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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10343/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MOLFETTA avverso la sentenza del 27/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, irnpugna la sentenza in data 27/04/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 11/06/2020 del G.u.p. del Tribunale di Trani, che lo aveva condannato per i delitti di ricettazione e di illegittima detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

Deduce:

1.1. "Erronea applicazione dell'art. 163, comma 3, cocl.pen.

Mancanza di motivazione sulla richiesta delle circostanze attenuanti generiche".

Il ricorrente premette che in sede di appello aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli esposti al n. 13 e al n. 14 del gravame.1.1.1.

Precisa che la prima doglianza (esposta al n. 13 dell'atto di appello) riguardava la sospensione condizionale della pena e con essa si rimarcava l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado, che concedeva I beneficio solo in relazione alla pena detentiva, pur essendo l'imputato infraventunenne e condannato a due anni di reclusione, così che -diversamente da quanto sostenuto dal G.u.p.- la pena poteva essere sospesa anche in relazione alla pena pecuniaria.

1.1.2. Evidenzia, poi, che con la seconda doglianza osservava come le circostanze attenuanti generiche fossero state immotivatamente negate, ancorché riconosciute a tutti gli imputati e nonostante Allegretta fosse il più giovane e rispondesse di una sola imputazione, meno grave rispetto a quelle altrui. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

A tale riguardo va rilevato che l'imputato (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), all'epoca del fatto (commesso in data 03/06/2019) non aveva ancora compiuto 21 anni di età, per come correttamente evidenziato dal ricorrente.

Nel caso in esame, quindi, trova applicazione l'art. 163, comma terzo, cod.pen., che così dispone: «Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa delira libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi».

La Corte di appello non ha esteso il beneficio anche alla pena pecuniaria sul solo presupposto dell'entità della pena detentiva, già pari a due anni, in ciò incorrendo nel vizio di violazione di legge, non avendo tenuto conto che l'età di Allegretta avrebbe consentito di travalicare tale misura, in quanto anche con il ragguaglio della pena pecuniaria risulta complessivamente inferiore ai limiti previsti dall'art. 163, comma terzo, cod.pen., così come riportato.

La sentenza va, dunque, annullata sul punto.

L'annullamento può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

L), cod.proc.pen., atteso che il favorevole giudizio prognostico effettuato dal giudice di merito consente il riconoscimento del beneficio anche per la pena pecuniaria, senza che sia necessario ricorrere a ulteriori accertamenti o valutazioni in fatto.

1.2. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché aspira al raggiungimento di un obiettivo già raggiunto all'esito del giudizio di primo grado, visto che il Tribunale, alla pagina 87 della sentenza, ha spiegato che riconosceva tali attenuanti a tutti gli imputati -con giudizio di equivalenza- in ragione della scelta processuale, che ha consentito la rapida definizione del procedimento.

In coerenza con tale decisione, la Corte di appello ha correttamente motivato solo in ordine alla conferma del giudizio di equivalenza e non anche alla -assunta- negazione delle circostanze ex art. 62-bis cod.pen..

Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Da ciò l'inammissibilità della censura relativa alle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che riconosce anche quanto alla pena pecuniaria.

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MOLFETTA avverso la sentenza del 27/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, irnpugna la sentenza in data 27/04/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 11/06/2020 del G.u.p. del Tribunale di Trani, che lo aveva condannato per i delitti di ricettazione e di illegittima detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 163, comma 3, cocl.pen. Mancanza di motivazione sulla richiesta delle circostanze attenuanti generiche". Il ricorrente premette che in sede di appello aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli esposti al n. 13 e al n. 14 del gravame.1.1.1. Precisa che la prima doglianza (esposta al n. 13 dell'atto di appello) riguardava la sospensione condizionale della pena e con essa si rimarcava l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado, che concedeva I beneficio solo in relazione alla pena detentiva, pur essendo l'imputato infraventunenne e condannato a due anni di reclusione, così che -diversamente da quanto sostenuto dal G.u.p.- la pena poteva essere sospesa anche in relazione alla pena pecuniaria. 1.1.2. Evidenzia, poi, che con la seconda doglianza osservava come le circostanze attenuanti generiche fossero state immotivatamente negate, ancorché riconosciute a tutti gli imputati e nonostante Allegretta fosse il più giovane e rispondesse di una sola imputazione, meno grave rispetto a quelle altrui. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. A tale riguardo va rilevato che l'imputato (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), all'epoca del fatto (commesso in data 03/06/2019) non aveva ancora compiuto 21 anni di età, per come correttamente evidenziato dal ricorrente. Nel caso in esame, quindi, trova applicazione l'art. 163, comma terzo, cod.pen., che così dispone: «Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa delira libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi». La Corte di appello non ha esteso il beneficio anche alla pena pecuniaria sul solo presupposto dell'entità della pena detentiva, già pari a due anni, in ciò incorrendo nel vizio di violazione di legge, non avendo tenuto conto che l'età di Allegretta avrebbe consentito di travalicare tale misura, in quanto anche con il ragguaglio della pena pecuniaria risulta complessivamente inferiore ai limiti previsti dall'art. 163, comma terzo, cod.pen., così come riportato. La sentenza va, dunque, annullata sul punto. L'annullamento può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. L), cod.proc.pen., atteso che il favorevole giudizio prognostico effettuato dal giudice di merito consente il riconoscimento del beneficio anche per la pena pecuniaria, senza che sia necessario ricorrere a ulteriori accertamenti o valutazioni in fatto. 1.2. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché aspira al raggiungimento di un obiettivo già raggiunto all'esito del giudizio di primo grado, visto che il Tribunale, alla pagina 87 della sentenza, ha spiegato che riconosceva tali attenuanti a tutti gli imputati -con giudizio di equivalenza- in ragione della scelta processuale, che ha consentito la rapida definizione del procedimento. In coerenza con tale decisione, la Corte di appello ha correttamente motivato solo in ordine alla conferma del giudizio di equivalenza e non anche alla -assunta- negazione delle circostanze ex art. 62-bis cod.pen.. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Da ciò l'inammissibilità della censura relativa alle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che riconosce anche quanto alla pena pecuniaria. Dichiara in
Sentenza Cassazione n. 10343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris