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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 30671/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8128/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. LAVAGGI 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 8988/2022 depositata il 25/10/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8128/2023 Numero sezionale 3967/2025 Numero di raccolta generale 30671/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 743,00 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 03/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8128/2023 Numero sezionale 3967/2025 Numero di raccolta generale 30671/2025 Data pubblicazione 21/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8128/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. LAVAGGI 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 8988/2022 depositata il 25/10/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8128/2023 Numero sezionale 3967/2025 Numero di raccolta generale 30671/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 743,00 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 03/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8128/2023 Numero sezionale 3967/2025 Numero di raccolta generale 30671/2025 Data pubblicazione 21/11/2025
Decreto Cassazione n. 30671/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris