non si con- frontacon il fatto che l’accertamento è stato solo innescato dallo studio disettore e che nel quadro dell’analitico induttivo sono state disposte leindagini bancarie ex art.32 del citato decreto quale mezzo istruttorio, mail cuore del l’accertamento è l’antieconomicità che emerge dal chiaro confrontotra il reddito dichiarato per il periodo di imposta e le movi- mentazionibancarie poste in essere dal contribuente nello stesso pe- riodo. 7.1.La motivazione non fa cenno a tale fondamento os sia, si ribadisce, lamanifesta illogicità economica in punto di rapporto di provvista e di gestione,e ragiona, in modo del tutto scollegato dalla fattispecie con- creta,circa la motivazione dell’avviso e l’incertezza su quali sarebbero lemovimentazioni n on giustificate alla base delle riprese.

Sitratta di una ratio decidendi , oltre che non corretta nella parte in cui affermache manca la motivazione sulle operazioni bancarie verificate, compresequelle extraconto, anche apparente, non solo perché scolle- gatadall’avviso impugnato, non emesso sulla base di semplici indagini bancarie,ma anche perché in punto di sussunzione del fatto e di appli- cazione dell’onere della prova, come si legge nel passaggio dell’atto impositivosopra citato, sono state ritenute n on giustificate dall’Ammi- nistrazione tutte le maggiori entrate contestate, pari ad “Euro 509.543,28”, tutte le uscite contestate pari ad “Euro 428.102,43”, tuttele operazioni extraconto pari ad “euro 16.000,00” per la ragione cheil prospetto prodotto in sede di contraddittorio è stato ritenuto del tuttonon idoneo a superare le contestazioni, in quanto non supportato daprove.

7.2. Così inquadrata, la motivazione benché esistente non rispetta il minimocostituzionale dal momento che non corrisponde alla fattispecie concreta,non avendo neppure identificato la corretta tipologia di ac- certamento occorso (analitico induttivo fondato sull’antieconomicità) néil contenuto delle contestazioni contestate (tutte maggiori entrate e uscitecontestate, tutte le oper azioni extraconto) in relazione alle quali applicarele presunzioni di legge. 8.L’accoglimento del ricorso principale, con conseguente nullità della sentenza, determina l’assorbimento delle due censure di ricorso inci- dentale con cui vengono prospettate ul teriori violazioni di legge in puntodi onere della prova derivante dalla presunzione dell’art. 32 del d.P.R.n. 600/73 e circa il riconoscimento di costi sostenuti per la pro- duzionedel maggior reddito accertato. 9.Per l’effetto, va disposta la cassazion e della sentenza impugnata con rinvio,ai sensi della legge n. 130/2022, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, in relazione al profilo,oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ori Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sulricorso 29755/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cavento,domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente e ricorrente incidentale - propostoavverso la sente nza n.1994/17/2015 della COMM.TRIB.REG. dellaSicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 18/5/2015; Uditala relazione della causa svolta in data 23/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania,con sentenza n.1994/17/2015, depositata il 18 maggio 2015, accoglievaparzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ti- tolaredell’omonima ditta individuale operante nel campo dell’edilizia, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ra- gusa n. 305/1/2013, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente,avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. eIVA oltre accessori, relativo all’anno di imposta 2005. 2.In particolare, dalla lettura dell’atto impositivo riprodotto in ricorso silegge che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973, veniva operata la rideterminazione del redito di impresa in capo al contribuente per il periodo di imposta, in misura pari ad Euro 969.043,71a fronte di una dichiarazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] diEuro 15.398,00. La rideterminazione faceva seguito ad un invito a compariree teneva conto degli esisti del contraddittor io verbalizzati dall’Agenzia,in cui si dava atto che il contribuente depositava un pro- spettoriepilogativo delle movimentazioni bancarie contestate ex art. 32del decreto citato, ritenuto non idoneo a giustificare le contesta- zioniperché sprovvisto di alc una documentazione di supporto. 3.Il giudice d’appello non condivideva la decisione del giudice di prime curee confermato l’impianto dell’accertamento, rideterminava in Euro 310.577,58i ricavi non dichiarati dal contribuente per il suddetto pe- riododi imp osta. 4.Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affi- datoa tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso e ricorso incidentaleper due motivi. Consideratoche: 5. Con il primo motivo di ricorso principale - in relazione al l’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - il contribuente deduce la nullità dellasentenza per motivazione apparente e per mancanza di motiva- zione,in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc.civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 36, comma 2n. 4, del d.lgs. 546/92. Il secondo motivo articolato dal ricorrente principale - ai fini dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione degli artt.2697 e 2728 cod. civ. e 32 del d.P.R. n. 600/73 in ordine alla di- stribuzionedell’onere della prova in materia di accertamenti bancari. Conil terzo motivo dedotto nel ricorso principale - in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - si prospetta la violazione dell’art.42 del d.P. R. n. 600/73 in combinato disposto con gli artt. 2697 cod.civ. e 32 d.P.R. n.600/73. 6.I motivi, connessi perché investono la sola unitaria ratio decidendi espressadalla CTR , sono esaminabili congiuntamente e complessiva- mentesono fondati. Si deve innan zitutto ribadire che « La motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in pro- cedendo",quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/1 1/2016, Rv. 641526 -01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dett ati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevan te, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspe tto materiale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 7.Orbene, nel caso in esame la sentenza non inquadra neppure la ti- pologiadi accertamento occorso, non cogliendo che non si verte su di un accertamento basato su studi di settore ed art. 32 del d.P.R. n.600/1973,bensì su di un accertamento analitico induttivo « ai sensi dell’art.39 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973» , come affermato nell’av- visodi accertamento, riprodotto per la parte che qui interessa a p. 4 delricorso. In forza di tale accertamento è stata così operata la ride- terminazione del redito di impresa per il periodo di imposta in Euro 969.043,71a fronte di una dichiarazione nel [OSCURATO:PERSONA] presentato dalladitta contribuente di appena Euro 15.398,00. La CTR non si con- frontacon il fatto che l’accertamento è stato solo innescato dallo studio disettore e che nel quadro dell’analitico induttivo sono state disposte leindagini bancarie ex art.32 del citato decreto quale mezzo istruttorio, mail cuore del l’accertamento è l’antieconomicità che emerge dal chiaro confrontotra il reddito dichiarato per il periodo di imposta e le movi- mentazionibancarie poste in essere dal contribuente nello stesso pe- riodo. 7.1.La motivazione non fa cenno a tale fondamento os sia, si ribadisce, lamanifesta illogicità economica in punto di rapporto di provvista e di gestione,e ragiona, in modo del tutto scollegato dalla fattispecie con- creta,circa la motivazione dell’avviso e l’incertezza su quali sarebbero lemovimentazioni n on giustificate alla base delle riprese. Sitratta di una ratio decidendi , oltre che non corretta nella parte in cui affermache manca la motivazione sulle operazioni bancarie verificate, compresequelle extraconto, anche apparente, non solo perché scolle- gatadall’avviso impugnato, non emesso sulla base di semplici indagini bancarie,ma anche perché in punto di sussunzione del fatto e di appli- cazione dell’onere della prova, come si legge nel passaggio dell’atto impositivosopra citato, sono state ritenute n on giustificate dall’Ammi- nistrazione tutte le maggiori entrate contestate, pari ad “Euro 509.543,28”, tutte le uscite contestate pari ad “Euro 428.102,43”, tuttele operazioni extraconto pari ad “euro 16.000,00” per la ragione cheil prospetto prodotto in sede di contraddittorio è stato ritenuto del tuttonon idoneo a superare le contestazioni, in quanto non supportato daprove. 7.2. Così inquadrata, la motivazione benché esistente non rispetta il minimocostituzionale dal momento che non corrisponde alla fattispecie concreta,non avendo neppure identificato la corretta tipologia di ac- certamento occorso (analitico induttivo fondato sull’antieconomicità) néil contenuto delle contestazioni contestate (tutte maggiori entrate e uscitecontestate, tutte le oper azioni extraconto) in relazione alle quali applicarele presunzioni di legge. 8.L’accoglimento del ricorso principale, con conseguente nullità della sentenza, determina l’assorbimento delle due censure di ricorso inci- dentale con cui vengono prospettate ul teriori violazioni di legge in puntodi onere della prova derivante dalla presunzione dell’art. 32 del d.P.R.n. 600/73 e circa il riconoscimento di costi sostenuti per la pro- duzionedel maggior reddito accertato. 9.Per l’effetto, va disposta la cassazion e della sentenza impugnata con rinvio,ai sensi della legge n. 130/2022, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, in relazione al profilo,oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso principale
Sentenza Cassazione n. 11007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris