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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1981

Cassazione n. 28189/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1981 avverso la sentenza del 20/09/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 625, n. 2, 61, n. 5, 385, commi primo e terzo, e 61, n. 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generale denunzia l'erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente diminuzione della pena, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, avendo il Tribunale fornito congrua e logica motivazione al riguardo (si veda la pag. 6 provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1981 avverso la sentenza del 20/09/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 625, n. 2, 61, n. 5, 385, commi primo e terzo, e 61, n. 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generale denunzia l'erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente diminuzione della pena, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, avendo il Tribunale fornito congrua e logica motivazione al riguardo (si veda la pag. 6 provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28189/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris