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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08321/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 e 7-bis cod. pen., per avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esistenti in uffici pubblici e destinate a pubblico servizio.

Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Violazione degli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen. e 49, comma 2, cod. pen.;

2. Violazione di legge in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:

4. Violazione di legge per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata rideterminazione della pena.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate dalla difesa sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto corrette in diritto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui i giudici hanno evidenziato come i beni presenti in un edificio pubblico in disuso rientrino nel patrimonio dello Stato, conformemente a quanto stabilito da Sez. 5, n. 40036 del 18/06/2019, Rv. 277530, così massimata:"Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di colui che si appropria dei beni mobili presenti in un edificio pubblico in disuso, in quanto il bene - indipendentemente dalla sua utilizzazione - resta di proprietà dello Stato fino a che non venga dismesso nelle forme di legge").

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rilievo riguardante la insussistenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede è del tutto eccentrico rispetto alla contestazione, riferita alla commissione del fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, trattandosi di furto commesso su cose esistenti in un edificio scolastico.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile al caso in esame, ostandovi i limiti edittali di pena previsti per il reato contestato.

Ciò anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs 150/2022, essendo il minimo edittale previsto per la fattispecie in esame superiore ad anni due di reclusione.

Considerato che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da adeguata motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che l'assenza di positivi elementi di valutazione è argomentazione idonea a sostenere la decisione assunta sul punto (cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460: «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio»).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 e 7-bis cod. pen., per avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esistenti in uffici pubblici e destinate a pubblico servizio. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Violazione degli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen. e 49, comma 2, cod. pen.; 2. Violazione di legge in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: 4. Violazione di legge per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata rideterminazione della pena. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate dalla difesa sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto corrette in diritto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui i giudici hanno evidenziato come i beni presenti in un edificio pubblico in disuso rientrino nel patrimonio dello Stato, conformemente a quanto stabilito da Sez. 5, n. 40036 del 18/06/2019, Rv. 277530, così massimata:"Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di colui che si appropria dei beni mobili presenti in un edificio pubblico in disuso, in quanto il bene - indipendentemente dalla sua utilizzazione - resta di proprietà dello Stato fino a che non venga dismesso nelle forme di legge"). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rilievo riguardante la insussistenza dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede è del tutto eccentrico rispetto alla contestazione, riferita alla commissione del fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, trattandosi di furto commesso su cose esistenti in un edificio scolastico. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile al caso in esame, ostandovi i limiti edittali di pena previsti per il reato contestato. Ciò anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs 150/2022, essendo il minimo edittale previsto per la fattispecie in esame superiore ad anni due di reclusione. Considerato che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da adeguata motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che l'assenza di positivi elementi di valutazione è argomentazione idonea a sostenere la decisione assunta sul punto (cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460: «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio»).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 I
Sentenza Cassazione n. 08321/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris