Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:675
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 novembre 2010 (
1
)
Causa C‑379/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] plc
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio)]
«Artt. 45 TFUE e 48 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Diritti a pensione complementare derivanti da regimi pensionistici aziendali – Periodi propedeutici – Lavoratore che è stato consecutivamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in sue sedi in Stati membri diversi
– Perdita di diritti a pensione complementare a causa del trasferimento da una sede ad una sede collocata in un altro Stato
membro»
I –
Introduzione
1.
In considerazione dei cambiamenti demografici in Europa e della pressione che ne deriva sui regimi statali di assicurazione
pensionistica, la creazione di una previdenza privata complementare per la vecchiaia assume una crescente importanza per i
cittadini dell’Unione.
2.
Un ruolo non trascurabile in tale ambito è rivestito dai regimi pensionistici aziendali. L’acquisto di diritti a pensione
complementare aziendale, tuttavia, di solito presuppone che il rapporto di lavoro sia durato per un periodo minimo, o che
per un periodo minimo siano stati versati per il lavoratore contributi in un regime pensionistico aziendale. Solo al completamento
di tali periodi minimi viene assicurato che il diritto a pensione del lavoratore non «decade» in tutto o in parte al momento
della sua fuoriuscita dal regime pensionistico aziendale o, semplicemente, della cessazione del suo rapporto di lavoro. Per
indicare tali periodi minimi di tempo è divenuta d’uso comune l’espressione
periodi propedeutici
.
3.
Anche nel presente caso l’interesse si focalizza su siffatti periodi propedeutici. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], un lavoratore belga,
è stato per molti anni ininterrottamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, la compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA].
Tuttavia egli ha svolto la sua attività presso diverse sedi della [OSCURATO:PERSONA] in vari Stati membri. Ciò ha determinato
la sua consecutiva iscrizione a più regimi pensionistici aziendali. [OSCURATO:PERSONA] nega ora al sig. [OSCURATO:PERSONA] per il suo
periodo di servizio in [OSCURATO:PERSONA], durato poco meno di tre anni, la concessione della pensione complementare aziendale, in quanto
egli non è rimasto iscritto, per il periodo minimo prescritto, nel regime pensionistico aziendale esistente presso le sedi
tedesche della [OSCURATO:PERSONA], ed in quanto si è altresì trasferito volontariamente presso un’altra sede della [OSCURATO:PERSONA].
4.
La Corte nel presente caso è chiamata a verificare se una siffatta condotta sia conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione
sulla libera circolazione dei lavoratori.
II –
Contesto normativo
A –
Normativa dell’Unione
5.
Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, il contesto normativo per il presente caso è costituito dalle disposizioni in
materia di libera circolazione dei lavoratori (
2
).
6.
L’art. 45 TFUE (ex art. 39 CE), per quanto qui rilevante, dispone quanto segue:
«1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per
quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
(…)».
7.
All’art. 48, primo comma, TFUE (ex art. 42 CE) è previsto quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza
sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema
che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione
del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri».
B –
Normativa nazionale
8.
[OSCURATO:PERSONA] il contesto normativo interno rilevante all’epoca dei fatti in causa era costituito, da un lato, dal Gesetz zur
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (legge per il miglioramento del regime pensionistico aziendale; in prosieguo:
il «BetrAVG») (
3
) e, dall’altro lato, da un contratto collettivo.
1. Il BetrAVG
9.
Nella versione rilevante per il presente caso (
4
), l’art. 1, n. 1, prima frase, del BetrAVG disponeva quanto segue:
«Un lavoratore, al quale sono state promesse, in virtù del suo rapporto di lavoro, prestazioni previdenziali di vecchiaia,
di invalidità o per i superstiti (regime pensionistico aziendale), nel caso in cui il suo rapporto di lavoro termini prima
della verificazione dell’evento assicurato, conserva il diritto a tali prestazioni, a condizione che a tale data abbia compiuto
almeno trentacinque anni e
– la promessa di prestazioni previdenziali abbia avuto una durata minima nei suoi confronti di dieci anni, oppure
– l’inizio del rapporto di dipendenza dall’azienda risalga ad almeno dodici anni prima e la promessa di prestazioni previdenziali
abbia avuto una durata minima nei suoi confronti di tre anni (…)» (
5
).
10.
L’art. 17, n. 3, BetrAVG disponeva a suo tempo quanto segue:
«I contratti collettivi possono derogare agli artt. 2‑5, 16, 27 e 28 della presente legge. Le disposizioni in deroga hanno
validità tra datori di lavoro e lavoratori non vincolati alla contrattazione collettiva, qualora costoro abbiano convenuto
di dare applicazione alle pertinenti norme collettive. Per il resto non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni della presente
legge a svantaggio del lavoratore».
2. Il contratto collettivo previdenziale n. 3
11.
Durante l’attività lavorativa del sig. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] al suo rapporto di lavoro si applicava il «contratto collettivo
previdenziale n. 3 per il personale di terra e per le hostess e gli steward di volo della [OSCURATO:PERSONA] plc in [OSCURATO:PERSONA]» (
6
). Detto contratto collettivo fu concluso il 13 luglio 1989 tra la Direzione per la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e il sindacato
«[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] und Verkehr» (ÖTV) (sindacato dei servizi pubblici, trasporto e mobilità), ed è entrato in
vigore con effetto dal 1° gennaio 1988. Esso dettava la disciplina dettagliata della pensione complementare aziendale per
i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 7 di tale contratto collettivo disponeva quanto segue:
«1. I lavoratori, entrati in servizio alla BA dopo il 31 dicembre 1977, in caso di fuoriuscita prima del completamento dei periodi
propedeutici legali, hanno diritto alla restituzione dei propri contributi senza interessi.
2. Ai lavoratori, entrati in servizio alla BA prima del 1° gennaio 1978, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i lavoratori con diritti definitivamente acquisiti, in caso di fuoriuscita dall’azienda prima del raggiungimento dell’età
pensionistica, possono richiedere il pagamento del valore dei loro diritti previdenziali maturati in base ai loro contributi
(…);
b) i lavoratori che prima della decorrenza di cinque anni di servizio cessano di propria volontà il rapporto con la BA, hanno
diritto solo alle prestazioni maturate in base ai loro contributi.
I lavoratori, che dopo la decorrenza di cinque anni di servizio ma prima del completamento dei periodi propedeutici legali,
cessano di propria volontà o per qualsiasi altro motivo il rapporto con la BA, hanno diritto anche alle prestazioni previdenziali
maturate fino a quella data in base ai contributi versati dalla BA (…).
(…)».
III –
Fatti e procedimento principale
12.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato ininterrottamente dal 1° luglio 1974 per la compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] plc, una
società di diritto inglese che ha numerose sedi nel territorio dell’Unione europea. Nel corso della sua vita lavorativa il
sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato in vari Stati membri presso le sedi della [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente in Belgio, Francia e [OSCURATO:PERSONA].
13.
In base ad un accordo concluso il 10 marzo 1988 tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], al suo rapporto di lavoro si doveva
sempre applicare il regime professionistico aziendale di volta in volta vigente nel paese in cui prestava servizio. Opportuni
adeguamenti contrattuali furono predisposti in occasione di ogni trasferimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] da una sede all’altra. L’obiettivo
era di assoggettare il suo rapporto di lavoro al regime nazionale di regime pensionistico aziendale di volta in volta rilevante.
Si voleva inoltre evitare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse iscritto contemporaneamente a più regimi pensionistici aziendali della
[OSCURATO:PERSONA].
14.
L’accordo del 10 marzo 1988 precisa altresì che, come data di inizio del rapporto di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], si considera a tutti gli effetti il 1° luglio 1974 (
7
).
15.
Dal 15 novembre 1988 al 1° ottobre 1991 (
8
) il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato in [OSCURATO:PERSONA] come meccanico addetto alla manutenzione degli aerei presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di Düsseldorf. In occasione del suo trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] il 19 ottobre 1988, venne concordato tra le parti che
il sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere inquadrato, per quanto riguardava le sue condizioni di lavoro, come un lavoratore tedesco che
avesse lavorato dal 1° luglio 1974 presso la sede tedesca della [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della sua iscrizione al regime
pensionistico aziendale vigente in [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] in base al contratto collettivo previdenziale
n. 3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere incluso in tale regime solo a partire dall’inizio effettivo del suo lavoro in [OSCURATO:PERSONA]
il 15 novembre 1988 (
9
).
16.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver accettato la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di lavorare presso la sua sede francese di Parigi
(aeroporto [OSCURATO:PERSONA]), il 1° ottobre 1991 si trasferiva dalla [OSCURATO:PERSONA] in Francia, ove veniva assoggettato al regime
pensionistico aziendale vigente per i lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] in Francia. Dal 1° aprile 1996 il sig. [OSCURATO:PERSONA], senza
ulteriori trasferimenti all’estero, ha lavorato di nuovo per la [OSCURATO:PERSONA] in Belgio, ove era nuovamente iscritto al
regime pensionistico aziendale belga.
17.
È pacifico che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad una pensione complementare aziendale per il periodo successivo al suo ritorno
definitivo in Belgio il 1° aprile 1996. In un primo momento era invece controverso – ed oggetto di controversia giudiziale
dinanzi ai giudici del lavoro belgi – il trattamento di tutto il precedente periodo compreso tra il 1° luglio 1974 ed il 31
marzo 1996. Al momento, tuttavia, la causa principale verte soltanto sulla questione se al sig. [OSCURATO:PERSONA] spetti il diritto
ad una pensione aziendale complementare in virtù della sua attività in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nega al sig. [OSCURATO:PERSONA]
tale pensione complementare, in quanto questi nel 1991 ha volontariamente lasciato la sede di Düsseldorf prima della decorrenza
dei periodi propedeutici.
18.
Al momento la controversia principale pende in secondo grado dinanzi all’Arbeidshof te Brussel (
10
) quale giudice d’appello nelle cause di lavoro.
IV –
Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
19.
Con sentenza 15 settembre 2009, pervenuta alla Corte il 25 settembre 2009, l’Arbeidshof te Brussel (in prosieguo anche: il
«giudice a quo») ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 42 CE, in mancanza di un intervento del Consiglio, possa essere invocato da un privato avverso il suo datore di
lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.
2) Se l’art. 39 CE – prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/49/CE – e l’art. 42 CE, in combinato disposto o considerati
singolarmente, ostino a che:
nel caso di un lavoratore, il quale sia alle dipendenze della stessa persona giuridica quale suo datore di lavoro e, senza
essere distaccato, venga consecutivamente impiegato in diverse sedi di tale datore di lavoro in Stati membri diversi, venendo
di volta in volta assoggettato ai regimi pensionistici complementari vigenti in siffatte sedi,
– per la determinazione del periodo necessario per l’acquisto di diritti definitivi alle prestazioni pensionistiche complementari
(sulla base dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore) in un determinato Stato membro, non si tenga conto né degli
anni di servizio già prestati per lo stesso datore di lavoro in un altro Stato membro, né della sua iscrizione, in tale Stato,
ad un regime pensionistico complementare, e
– il trasferimento del lavoratore, con il suo consenso, in una sede dello stesso datore di lavoro in un altro Stato membro venga
equiparato all’ipotesi, prevista nel regolamento pensionistico, dell’abbandono volontario della sede, cui consegue la limitazione
dei diritti alla pensione complementare ai soli contributi versati dal lavoratore,
allorché tale situazione abbia l’effetto negativo della perdita, da parte del lavoratore, dei diritti alle prestazioni pensionistiche
complementari per il suo periodo di lavoro in detto Stato membro, cosa che non sarebbe avvenuta se egli avesse lavorato per
il suo datore di lavoro soltanto in uno Stato membro e fosse rimasto iscritto al regime pensionistico complementare di detto
Stato».
20.
Nel procedimento dinanzi alla Corte, oltre al sig. [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato osservazioni scritte
i governi della [OSCURATO:PERSONA], della Grecia e del [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea. All’udienza del 6 ottobre 2010 sono
intervenuti la [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco e la Commissione.
V –
Valutazione
21.
Finora la Corte si è occupata del regime pensionistico aziendale soprattutto in relazione al principio di parità di retribuzione
fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile (
11
); di recente le pensioni aziendali sono altresì venute in rilievo in relazione al divieto di discriminazione dei lavoratori
sulla base del loro orientamento sessuale (
12
). Nel presente procedimento occorre invece verificare se determinati periodi propedeutici per l’acquisizione di una pensione
complementare aziendale, se opposti al lavoratore con le modalità con le quali intende farlo la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
del sig. [OSCURATO:PERSONA], siano in contrasto con la libera circolazione dei lavoratori.
22.
Mentre in relazione ai regimi legali d’assicurazione pensionistica esistono da decenni nel diritto dell’Unione disposizioni
di diritto derivato a salvaguardia della libera circolazione dei lavoratori (
13
), manca una normativa corrispondente in materia di pensioni complementari aziendali (
14
). Né si può procedere, come la Corte ha statuito in precedenza, ad un’applicazione per analogia delle disposizioni vigenti
per i regimi legali d’assicurazione pensionistica (
15
).
23.
Con la direttiva 98/49/CE (
16
) sono stati compiuti i primi passi per la salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori migranti. Tuttavia,
finora non è stata raggiunta un’autentica trasferibilità, vale a dire la piena possibilità per i lavoratori migranti di acquisire
e conservare diritti a pensione complementare aziendale (
17
). Peraltro, la direttiva 98/49 non può essere applicata già ratione temporis ai fatti del procedimento principale, in quanto
essa doveva essere trasposta nel diritto nazionale solo entro il 25 luglio 2001 (
18
), quindi ben oltre l’epoca in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] lavorava presso la sede tedesca della [OSCURATO:PERSONA] a Düsseldorf.
24.
Per risolvere le questioni sottoposte dall’Arbeidshof te Brussel vengono, pertanto, in rilievo soltanto le disposizioni di
diritto primario in materia di libera circolazione dei lavoratori.
25.
Gli artt. 39 CE e 42 CE, ai quali naturalmente il giudice a quo fa ancora riferimento nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale,
sono stati tuttavia riformulati, come artt. 45 TFUE e 48 TFUE, a far data dall’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del
Trattato di Lisbona. In base al principio generale per cui una nuova normativa deve essere applicata anche agli effetti presenti
o futuri di situazioni esistenti (
19
), per la soluzione del presente caso si dovrebbe fare riferimento soltanto agli artt. 45 TFUE e 48 TFUE. Qui non si tratta,
infatti, di valutare la legittimità di una decisione (amministrativa) in base alla normativa vigente all’epoca della sua adozione (
20
), bensì di valutare le attuali possibilità di successo di un diritto invocato da un lavoratore (
21
).
26.
Il fatto che nel presente caso si discuta dinanzi ad un giudice belga della conformità con il diritto dell’Unione della normativa
vigente in [OSCURATO:PERSONA], non inficia in alcun modo la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (
22
).
A –
Sulla prima questione
27.
Con la prima questione l’Arbeidshof te Brussel desidera sostanzialmente sapere se un privato possa invocare, nei confronti
del suo datore di lavoro, l’art. 42 CE (ora art. 48 TFUE). Tale questione deve essere affrontata tenendo presente che – come
sopra esposto (
23
) – per il periodo qui rilevante, compreso tra il 1988 e 1991, non esistono disposizioni di diritto derivato per il coordinamento,
a livello di Unione, delle pensioni complementari aziendali.
28.
Secondo una costante giurisprudenza, una disposizione del diritto dell’Unione ha effetto diretto se è chiara ed incondizionata
e non è subordinata ad alcun altro provvedimento di esecuzione a carattere discrezionale (
24
). Detto in parole semplici, una norma deve quindi essere
contenutisticamente incondizionata e sufficientemente precisa
affinché i singoli la possano direttamente invocare.
29.
L’art. 48 TFUE non soddisfa tali presupposti. La norma predispone un fondamento normativo per il legislatore dell’Unione per
l’adozione, in materia di sicurezza sociale, delle misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori.
Essa non è né contenutisticamente incondizionata, né sufficientemente precisa.
30.
L’art. 48 TFUE è privo di un
contenuto incondizionato
in quanto, per l’attuazione degli obiettivi posti in questa norma, è necessario un intervento del legislatore dell’Unione.
Il legislatore dell’Unione gode di un ampio margine di discrezionalità quanto alla scelta delle misure da adottare (
25
).
31.
L’art. 48 TFUE è privo di un
contenuto preciso
in quanto, in tale norma, per la materia estremamente complessa della sicurezza sociale sono prescritti solo obiettivi generali,
concernenti, da un lato, il cumulo dei periodi assicurativi [art. 48, primo comma, lett. a), TFUE] e, dall’altro, l’esportabilità
delle prestazioni [art. 48, primo comma, lett. b), TFUE]. Entro quali limiti e a quali condizioni, tuttavia, i periodi assicurativi
debbano essere cumulati, non è possibile desumerlo direttamente dall’art. 48 TFUE, così come la norma non fornisce indicazioni
in merito a quali prestazioni assicurative e a quali condizioni debba essere instaurata l’esportabilità. Pertanto, benché
l’art. 48 TFUE affidi al legislatore dell’Unione un mandato legislativo per il regime da istituire a livello di Unione (
26
), esso tuttavia non prescrive con sufficiente specificazione come deve essere strutturato tale regime.
32.
La prima questione dell’Arbeidshof te Brussel deve, quindi, essere risolta in senso negativo.
B –
Sulla seconda questione
33.
Con la seconda questione il giudice a quo desidera sostanzialmente sapere se la libera circolazione dei lavoratori imponga,
per quanto attiene al completamento dei periodi propedeutici per maturare il diritto a pensioni complementari aziendali, di
tener conto della durata complessiva dell’occupazione di un lavoratore presso uno stesso datore di lavoro nelle sue sedi collocate
in Stati membri diversi. Il giudice a quo desidera altresì sapere se la libera circolazione dei lavoratori vieti, per quanto
attiene al completamento di detti periodi propedeutici, di considerare il trasferimento di un tale lavoratore da una sede
ad un’altra alla stessa stregua di una fuoriuscita volontaria dall’azienda, ancorché il lavoratore abbia consentito al trasferimento.
34.
Queste due questioni parziali sono poste facendo riferimento sia all’art. 39 CE, sia all’art. 42 CE (ora artt. 45 TFUE e 48,
primo comma, TFUE). Esse, tuttavia, devono essere affrontate solo in relazione all’art. 45 TFUE (
27
), dal momento che l’art. 48 TFUE non ha un contenuto sufficientemente preciso (
28
) per poter fungere da parametro di valutazione delle legislazioni nazionali.
1. Considerazione preliminare
35.
Il governo tedesco ritiene che la disciplina legislativa all’epoca vigente in [OSCURATO:PERSONA] in materia di periodi propedeutici
di cui all’art. 1, n. 1, prima frase, BetrAVG, non possa violare il diritto dell’Unione già solo per il fatto che si tratta
semplicemente di prescrizioni minime. Nell’ambito dell’autonomia contrattuale i datori di lavoro e i lavoratori sarebbero
liberi di concordare una disciplina più favorevole, e in particolare periodi propedeutici più brevi (v. anche art. 17, n. 3,
del BetrAVG).
36.
A tal proposito occorre rilevare che i requisiti minimi posti per legge a tutela dei lavoratori possono essere sindacati sulla
scorta del diritto dell’Unione e devono essere a questo conformi (
29
), essendo essi pur sempre espressione delle linee guida tracciate dal legislatore per la disciplina della materia interessata.
Un contesto normativo che si applica tassativamente qualora il datore di lavoro e il lavoratore non abbiano concordato di
derogarvi deve, già di per sé, risultare conforme al diritto dell’Unione. Il legislatore nazionale non può certo rimettere
alle sole parti contrattuali il compito di creare una situazione conforme al diritto dell’Unione.
37.
Nel presente caso non è, tuttavia, necessario approfondire questa problematica. Come infatti è emerso sia dalla fase scritta
che dalla fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, il diritto a pensione fatto valere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per il suo
periodo di servizio prestato a Düsseldorf trova ostacolo non tanto nei periodi propedeutici legali all’epoca vigenti in [OSCURATO:PERSONA],
quanto nell’art. 7 del contratto collettivo previdenziale n. 3.
38.
In fondo anche il giudice a quo pone al centro delle sue riflessioni questa normativa collettiva quando, nella seconda questione,
fa riferimento alla «determinazione del periodo necessario per l’acquisto di diritti definitivi» e, a tale proposito, rivolge
la sua attenzione, in particolare, al «conteggio degli anni di servizio prestati in un altro Stato membro» e all’«ipotesi,
prevista nel regolamento pensionistico, dell’abbandono volontario della sede».
2. La libera circolazione dei lavoratori
39.
L’art. 45 TFUE si applica non solo ai provvedimenti legislativi o agli altri atti delle autorità pubbliche, ma anche alle
normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, tra cui in particolare i contratti
collettivi (
30
). Disposizioni di contratti collettivi in materia di pensioni complementari aziendali, come quelle controverse nel presente
caso, possono pertanto essere valutate sulla scorta del parametro della libera circolazione dei lavoratori.
a) Limitazione della libera circolazione
i) In generale
40.
Tanto le norme del contratto collettivo previdenziale n. 3, quanto le disposizioni legislative da esse richiamate (
31
) si applicano indistintamente a tutti i lavoratori che svolgono la loro attività in [OSCURATO:PERSONA] presso le sedi della [OSCURATO:PERSONA]. Queste disposizioni non fanno distinzioni basate direttamente sulla nazionalità dei lavoratori interessati, né sussistono
elementi per ritenere che per loro stessa natura esse incidano di più sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali,
potendo in tal modo dar luogo ad una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità (
32
).
41.
Secondo una costante giurisprudenza, tuttavia, l’art. 45 TFUE vieta non soltanto qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta,
dei lavoratori fondata sulla nazionalità, ma anche disposizioni nazionali che, pur applicandosi indipendentemente dalla nazionalità
dei lavoratori interessati, ostacolano (o «limitano») la libera circolazione degli stessi (
33
). L’art. 45 TFUE, infatti, osta a qualsiasi misura nazionale che, seppur applicabile senza discriminazioni basate sulla nazionalità,
sia idonea ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite
dai Trattati (
34
).
42.
In linea del tutto generale, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione mirano ad agevolare, per i
cittadini degli Stati membri, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione, ed ostano a
misure che possano sfavorire tali cittadini dell’Unione, quando essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio
di un altro Stato membro (
35
).
43.
Disposizioni di contratti collettivi, come quelle contenute nell’art. 7 del contratto collettivo previdenziale n. 3, scoraggiano
i lavoratori a lasciare la loro azienda e ad andare a lavorare in un’altra azienda che partecipi ad un altro, o addirittura
a nessun regime pensionistico aziendale. Se infatti la fuoriuscita da un’azienda – e la connessa fuoriuscita dal regime pensionistico
aziendale – comporta la decadenza dei diritti pensionistici, il lavoratore interessato subisce rilevanti perdite economiche
e pregiudizi per quanto riguarda la sua previdenza privata per la vecchiaia. Così, ad esempio, oggi viene negato al sig. [OSCURATO:PERSONA],
per il suo periodo di servizio presso la sede tedesca della [OSCURATO:PERSONA] a Düsseldorf, il diritto ad una pensione aziendale,
ed egli non beneficia dei contributi versati dal datore di lavoro al regime pensionistico aziendale.
44.
Vero è che siffatte disposizioni e i connessi pregiudizi non possono essere valutati sulla scorta dell’art. 45 TFUE, allorquando
ostacolino o scoraggino il trasferimento tra aziende
all’interno dello stesso Stato membro
. Le disposizioni di diritto primario in materia di libera circolazione non si applicano, infatti, a situazioni meramente
interne (
36
). Dette disposizioni, tuttavia, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, allorquando esse – come
nel presente caso – possano produrre effetti negativi sul trasferimento
transfrontaliero
verso aziende collocate in altri Stati membri. In effetti, disposizioni che possano dissuadere cittadini dell’Unione dall’abbandonare
uno Stato membro per svolgere in un altro Stato membro un’attività lavorativa ostacolano la libera circolazione dei lavoratori (
37
).
45.
La situazione potrebbe essere diversa solo qualora gli effetti delle controverse disposizioni del contratto collettivo fossero
troppo aleatori e troppo indiretti per poter costituire una limitazione alla libera circolazione dei lavoratori (
38
). Nel presente caso non vi sono, tuttavia, elementi che depongono in tal senso. Un lavoratore nella situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA],
che dopo quasi tre anni di servizio può far conto solo sui propri contributi pensionistici (
39
), senza invece beneficiare delle somme versate dal datore di lavoro, subisce, rispetto ai suoi colleghi che rimangono presso
l’azienda, una rilevante perdita economica. A ciò si aggiunge che per i periodi di servizio in questione non gli viene conservato
il suo diritto ad una pensione complementare aziendale (
40
), il che comporta un sensibile pregiudizio per la sua previdenza privata per la vecchiaia. Siffatte perdite economiche, congiunte
al pregiudizio subito dalla previdenza privata per la vecchiaia, sono idonee a scoraggiare il lavoratore dal trasferirsi in
un’altra azienda, collocata all’estero.
ii) Sugli argomenti sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]
46.
La presenza di una limitazione della libera circolazione dei lavoratori non viene meno nemmeno per effetto dei rilievi sollevati
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel prosieguo mi soffermerò brevemente su di essi per ragioni di completezza.
– Confronto con un trasferimento di sede meramente interno
47.
In primo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi sussistente una limitazione in quanto il diritto a pensione del
sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe decaduto anche nel caso di un trasferimento in un’altra sede nello stesso Stato membro. Un analogo rilievo
è formulato dal governo greco.
48.
Questo argomento non coglie nel segno.
49.
Per un verso, la nozione di limitazione della libera circolazione non presuppone necessariamente che si pervenga ad un trattamento
disuguale e deteriore di fattispecie transfrontaliere rispetto a fattispecie meramente interne. Già più volte la Corte ha
ritenuto che sussistessero limitazioni anche in casi in cui la normativa controversa si applicava in pari modo sia a fattispecie
interne che a fattispecie transfrontaliere (
41
).
50.
Per altro verso, uno sguardo al contratto collettivo previdenziale n. 3 rivela che, nel presente caso, contrariamente a quanto
sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], si è indubbiamente pervenuti, di fatto, ad un trattamento deteriore del trasferimento transfrontaliero
di sede rispetto al trasferimento meramente interno. Come risulta infatti dal fascicolo, l’ambito di applicazione spaziale
del contratto collettivo previdenziale n. 3 si estendeva a tutto il territorio dell’epoca della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA];
esso valeva per il personale di terra della [OSCURATO:PERSONA] «in [OSCURATO:PERSONA]» (
42
).
51.
Se, quindi, nel 1991 il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel lasciare Düsseldorf si fosse trasferito semplicemente all’interno della [OSCURATO:PERSONA]
presso un’altra sede della [OSCURATO:PERSONA], in base al contratto collettivo previdenziale n. 3 ciò non avrebbe avuto alcuna
ricaduta sui suoi diritti pensionistici. Per contro, il trasferimento transfrontaliero verso una sede francese della [OSCURATO:PERSONA] ha comportato – per lo meno in base alla lettura fattane dalla [OSCURATO:PERSONA] – la decadenza del suo diritto a pensione
in base al contratto collettivo previdenziale n. 3.
– Ostacoli all’accesso al mercato del lavoro in altri Stati membri
52.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la libera circolazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata limitata, dal
momento che le disposizioni del contratto collettivo di fatto non lo avrebbero per nulla trattenuto dal trasferirsi da una
sede all’altra della compagnia aerea, passando da uno Stato membro all’altro. I fatti dimostrano che nel corso degli anni
il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la sua attività in varie sedi della [OSCURATO:PERSONA] in Stati membri diversi. Il suo «accesso al
mercato del lavoro» in altri Stati membri non avrebbe subito, quindi, alcun ostacolo.
53.
Anche questo argomento, tuttavia, non regge.
54.
Per un verso, secondo giurisprudenza consolidata, sussiste sempre una limitazione già nel caso in cui un provvedimento
sia in grado
di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (
43
). Ciò è quanto si verifica nel presente caso, giacché le disposizioni del contratto collettivo e la connessa prospettiva di
perdite economiche e di pregiudizi per la previdenza privata per la vecchiaia producono un effetto deterrente sui lavoratori
che stanno pensando ad un trasferimento d’azienda (
44
). In ogni caso, non può escludersi, tenuto conto dei cambiamenti demografici e della crescente necessità di una previdenza
complementare privata per la vecchiaia, che i lavoratori, al momento di decidere se esercitare il loro diritto di libera circolazione,
prendano in considerazione la possibile decadenza dei loro diritti ad una pensione complementare aziendale (
45
).
55.
Per altro verso, è incontestabile che il sig. [OSCURATO:PERSONA], per effetto del suo trasferimento avvenuto nel 1991 dalla sede tedesca
della [OSCURATO:PERSONA] di Düsseldorf a quella francese, deve effettivamente accettare di subire perdite economiche e pregiudizi
per la sua previdenza privata per la vecchiaia, qualora le disposizioni del contratto collettivo vengano applicate come intende
fare la [OSCURATO:PERSONA].
56.
Ora, è vero che il diritto alla libera circolazione di cui all’art. 45 TFUE non offre al lavoratore alcuna garanzia di ritrovare,
a livello giuridico, in ogni Stato membro in cui si reca le stesse condizioni lavorative, sociali e fiscali (
46
). Tuttavia, le disposizioni del diritto dell’Unione sulla libera circolazione sono rivolte a tutelare il lavoratore da specifici
pregiudizi derivanti dall’esercizio di tale libertà (
47
); in particolare, l’esercizio della libera circolazione non può comportare il versamento, da parte di un lavoratore, di contributi
previdenziali a fondo perduto (
48
). Proprio a questo risultato conduce invece una disciplina collettiva come quella qui controversa, qualora la si interpreti
e la si applichi come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]: un lavoratore che si trasferisce in un altro Stato membro prima del completamento
dei periodi propedeutici, perde – in tutto o in parte – il suo diritto a pensione maturato in virtù del pagamento di contributi,
in base al contratto collettivo previdenziale n. 3
– Confronto con la causa Graf
57.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede di confrontare il presente caso con la causa Graf (
49
): entrambi i casi concernono la perdita di prestazioni economiche a seguito di un cambio volontario del posto di lavoro da
parte del lavoratore coinvolto; se quindi nel caso Graf non è stata ravvisata una limitazione della libera circolazione dei
lavoratori, allora anche nel presente caso la Corte non potrebbe affermare una siffatta limitazione.
58.
Anche questo argomento non mi convince.
59.
Il caso Graf concerneva un risarcimento per il caso di licenziamento previsto dal diritto austriaco, la cosiddetta «indennità
di licenziamento». Come la Corte ha in tale occasione sottolineato, il diritto a quella indennità di licenziamento dipendeva
«da un evento futuro ed ipotetico, e cioè la successiva risoluzione del contratto senza che essa avvenga su sua iniziativa
[del lavoratore] o gli sia imputabile» (
50
). Per contro, il presente caso verte su un diritto a pensione il cui acquisto, in base al contratto collettivo previdenziale
n. 3, non dipende affatto da un «evento futuro ed ipotetico», bensì da una circostanza necessariamente connessa con l’esercizio
del diritto alla libera circolazione, vale a dire la scelta del luogo ove svolgere il proprio lavoro (
51
).
60.
Occorre inoltre considerare che la promessa di prestazioni previdenziali fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] è diventata
efficace già al momento della sua entrata in servizio a Düsseldorf il 15 novembre 1988, e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] a partire dal
primo giorno ha acquistato, grazie ai contributi pensionistici versati da lui e dal suo datore di lavoro, un diritto ad una
pensione complementare aziendale. Se ora questo diritto viene considerato «decaduto», ciò comporta in definitiva la perdita
di risparmi accumulati per il sig. [OSCURATO:PERSONA] durante il suo periodo di servizio di quasi tre anni a Düsseldorf, destinati alla
sua previdenza privata per la vecchiaia. Anche in questo risiede una fondamentale differenza rispetto alla causa Graf.
61.
Alla luce di tutto ciò rimango, pertanto, dell’opinione che una disciplina collettiva, come quella qui controversa, ostacola
la libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45 TFUE e costituisce, quindi, una limitazione di tale libertà fondamentale.
b) Giustificazione
62.
Una misura che ostacola la libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo
compatibile con i Trattati, e sia giustificata da motivi imperativi d’interesse generale. In tal caso, tuttavia, occorre altresì
che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda
quanto necessario per conseguirlo (
52
).
63.
In udienza, i soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno ritenuto concordemente che disposizioni dei contratti
collettivi sui periodi propedeutici, come quelle qui controverse, servono principalmente a legare il lavoratore al suo datore
di lavoro; esse sono rivolte a consolidare la fedeltà del lavoratore all’azienda e, al contempo, a compensarla. Aggiungo che
siffatte disposizioni aumentano altresì la certezza nella pianificazione per il regime pensionistico aziendale, e possono
risparmiare al gestore di tale regime l’onere che può essere connesso con la gestione e la soddisfazione di diritti pensionistici
particolarmente modesti.
64.
Tutti questi obiettivi poggiano su legittime considerazioni in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale (
53
), riconducibili nell’ambito dei motivi imperativi d’interesse generale.
65.
Senza dubbio, disposizioni di contratti collettivi come quelle qui controverse sono anche
idonee
a raggiungere i suddetti obiettivi.
66.
Un esame più approfondito è, invece, necessario per verificare se l’applicazione di siffatte disposizioni di contratti collettivi
– specie se interpretate come intende fare la [OSCURATO:PERSONA] – non ecceda quanto
necessario
per conseguire i legittimi obiettivi in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
67.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’applicazione dei periodi propedeutici, il trasferimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 1°
ottobre 1991 dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Francia dovrebbe essere considerato, per un verso, come una cessazione volontaria del suo
rapporto di lavoro svoltosi in [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, non si dovrebbe tener conto dei suoi periodi di lavoro svolti presso
altre sedi della [OSCURATO:PERSONA].
68.
Un siffatto modo di procedere, che evidentemente avrebbe per conseguenza la perdita, da parte di un lavoratore come il sig.
[OSCURATO:PERSONA], del suo diritto a pensione (
54
), non risulta necessario per raggiungere i predetti obiettivi in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
69.
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo di legare il lavoratore al suo datore di lavoro, è evidente che tale obiettivo
non corre alcun rischio se il lavoratore si trasferisce da una sede del suo datore di lavoro ad un’altra sede dello stesso
datore di lavoro. Anzi, il lavoratore in questione dà addirittura una solida prova della sua fedeltà verso il suo datore di
lavoro se, su invito di questi, si trasferisce in una delle sue sedi collocata in un altro Stato membro, in tal modo affrontando
un trasloco all’estero per ragioni di servizio.
70.
Si eccederebbe quanto necessario per assicurare la fedeltà del lavoratore se, in occasione di un siffatto trasferimento, gli
si volessero opporre disposizioni di un contratto collettivo che comportano la perdita del suo diritto ad una pensione complementare
aziendale.
71.
In teoria la situazione potrebbe essere diversa per quanto riguarda il secondo obiettivo sopra menzionato, e cioè l’obiettivo
di assicurare certezza nella pianificazione e di evitare l’onere amministrativo richiesto per la gestione di diritti a pensione
particolarmente modesti. Rispetto a tale obiettivo, anche un «trasferimento interno» del lavoratore da una sede ad un’altra
sede dello stesso datore di lavoro potrebbe, in teoria, giustificare la perdita di diritti a pensione, qualora tale trasferimento
intervenga dopo un periodo particolarmente breve di servizio. Un «trasferimento interno» dopo quasi tre anni di attività ininterrotta
presso una stessa sede non interviene, tuttavia, dopo un periodo di servizio particolarmente breve, tanto più se si tratta
di un rapporto di lavoro, come quello del sig. [OSCURATO:PERSONA], in cui frequenti trasferimenti transfrontalieri della sede per ragioni
di servizio sono normali e addirittura contrattualmente preventivati (
55
).
72.
Tutto ciò considerato, pertanto, l’applicazione di disposizioni di un contratto collettivo, come quelle qui controverse, non
può essere considerata giustificata alla luce della libera circolazione dei lavoratori.
3. Conseguenze per la causa principale
73.
Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta al giudice nazionale dare alle disposizioni di diritto interno, nel rispetto
dei limiti stabiliti alla sua discrezionalità dal suo ordinamento nazionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi
alle prescrizioni del diritto dell’Unione (
56
).
74.
Benché l’applicazione del diritto dell’Unione alla causa principale sia compito del giudice a quo (
57
), per poter fornire una soluzione utile alla sua seconda questione si deve, tuttavia, ancora rilevare brevemente quanto segue.
75.
In base alla ratio dell’art. 45 TFUE, consistente nel realizzare la libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori,
occorre evitare che un lavoratore, in occasione del suo trasferimento da una sede del suo datore di lavoro ad un’altra sede
dello stesso datore di lavoro, collocata in un altro Stato membro, perda i suoi eventuali diritti ad una pensione complementare
aziendale.
76.
Per raggiungere tale obiettivo l’art. 45 TFUE impone di tener conto, per quanto attiene al completamento dei periodi propedeutici,
della durata complessiva dell’occupazione del lavoratore alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro nelle sue sedi collocate
in Stati membri diversi. L’art. 45 TFUE vieta altresì di considerare, per quanto attiene al completamento dei periodi propedeutici,
il trasferimento di un lavoratore tra sedi di uno stesso datore di lavoro in Stati membri diversi alla stessa stregua di una
fuoriuscita volontaria dall’azienda, ancorché il lavoratore abbia consentito al trasferimento.
77.
Nel presente caso non risulta affatto esclusa la possibilità di interpretare ed applicare i periodi propedeutici di cui all’art. 7
del contratto collettivo previdenziale n. 3, in combinato disposto con l’art. 1, n. 1, prima frase, BetrAVG, in senso conforme
al diritto dell’Unione e in base alle esigenze della libera circolazione dei lavoratori. Sarebbe sufficiente fare riferimento,
come «periodo di servizio» del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], alla durata complessiva del suo rapporto
di lavoro a partire dal 1° luglio 1974 (
58
).
78.
Una siffatta considerazione unitaria del periodo di servizio del sig. [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1° luglio 1974 risulta assolutamente
plausibile se si tiene presente che il 10 marzo 1988 venne espressamente concordato tra le parti di considerare a tutti gli
effetti (in inglese: «for all purposes») come data di inizio del rapporto di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA]
il 1° luglio 1974.
79.
Vero è che per unanime valutazione delle parti del procedimento principale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere iscritto contemporaneamente
a più regimi pensionistici aziendali. Tuttavia, nel contesto qui rilevante non c’è affatto da temere un ingiustificato arricchimento
del lavoratore (a causa dell’acquisto di più diritti a una pensione complementare aziendale per il medesimo periodo), bensì,
al contrario, un suo ingiustificato pregiudizio (a causa della perdita di diritti a una pensione aziendale per un periodo
di quasi tre anni). Tale circostanza induce a tener conto, per quanto attiene al completamento di eventuali periodi propedeutici,
della durata complessiva del suo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA].
80.
Se, come data di inizio del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimento al 1° luglio 1974, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 2, del contratto collettivo previdenziale n. 3. Detta disposizione si
applica ai lavoratori «entrati in servizio alla [[OSCURATO:PERSONA]] prima del 1° gennaio 1978» (
59
).
81.
In tal caso, inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] può essere considerato, ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. b), secondo periodo, del
contratto collettivo previdenziale n. 3, come un lavoratore che, pur avendo «cessato» il rapporto di dipendenza con la [OSCURATO:PERSONA] prima del completamento dei periodi propedeutici legali di cui all’art. 1, n. 1, prima frase, BetrAVG, lo ha tuttavia
fatto «dopo la decorrenza di cinque anni di servizio» (
60
).
82.
Ciò comporterebbe che il sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. b), secondo periodo, del contratto collettivo previdenziale
n. 3, avrebbe diritto non solo alle prestazioni previdenziali che risultano dai suoi stessi contributi, ma anche a quelle
maturate sulla base dei contributi versati dal datore di lavoro fino al suo trasferimento in Francia. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], quindi,
per il periodo di servizio svolto in [OSCURATO:PERSONA] avrebbe un diritto pieno a pensione, per il quale verrebbero conteggiati sia
i suoi stessi contributi che quelli del suo datore di lavoro.
83.
Il fatto che nel 1991 la [OSCURATO:PERSONA] abbia risolto il suo contratto di assicurazione collettiva per la parte relativa
al sig. [OSCURATO:PERSONA] (
61
), è ai presenti fini irrilevante. Se del caso, la [OSCURATO:PERSONA] dovrà pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo corrispondente
alla sua pensione complementare aziendale per il periodo di servizio svolto in [OSCURATO:PERSONA].
84.
Qualora, contrariamente alle aspettative, non risultasse possibile un’interpretazione ed un’applicazione delle disposizioni
del contratto collettivo conformi al diritto dell’Unione, il giudice a quo dovrebbe allora disapplicare il contratto collettivo
previdenziale n. 3 nella parte in cui esso osta alla soddisfazione del diritto a pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo una consolidata
giurisprudenza, rispetto ai contratti collettivi è possibile invocare direttamente la libera circolazione dei lavoratori,
anche nel rapporto giuridico «orizzontale» tra soggetti privati (
62
).
4. Sulla questione della limitazione degli effetti della sentenza
85.
Per il caso in cui le questioni sollevate dall’Arbeidshof te Brussel siano risolte nei termini da me qui proposti, il governo
greco chiede una limitazione temporale degli effetti della sentenza.
86.
A tal proposito, occorre rilevare che l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione da parte della Corte si limita
a chiarire e precisare il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata
dal momento della sua entrata in vigore (
63
). Una limitazione temporale degli effetti delle sentenze pregiudiziali può, pertanto, venire in rilievo solo in casi assolutamente
eccezionali (
64
), e segnatamente solo qualora ciò sia imposto da esigenze imperative di certezza del diritto (
65
). Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, vale a dire
la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (
66
).
87.
Nessuno di tali criteri risulta soddisfatto nel presente caso.
88.
In relazione al criterio della buona fede, occorre rilevare che già da tempo le disposizioni dei contratti collettivi vengono
valutate sulla scorta delle norme del diritto dell’Unione (
67
). Le parti sociali nei diversi Stati membri non potevano, quindi, fare affidamento in buona fede sul fatto che la disciplina
dei periodi propedeutici, da loro concordata nei contratti collettivi, si collocasse in via generale al di fuori dell’ambito
di applicazione del diritto dell’Unione.
89.
Come inoltre ha rilevato il governo tedesco nell’udienza dinanzi alla Corte, in ogni caso il diritto del lavoro tedesco impone
comunque di tener conto dei periodi di servizio svolti presso sedi estere dello stesso datore di lavoro.
90.
Per quanto riguarda il criterio dei gravi inconvenienti, da parte di nessuno dei soggetti che hanno presentato osservazioni
alla Corte è stato sostenuto che la soluzione qui proposta possa porre in grave pericolo l’equilibrio finanziario dei regimi
pensionistici aziendali (
68
). Si tratta, peraltro, di un’ipotesi difficilmente immaginabile, giacché qui si tratta soltanto della conservazione di diritti
a pensione per i quali sono già stati versati i contributi da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro.
91.
Non ritengo pertanto necessaria alcuna limitazione temporale degli effetti della decisione pregiudiziale della Corte.
VI –
Conclusione
92.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dall’Arbeidshof te
Brussel come segue:
1) L’art. 48 TFUE non ha effetto diretto.
2) Se un lavoratore ha lavorato per lo stesso datore di lavoro presso più sedi in Stati membri diversi, e presso ogni sede era
iscritto al regime pensionistico aziendale ivi vigente, allora le disposizioni dei vari regimi pensionistici aziendali devono
essere interpretate ed applicate il più possibile in conformità con l’art. 45 TFUE. In particolare:
– in sede di calcolo dei periodi di servizio che un siffatto lavoratore deve aver svolto per il suo datore di lavoro per acquisire
un diritto a pensione definitivo nel regime pensionistico aziendale di volta in volta rilevante, si deve tener conto della
durata complessiva della sua attività presso tutte le sedi dello stesso datore di lavoro;
– il trasferimento di un siffatto lavoratore da una sede ad un’altra non può essere considerato alla stessa stregua di una fuoriuscita
volontaria dal regime pensionistico aziendale di volta in volta rilevante, ancorché il lavoratore abbia consentito a tale
trasferimento.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Sulla versione applicabile di tali disposizioni, v. infra (paragrafo 24 delle presenti conclusioni).
3
– BGBl. I, 1974, pag. 3610.
4
– Rilevante per il presente caso è il BetrAVG nella versione del 19 dicembre 1974, in vigore dal 22 dicembre 1974 al 31 dicembre
2001.
5
– Secondo quanto riferito dal governo tedesco, dal 2001 il periodo propedeutico può avere una durata massima di cinque anni.
L’art. 1b, n. 1, del BetrAVG dispone ora quanto segue: «il lavoratore, cui siano state promesse le prestazioni di un regime
pensionistico aziendale, conserva il diritto a tali prestazioni se il suo rapporto di lavoro termina prima della verificazione
dell’evento assicurato ma dopo il compimento del suo venticinquesimo anno, a condizione che a tale data la promessa di prestazioni
previdenziali abbia avuto una durata minima di cinque anni (diritto definitivo) (…)» (BGBl. I, 2001, pag. 1328, e BGBl. I,
2007, pag. 2838).
6
– In prosieguo anche «contratto collettivo previdenziale n. 3», o «contratto collettivo».
7
– Il testo originale in inglese di tale accordo dispone, per la parte qui rilevante, quanto segue: «(…) your employment with
[OSCURATO:PERSONA] for all purposes will count from 01.07.1974».
8
– Sembrerebbe più corretto fare riferimento al 30 settembre 1991 come data finale, dal momento che il sig. [OSCURATO:PERSONA], con
effetto dal 1° ottobre 1991, prestava già servizio presso la sede francese della [OSCURATO:PERSONA] (v., subito infra, paragrafo 16
delle presenti conclusioni).
9
– Il testo originale in inglese dell’accordo relativo a tale punto, che si rifà ad una proposta della [OSCURATO:PERSONA] del
19 ottobre 1988, dispone quanto segue: «We will effect a transfer from your present employment with [OSCURATO:PERSONA] at Brussels
which means that your conditions of employment will be those for [OSCURATO:PERSONA] having started with [OSCURATO:PERSONA] on 1
st
July 1974. (…) The exception to this will be the membership of the [OSCURATO:PERSONA] pension scheme in Germany. You will become
a member of this scheme after joining [OSCURATO:PERSONA] at Düsseldorf».
10
– Corte d’appello del lavoro di Bruxelles.
11
– V., ad esempio, sentenze 17 maggio 1990, causa C‑262/88, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1889); 6 ottobre 1993, causa C‑109/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4879); 28 settembre 1994, causa C‑200/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4389), nonché sentenza
9 ottobre 2001, causa C‑379/99, Menauer (Racc. pag. I‑7275).
12
– Sentenza 1° aprile 2008, causa C‑267/06, Maruko (Racc. pag. I‑1757); v. anche le conclusioni presentate il 15 luglio 2010
dall’avvocato generale Jääskinen nella causa C‑147/08, Römer (pendente dinanzi alla Corte).
13
– Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), destinato
ad essere sostituito dal regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, rettificato nella GU L 200, pag. 1).
14
– Il regolamento n. 1408/71 non è applicabile alle pensioni aziendali di vecchiaia; v. sentenza 24 settembre 1998, causa
C‑35/97, Commissione/Francia (Racc. I‑5325, punti 34 e 35).
15
– Sentenza 20 aprile 1999, causa C‑360/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1919, punto 30).
16
– Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori
subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46).
17
– Una proposta della Commissione del 20 ottobre 2005, rivolta a tale scopo, la quale mira in particolare a limitare la possibilità
di introdurre periodi propedeutici e ad assicurare la portabilità dei diritti a pensione complementare, finora non è stata
adottata [proposta di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei
diritti a pensione complementare, COM(2005) 507 def., nel frattempo modificata il 9 ottobre 2007; v. documento COM(2007) 603
def.].
18
– Ai sensi dell’art. 10, n. 1, della direttiva 98/49, il termine di trasposizione scadeva trentasei mesi dopo l’entrata in
vigore della direttiva. All’art. 11 della direttiva, è fissato, come data di entrata in vigore della stessa, il giorno della
sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
, avvenuta il 25 luglio 1998. Il termine di trasposizione è, quindi, scaduto il 25 luglio 2001.
19
– [OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 1973, causa 143/73, SOPAD (Racc. pag. 1433, punto 8); 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz-Meyer
(Racc. pag. I‑1049, punto 50), nonché sentenza 6 luglio 2010, causa C‑428/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6765, punto
66); nello stesso senso, da ultimo, sentenza 7 ottobre 2010, causa C‑162/09, Lassal (Racc. pag. I‑9217, punto 39).
20
– Nel periodo in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] lavorava in [OSCURATO:PERSONA] (dal 15 novembre 1988 al 1° ottobre 1991), per la libera circolazione
dei lavoratori vigevano gli artt. 48‑51 del Trattato CEE nella versione dell’Atto unico europeo.
21
– Anche nella sentenza 16 marzo 2010, causa C‑325/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2177), la Corte ha risolto le questioni
pregiudiziali, che le erano state sottoposte in relazione all’art. 39 CE, facendo riferimento all’art. 45 TFUE.
22
– V., in tal senso, sentenza 23 novembre 1989, causa C‑150/88, Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711 (Racc. pag. 3891,
punto 12, in combinato disposto con il punto 1).
23
– V. supra (paragrafi 22 e 23 delle presenti conclusioni).
24
– [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 1963, causa 26/62, van Gend & Loos (Racc. pag. 1, in particolare pag. 24), e 15 gennaio 1986, causa
44/84, Hurd (Racc. pag. 29, punto 47).
25
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 15 (punto 30), e 16 luglio 2009, causa C‑208/07, von Chamier‑Glisczinski (Racc. pag. I‑6095,
punto 64).
26
– L’art. 48 TFUE «investe il Consiglio del compito di instaurare un regime che consenta ai lavoratori di superare gli ostacoli
che possono loro derivare dalle norme nazionali adottate in materia di previdenza sociale» (sentenze 22 novembre 1995, causa
C‑443/93, Vougioukas, Racc. pag. I‑4033, punto 30; 16 dicembre 2004, causa C‑293/03, My, Racc. pag. I‑2013, punto 34, nonché
sentenza von Chamier‑Glisczinski, cit. alla nota 25, punto 64). In tale ambito l’«obiettivo principale» da perseguire consiste
nell’istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti (sentenza 12 ottobre 1978, causa
10/78, Belbouab, Racc. pag. 1915, punto 5).
27
– Che le legislazioni nazionali in materia di pensioni complementari aziendali possano essere valutate sulla scorta delle
disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori lo dimostra, ad esempio, la sentenza 15 giugno 2000, causa C‑302/98,
Sehrer (Racc. pag. I‑4585, in particolare punto 36).
28
– V. sul punto le mie considerazioni relative alla prima questione (paragrafi 27‑32 delle presenti conclusioni).
29
– La Corte, già in numerosi casi, si è occupata della questione della conformità al diritto dell’Unione di legislazioni nazionali
in materia di tutela minima dei lavoratori; v., ad esempio, in materia di orario di lavoro, sentenze 5 ottobre 2004, cause
riunite C‑397/01‑C‑403/01, Pfeiffer e a., (Racc. pag. I‑8835), e 12 ottobre 2004, causa C‑313/02, Wippel (Racc. pag. I‑9483),
nonché, in materia di congedo parentale, sentenza 14 aprile 2005, causa C‑519/03, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I‑3067).
In tutti questi casi sarebbe stato possibile inserire nel contratto di lavoro norme più favorevoli di quelle previste nella
legge nazionale. Ciò nondimeno, anche la tutela minima contenuta nella legge nazionale doveva essere conforme al diritto dell’Unione.
30
– [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch (Racc. pag. 1405, punti 16 e 17); 15 dicembre 1995, causa C‑415/93,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4921, punti 82‑84); 16 settembre 2004, causa C‑400/02, Merida (Racc. pag. I‑8471), nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 21 (punti 30 e 31).
31
– L’art. 7 del contratto collettivo previdenziale n. 3, in più punti fa riferimento al «completamento dei periodi propedeutici
legali» (v., supra, paragrafo 11 delle presenti conclusioni).
32
– Sulla definizione di discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, v., ad esempio, sentenze 18 luglio 2007, causa
C‑212/05, Hartmann (Racc. pag. I‑6303, punto 30), e 13 aprile 2010, causa C‑73/08, Bressol e a. e Chaverot e a. («Bressol»)
(Racc. pag. I‑2735, punto 41).
33
– [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 2000, causa C‑190/98, Graf (Racc. pag. I‑493, punto 18); 29 aprile 2004, causa C‑387/01, Weigel (Racc. pag. I‑4981,
punti 50 e 51); 15 settembre 2005, causa C‑464/02, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑7929, punto 45), nonché sentenza 10
settembre 2009, causa C‑269/07, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7811, punto 107).
34
– [OSCURATO:PERSONA] 31 marzo 1993, causa C‑19/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1663, punto 32); 30 gennaio 2007, causa C‑150/04, Commissione/Danimarca
(Racc. pag. I‑1163, punto 46, in combinato disposto con i punti 35 e 45), nonché sentenza 1° aprile 2008, causa C‑212/06,
Gouvernement de la Communauté française e Gouvernement wallon («Assicurazione fiamminga contro la mancanza di autonomia»)
(Racc. pag. I‑1683, punto 45).
35
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 30 (punto 94); causa C-464/02, Commissione/Danimarca, cit. alla nota 33 (punto 34); Assicurazione
fiamminga contro la mancanza di autonomia, cit. alla nota 34 (punto 44), nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 21
(punto 33).
36
– [OSCURATO:PERSONA] 26 gennaio 1999, causa C‑18/95, Terhoeve (Racc. pag. I‑345, punto 26), e Assicurazione fiamminga contro la mancanza
di autonomia, cit. alla nota 34 (punti 33‑38).
37
– In tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 30 (punto 96); causa C‑464/02, Commissione/Danimarca cit. alla nota 33 (punto 35);
Assicurazione fiamminga contro la mancanza di autonomia, cit. alla nota 34 (punti 44 alla fine, e 48), nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 21 (punto 34).
38
– [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 2000, causa C‑190/98, Graf (Racc. pag. I‑493, punto 25), e Assicurazione fiamminga contro la mancanza
di autonomia, cit. alla nota 34 (punto 51).
39
– Nel procedimento dinanzi alla Corte non è stato chiarito se al sig. [OSCURATO:PERSONA] siano stati effettivamente restituiti i contributi,
versati dal lavoratore dal 1988 al 1991.
40
– Dall’allegato 9 della memoria della [OSCURATO:PERSONA] risulta che essa ha risolto il suo contratto di assicurazione collettiva
con la [OSCURATO:PERSONA] AG nel novembre 1991 per la parte relativa al sig. [OSCURATO:PERSONA].
41
– V., ad esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA], (cit. alla nota 30), e [OSCURATO:PERSONA], (cit. alla nota 21), in cui le regole delle
rispettive società calcistiche in materia di trasferimento dei calciatori ad altre società si applicavano indistintamente
al trasferimento interno e a quello transfrontaliero. Analogamente – in materia di libertà di stabilimento – sentenza 19 maggio
2009, cause riunite C‑171/07 e C‑172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a. (Racc. pag. I‑4171), che riguardava il divieto
tedesco per i non farmacisti di essere proprietari di una farmacia, il quale si applica sia alle imprese nazionali che a quelle
estere che intendono gestire una farmacia in [OSCURATO:PERSONA].
42
– V. art. 1 del contratto collettivo previdenziale n. 3, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto alla Corte come allegato
7 della sua memoria.
43
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 34 (punto 32), e Assicurazione fiamminga contro la mancanza di autonomia, cit. alla nota 34
(punto 48 alla fine, e punto 55); nello stesso senso – in materia di libertà di stabilimento – sentenza Apothekerkammer des
Saarlandes e a., cit. alla nota 41 (punto 22).
44
– Similmente la Corte, nel caso Assicurazione fiamminga contro la mancanza di autonomia (sentenza cit. alla nota 34, punto
48), ha qualificato come ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori il fatto che questi, per effetto di disposizioni
nazionali in materia di previdenza sociale, «si trovino nella situazione di subire la perdita del beneficio dell’assicurazione
contro la mancanza di autonomia, ovvero una limitazione della scelta del luogo di trasferimento della loro residenza».
45
– Nello stesso senso, sentenza Assicurazione fiamminga contro la mancanza di autonomia, cit. alla nota 34 (punto 53).
46
– In materia di legislazione previdenziale, v. sentenze 19 marzo 2002, cause riunite C‑393/99 e C‑394/99, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑2829,
punto 51); 9 marzo 2006, causa C‑493/04, Piatkowski (Racc. pag. I‑2369, punto 34); 1° ottobre 2009, causa C‑3/08, Leyman (Racc. pag. I‑9085,
punto 45), 15 giugno 2010, causa C‑211/08, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑5267, punto 61) e 14 ottobre 2010, causa C‑345/09,
[OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I‑9879, punto 100).
47
– In tal senso, sentenze 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149, punto 13); 7 marzo 1991, causa C‑10/90,
Masgio (Racc. pag. I‑1119, punto 18); 11 settembre 2008, causa C‑228/07, Petersen (Racc. pag. I‑6989, punto 43), nonché sentenza
Leyman, cit. alla nota 46 (punto 41).
48
– [OSCURATO:PERSONA] (punto 51 alla fine), Piatkowski (punto 34 alla fine), Leyman (punto 45 alla fine) e [OSCURATO:PERSONA] e a., (punto
101), tutte cit. alla nota 46.
49
– Sentenza cit. alla nota 38.
50
– Sentenza Graf, cit. alla nota 38 (punto 24).
51
– Nello stesso senso, sentenza Assicurazione fiamminga contro la mancanza di autonomia, cit. alla nota 34 (punto 51).
52
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 34 (punto 32); [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 30 (punto 104); Assicurazione fiamminga contro la
mancanza di autonomia, cit. alla nota 34 (punto 55), nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 21 (punto 38).
53
– Che un datore di lavoro possa ricompensare, adottando determinate misure, la fedeltà all’azienda dei suoi lavoratori, la
Corte lo ha riconosciuto ad esempio nelle sentenze 21 ottobre 1999, causa C‑333/97, Lewen (Racc. pag. I‑7243, punto 28), e
10 marzo 2005, causa C‑196/02, Nikoloudi (Racc. pag. I‑1789, punto 63). Che anche l’onere amministrativo richiesto per il
calcolo di prestazioni previdenziali possa assumere un certo rilievo, la Corte lo ha riconosciuto, ad esempio, in relazione
all’art. 51 del regolamento n. 1408/71: v. sentenze 2 febbraio 1982, causa 7/81, Sinatra (Racc. pag. 137, punto 9), e 21 marzo
1990, causa C‑85/89, Ravida (Racc. pag. I‑1063, punto 20).
54
– La promessa di prestazioni previdenziali per il sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del contratto collettivo previdenziale n. 3 era
divenuta efficace solo con la sua entrata in servizio a Düsseldorf il 15 novembre 1988. Conseguentemente, tale promessa, all’epoca
del suo trasferimento in Francia, risaliva a meno di tre anni addietro. Parimenti, la sua anzianità di servizio presso la
sede di Düsseldorf all’epoca del suo trasferimento in Francia ammontava a meno di tre anni. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non
avrebbe completato né il periodo propedeutico di cui al primo trattino, né quello di cui al secondo trattino dell’art. 1,
n. 1, prima frase, del BetrAVG, cui fa riferimento l’art. 7, n. 1, del contratto collettivo previdenziale n. 3.
55
– V., in proposito, l’accordo concluso il 10 marzo 1988 tra le parti della causa principale (supra, paragrafo 13 delle presenti
conclusioni).
56
– [OSCURATO:PERSONA] 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy e a. (Racc. pag. 673, punto 11); 26 settembre 2000, causa C‑262/97, Engelbrecht
(Racc. pag. I‑7321, punto 39), nonché sentenza 11 gennaio 2007, causa C‑208/05, ITC (Racc. pag. I‑181, punto 68).
57
– Giurisprudenza costante; v., ad esempio, sentenze 15 luglio 1964, causa 100/63, Van der Veen (Racc. pag. 1215, in particolare
pag. 1230), e 10 luglio 2008, causa C‑54/07, Feryn (Racc. pag. I‑5187, punto 19).
58
– Come ha riferito il governo tedesco nell’udienza dinanzi alla Corte, una considerazione unitaria del rapporto di lavoro
sarebbe addirittura imposta dal diritto tedesco del lavoro così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte suprema
tedesca.
59
– Durante l’udienza dinanzi alla Corte la rappresentante processuale della [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente ammesso, rispondendo
ad una domanda sul punto, che l’art. 7, n. 2, del contratto collettivo previdenziale n. 3 può essere applicato al sig. [OSCURATO:PERSONA].
60
– A rigore, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai cessato il rapporto di dipendenza con la [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche il suo
trasferimento in Francia del 1991 è avvenuto su incarico della [OSCURATO:PERSONA], ed il suo rapporto di lavoro, in corso con
la [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 1974, è proseguito.
61
– Ciò risulta da una lettera della [OSCURATO:PERSONA] AG che la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto alla Corte come allegato
9 alla propria memoria.
62
– V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], (cit. alla nota 30), e [OSCURATO:PERSONA], (cit. alla nota 21), entrambe concernenti
gli effetti di contratti collettivi su rapporti individuali di lavoro con singole società calcistiche quali datrici di lavoro;
nello stesso senso, sentenza Walrave e Koch, cit. alla nota 30 (punti 17 e 31‑34). Nelle sentenze 6 giugno 2000, causa C‑281/98,
Angonese (Racc. pag. I‑4139, punti 30‑36), e 17 luglio 2008, causa C‑94/07, Raccanelli (Racc. pag. I‑5939, punti 41‑48) la
Corte si è spinta anche oltre, attribuendo alla libera circolazione dei lavoratori – quanto meno al divieto di discriminazioni
in essa implicito – effetti diretti in relazione a rapporti di lavoro di diritto privato, indipendentemente dalla sussistenza
di disposizioni di contratti collettivi.
63
– [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 1980, causa 61/79, [OSCURATO:PERSONA] italiana (Racc. pag. 1205, punto 16); [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 30 (punto 141);
15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar (Racc. pag. I‑2119, punto 66), e Bressol (citata alla nota 32, punto 90).
64
– [OSCURATO:PERSONA] italiana, cit. alla nota 63 (punto 17); [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 30 (punto 142), nonché sentenza Bressol,
cit. alla nota 32 (punto 91).
65
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 11 (punto 44); Bidar, cit. alla nota 63 (punto 67), nonché sentenza Bressol, cit. alla
nota 32 (punto 91); nello stesso senso, sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑333/07, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10807, punto
122).
66
– [OSCURATO:PERSONA] 10 gennaio 2006, causa C‑402/03, Skov e Bilka (Racc. pag. I‑199, punto 51); 3 giugno 2010, causa C‑2/09, Kalinchev
(Racc. pag. I‑4939, punto 50), nonché sentenza Bressol, cit. alla nota 32 (punto 91).
67
– V. sentenza Walrave e Koch, cit. alla nota 30 (punto 17), fondamentale in proposito.
68
– Su questo criterio, v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 11 (punto 44); in senso analogo, già in precedenza, sentenza 8 aprile
1976, causa 43/75, Defrenne (Racc. pag. 455, punto 70).