CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 25 novembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, commesso in Milano il 20 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso proposto, che sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione formula censure in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile per assoluta genericità, perché affidato a deduzioni astratte ed assertive, prive di qualsivoglia concreato riferimento al tenore della motivazione, che perciò non è fatta oggetto di alcuna effettiva critica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01 e art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, che trova applicazione, a fortiori, anche al ricorso per cassazione). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M2026 Fui '2 UiuUttO [OSCURATO:PERSONA]