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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33880/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 13 aprile 2015 dal Tribunale di Velletri, divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2015, relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv.

T. Gizzi (erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale, in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità (tra le altre, Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv. 284785 - 01; Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 - 01, quest'ultima nel senso che, in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca, deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento) Ritenuto, quindi, che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, data la natura di detta sentenza e che, nel caso al vaglio, la sentenza dichiarativa di fallimento di cui al reato di bancarotta successivamente giudicato, che costituisce causa della disposta revoca del beneficio, risale al 15 febbraio 2017; sicché, come in modo ineccepibile ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, il condannato ha commesso, nel quinquennio dalla concessione della sospensione condizionale della pena (con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, emessa il 13 aprile 2015) altro delitto per il quale è stato condannato in via definitiva, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 24 marzo 2022 (irrevocabile il 16 novembre 2022).

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.I.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 13 aprile 2015 dal Tribunale di Velletri, divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2015, relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. T. Gizzi (erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale, in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità (tra le altre, Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv. 284785 - 01; Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 - 01, quest'ultima nel senso che, in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca, deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento) Ritenuto, quindi, che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, data la natura di detta sentenza e che, nel caso al vaglio, la sentenza dichiarativa di fallimento di cui al reato di bancarotta successivamente giudicato, che costituisce causa della disposta revoca del beneficio, risale al 15 febbraio 2017; sicché, come in modo ineccepibile ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, il condannato ha commesso, nel quinquennio dalla concessione della sospensione condizionale della pena (con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, emessa il 13 aprile 2015) altro delitto per il quale è stato condannato in via definitiva, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 24 marzo 2022 (irrevocabile il 16 novembre 2022). Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.I. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 33880/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris