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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11157/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Alessandria, con ordinanza in data 29 novembre 2023, rimetteva a questa corte ex art. 24 bis cod.proc.pen. la decisione sulla competenza per territorio nel procedimento che vedeva imputato [OSCURATO:PERSONA] del reato di riciclaggio, per avere, quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] con sede in Valenza (AL), sostituito alcuni preziosi provento di precedente rapina commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] ad Arenzano.

Osservava il G.I.P. remittente che nel corso dell'udienza preliminare il difensore dell'imputato aveva sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio sotto il profilo dell'essere stato il fatto commesso nel territorio Padova, ove aveva sede quel canale televisivo (CANALE ITALIA 126), attraverso il quale l'imputato aveva messo in vendita parte degli oggetti preziosi e che sussistendo pertanto dubbio circa la competenza, la questione doveva essere risolta in sede di rinvio pregiudiziale dal giudice di legittimità.[OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere premesso che secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n.46229 del 17/10/2023, rinvio pregiudiziale Trib. [OSCURATO:PERSONA], n.m. allo stato) in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. la funzione della corte regolatrice non è quella di corroborare in via preventiva la decisione del giudice di merito, rimessa al suo esclusivo apprezzamento, in ordine all'eccezione d'incompetenza ritualmente e tempestivamente sollevata dalle parti, qualora ritenga di doverla accogliere, essendo in tal caso tenuto a pronunciare sentenza, soggetta ai rimedi impugnatori previsti dal codice di rito.

Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.

L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l'ammissibilità della questione proposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Alessandria posto che detto giudice, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, ha proceduto preliminarmente ad un'analisi delle eccezioni proposte dalla difesa pervenendo alla soluzione della non manifesta infondatezza delle stesse.

2. Ciò posto ritiene questa Corte che erra il difensore dell'imputato nel dubitare della competenza dell'autorità giudiziaria di Alessandria in favore di quella di Padova ove i preziosi, peraltro solo in parte, venivano posti in vendita attraverso una asta televisiva, posto che la consumazione dell'attività di riciclaggio attraverso l'opera di ricezione e successiva sostituzione è stata correttamente collegata alla sede sociale della [OSCURATO:PERSONA] di cui l'imputato è titolare di fatto; posto, infatti, che la questione della competenza per territorio va sempre decisa sulla base delle prospettazioni e ricostruzioni contenute nell'imputazione, dalla lettura della stessa emerge che l'attività di riciclaggio era compiuta nell'ambito dell'attività di commercio di gioielli e che, solo una parte degli stessi, veniva posta in vendita attraverso il canale televisivo sito nella provincia di Padova.

Così che la condotta di ricezione e successiva commercializzazione dei preziosi appare dapprima avvenuta proprio nel luogo di esercizio dell'attività commerciale in assenza, quanto meno allo stato, di qualsiasi concreto elemento per affermare il contrario. 2.1 Al proposito deve infatti richiamarsi quell'orientamento secondo il quale in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica; fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Rv. 282019 - 01).

Così che, nel caso di oggetti preziosi provento di rapina precedentemente commessa, ricevuti da un soggetto e posti in vendita da altri anche attraverso piattaforme televisive, il primo atto della condotta tipica di occultamento e sostituzione è avvenuto nel luogo di ricezione e commercializzazione, costituito nel caso in esame, secondo l'imputazione che costituisce l'unico atto cui potere fare riferimento, dalla sede della società di cui titolare di fatto è proprio l'imputato e cioè in Valenza provincia di Alessandria.

Alla luce delle predette considerazioni deve ritenersi sussistere la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria apparendo infondate le eccezioni proposte dalla difesa dell'imputato.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria.

Roma, 28 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA].

I nazio Pardo LA PRESIDENTE :/14Ui tAP [OSCURATO:PERSONA] :....:-E.:[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Alessandria, con ordinanza in data 29 novembre 2023, rimetteva a questa corte ex art. 24 bis cod.proc.pen. la decisione sulla competenza per territorio nel procedimento che vedeva imputato [OSCURATO:PERSONA] del reato di riciclaggio, per avere, quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] con sede in Valenza (AL), sostituito alcuni preziosi provento di precedente rapina commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] ad Arenzano. Osservava il G.I.P. remittente che nel corso dell'udienza preliminare il difensore dell'imputato aveva sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio sotto il profilo dell'essere stato il fatto commesso nel territorio Padova, ove aveva sede quel canale televisivo (CANALE ITALIA 126), attraverso il quale l'imputato aveva messo in vendita parte degli oggetti preziosi e che sussistendo pertanto dubbio circa la competenza, la questione doveva essere risolta in sede di rinvio pregiudiziale dal giudice di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere premesso che secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n.46229 del 17/10/2023, rinvio pregiudiziale Trib. [OSCURATO:PERSONA], n.m. allo stato) in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. la funzione della corte regolatrice non è quella di corroborare in via preventiva la decisione del giudice di merito, rimessa al suo esclusivo apprezzamento, in ordine all'eccezione d'incompetenza ritualmente e tempestivamente sollevata dalle parti, qualora ritenga di doverla accogliere, essendo in tal caso tenuto a pronunciare sentenza, soggetta ai rimedi impugnatori previsti dal codice di rito. Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento. L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l'ammissibilità della questione proposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Alessandria posto che detto giudice, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, ha proceduto preliminarmente ad un'analisi delle eccezioni proposte dalla difesa pervenendo alla soluzione della non manifesta infondatezza delle stesse. 2. Ciò posto ritiene questa Corte che erra il difensore dell'imputato nel dubitare della competenza dell'autorità giudiziaria di Alessandria in favore di quella di Padova ove i preziosi, peraltro solo in parte, venivano posti in vendita attraverso una asta televisiva, posto che la consumazione dell'attività di riciclaggio attraverso l'opera di ricezione e successiva sostituzione è stata correttamente collegata alla sede sociale della [OSCURATO:PERSONA] di cui l'imputato è titolare di fatto; posto, infatti, che la questione della competenza per territorio va sempre decisa sulla base delle prospettazioni e ricostruzioni contenute nell'imputazione, dalla lettura della stessa emerge che l'attività di riciclaggio era compiuta nell'ambito dell'attività di commercio di gioielli e che, solo una parte degli stessi, veniva posta in vendita attraverso il canale televisivo sito nella provincia di Padova. Così che la condotta di ricezione e successiva commercializzazione dei preziosi appare dapprima avvenuta proprio nel luogo di esercizio dell'attività commerciale in assenza, quanto meno allo stato, di qualsiasi concreto elemento per affermare il contrario. 2.1 Al proposito deve infatti richiamarsi quell'orientamento secondo il quale in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica; fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Rv. 282019 - 01). Così che, nel caso di oggetti preziosi provento di rapina precedentemente commessa, ricevuti da un soggetto e posti in vendita da altri anche attraverso piattaforme televisive, il primo atto della condotta tipica di occultamento e sostituzione è avvenuto nel luogo di ricezione e commercializzazione, costituito nel caso in esame, secondo l'imputazione che costituisce l'unico atto cui potere fare riferimento, dalla sede della società di cui titolare di fatto è proprio l'imputato e cioè in Valenza provincia di Alessandria. Alla luce delle predette considerazioni deve ritenersi sussistere la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria apparendo infondate le eccezioni proposte dalla difesa dell'imputato. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria. Roma, 28 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. I nazio Pardo LA PRESIDENTE :/14Ui tAP [OSCURATO:PERSONA] :....:-E.:[OSCURATO:PERSONA]
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