CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prova del preordinato proposito di non adempiere.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 132, 133 e 62‑bis cod. pen., con riferimento al diniego delle attenuantigeneriche, alla ritenuta recidiva e alla determinazione del trattamentosanzionatorio.Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe confermato la recidiva senzaadeguata motivazione in ordine alla sua incidenza sulla colpevolezza e pericolositàsociale, in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità e dalla Cortecostituzionale che escludono automatismi, nonché che la motivazione sulla penasi fonderebbe su formule stereotipate, senza effettiva applicazione dei criteri di cuiagli artt. 132 e 133 cod. pen.Si censura, infine, il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod.pen. per difetto di adeguata valutazione degli elementi favorevoli, deducendosi lanatura apparente o illogica della motivazione sul trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamenteinfondati o non consentiti.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazione dilegge per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza econseguente lesione del diritto di difesa, anche sotto il profilo della lesione deiprincipi affermati dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di prevedibilitàdell’accusa, è manifestamente infondato.2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, per aversi mutamentodel fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dellafattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge,sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturiscaun reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta adaccertare la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non vaesaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra il capo diimputazione e la decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, siavenuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; Sez.3, n. 24932 del 10/2/2023, Gargano, Rv. 284846-04; Sez. 2, n. 17565 del15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016,Addio, Rv. 265946-01).In tale prospettiva, è stato affermato che non viola il principio dicorrelazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna con la quale il giudice,nel prendere in esame e valutare la condotta dell'imputato di non avere, in modopreordinato, adempiuto l'obbligazione contratta, qualifica l'originaria imputazionedi insolvenza fraudolenta come truffa, perché la condotta tenuta dall'agente inentrambi i reati consiste in un comportamento fraudolento tale da ingenerareerrore nella vittima (Sez. 2, n. 29507 del 16/06/2015, Filice, Rv. 264151 – 01).2.2. Nel caso in esame, nel giudizio di primo grado, era emerso che laA.G.M. Trasporti soc. coop., che risultava documentalmente acquirente del bene,non versava in stato di insolvenza all’epoca dei fatti, essendo stata posta inliquidazione giudiziale a distanza di quattro anni dall’illecito, ed emergendo giàdalla querela presentata dalla persona offesa che l’assegno con il quale vennepagato il bene fu respinto non già per carenza di fondi ma per difformità dellafirma di traenza.Dunque, fermo restando il nucleo essenziale della condotta contestataall’imputato, costituito dalla condotta fraudolenta tale da ingenerare errore nellavittima, difettava l’elemento costitutivo essenziale del delitto di cui all’art. 641 cod.pen. originariamente contestato, ovvero la dissimulazione dello stato diinsolvenza, che è l’elemento che vale a distinguere tale delitto da quello di truffa(Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Scarlini, Rv. 282174 – 01; Sez. 7, n. 16723 del13/01/2015, Caroli, Rv. 263360 – 01).La Corte di appello ha correttamente escluso la violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, osservando che la diversa qualificazione dellacondotta - da insolvenza fraudolenta a truffa - non aveva inciso sul nucleoessenziale dell’accusa, costituito dal comportamento fraudolento dell’imputato taleda ingenerare errore nella vittima, e non si era trattato di un epilogo decisorio asorpresa ma di uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile,conseguente agli esiti dell'istruttoria dibattimentale.Peraltro, come sottolineato dalla Corte di appello, l’imputato aveva potutodifendersi nel dibattimento, dove però non aveva fornito una versione alternativadel fatto né aveva proceduto al controesame della querelante.Non si è quindi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché il nucleocentrale della contestazione - ossia l’artificiosità della condotta dell’imputato e ilnesso di causalità con l’illecita locupletazione - è rimasto immutato ed è statooggetto di pieno contraddittorio.2.3. Per quanto riguarda gli invocati principi affermati dalla giurisprudenzadella Corte EDU in tema di prevedibilità dell’accusa, si osserva che, in linea diprincipio, l’art. 6 § 3, lett. a), CEDU assicura all’imputato non soltanto il diritto adessere informato degli elementi fattuali posti a fondamento della pretesa punitivama altresì della relativa qualificazione giuridica, con la conseguenza che lacompiuta e puntuale informazione in ordine ad entrambi tali profili costituiscepresupposto imprescindibile ai fini della garanzia dell’equo processo (Corte EDU,Grande Camera, 25/03/1999, Pélissier e Sassi c. Francia, § 51-53).In tale prospettiva sistematica, la Corte di Strasburgo ha ulteriormentechiarito che le garanzie sancite dall’art. 6 § 3, lett. a) e b), CEDU devono essereinterpretate in modo coordinato, dovendosi il diritto all’informazione sulla naturae sui motivi dell’accusa porre in stretta correlazione con quello, parimentifondamentale, di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per approntareefficacemente la difesa (Corte EDU, Grande Camera, Pélissier e Sassi c. Francia,cit. § 54; Corte EDU, 21/02/2022, Sipavičius c. Lituania, § 28).È tuttavia principio parimenti consolidato quello secondo cui le disposizionidell’art. 6 § 3, lett. a), CEDU non prescrivono specifiche modalità formali in ordineagli strumenti mediante i quali l’imputato debba essere reso edottodell’imputazione; rileva, piuttosto, che, anche in difetto di una formalenotificazione della imputazione diversamente qualificata, egli sia stato comunqueposto nelle condizioni di acquisire una conoscenza adeguata e tempestiva dellastessa, così da potere utilmente esercitare le proprie prerogative difensive (CorteEDU, Grande Camera, Pélissier e Sassi c. Francia, cit. § 53; Corte EDU,22/02/2018, Drassich c. Italia n. 2, § 70).Ne consegue che la riqualificazione giuridica del fatto nel corso delprocedimento non è, in sé, preclusa, purché sia garantita all’imputato una concretaed effettiva possibilità di interloquire sulla nuova imputazione, in termini tali daassicurare l’effettività del contraddittorio e la pienezza del diritto di difesa (CorteEDU, Grande Camera, Pélissier e Sassi c. Francia, cit. § 62; Corte EDU,25/01/2011, Block c. Ungheria, § 24; Corte EDU, 08/10/2013, Haxhia c. Albania,§§ 137-138; Corte EDU, 26/06/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Portogallo, § 198).Coerentemente, è stata esclusa la violazione dell’art. 6 § 3, lett. a), CEDUquando, pur in assenza di un formale atto di contestazione dell’imputazione comeriqualificata, l’imputato abbia avuto, nel successivo grado di giudizio, la possibilitàdi articolare compiutamente le proprie difese in ordine alla nuova qualificazione edi contestare la decisione su tutti gli aspetti rilevanti, in fatto ed in diritto (CorteEDU, 01/03/2001, Dallos c. Ungheria, §§ 49-52; Corte EDU, 21/02/2022,Sipavičius c. Lituania, §§ 30-33; Corte EDU, 09/12/2010, Zhupnik c. Ucraina, §§39-43; Corte EDU, 20/04/2006, I.H. e altri c. Austria, §§ 36-38; Corte EDU,07/11/2019, Gelenidze c. Georgia, § 30; Corte EDU, 08/10/2013, Mulosmani c.Albania, § 132).Diversamente, la violazione delle garanzie convenzionali è stata ravvisatanei casi in cui la riqualificazione giuridica sia stata operata per la prima voltadinanzi all’organo giurisdizionale di ultima istanza e senza che l’imputato abbiapotuto previamente interloquire in contraddittorio sulla nuova contestazione(Corte EDU, 07/01/2010, Penev c. Bulgaria, §§ 33-41; Corte EDU, 24/07/2012,D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, §§ 76-84; Corte EDU, 11/12/2007, Drassich c. Italia,§ 36).Inoltre, la Corte EDU ha escluso la sussistenza della violazione allorché glielementi costitutivi del reato originariamente contestato risultino integralmentericompresi in quelli della fattispecie riqualificata, ritenendosi, in tal caso, chel’imputato abbia già fruito di un’effettiva possibilità di difesa; in tale evenienza,l’informazione circa la nuova qualificazione del fatto resa contestualmente allapronuncia della sentenza non si pone in contrasto con le garanzie dell’art. 6 CEDU(Corte EDU, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Leka c. Albania, § 66; Corte EDU, 24/10/1996, DeSalvador Torres c. Spagna, §§ 30-33; Corte EDU, 18/02/2020, Marilena-CarmenPopa c. Romania, §§ 36-49).Infine, è stata altresì esclusa la violazione del principio del contraddittorionei casi in cui l’imputato non abbia in alcun modo contestato l’accertamento deifatti operato dai giudici di merito, né abbia sollecitato la riapertura dell’istruttoriaal fine di acquisire elementi a discarico, limitandosi a prospettare in sede dilegittimità questioni diverse, non idonee a fondare un obbligo di regressione delprocedimento al giudice di merito (Corte EDU, 22/02/2018, Drassich c. Italia n. 2,§ 73).2.4. Nel caso in esame, la riqualificazione giuridica del fatto è stata operatagià con la sentenza di primo grado, all’esito dell’istruttoria dibattimentale svoltasinel pieno contraddittorio tra le parti e l’imputato ha beneficiato di una concreta edeffettiva possibilità di difesa nel giudizio di appello.A fronte di ciò, egli non ha attivato le facoltà difensive, avendo rinunciatoal controesame della testimone a carico nel giudizio di primo grado e non avendosollecitato la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire elementia discarico, limitandosi a prospettare in sede di legittimità la questione delmancato rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza.Deve, pertanto, escludersi qualsiasi incidenza pregiudizievole dellariqualificazione sulle prerogative difensive, essendo stata pienamente assicuratala possibilità di interloquire sulla nuova qualificazione del fatto, con conseguenteinsussistenza di violazioni dei principi elaborati dalla Corte EDU in tema dicontraddittorio e prevedibilità dell’accusa.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce una violazione dilegge in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del delitto di truffa e, in via subordinata, anche di quello di insolvenzafraudolenta, non supera il vaglio di ammissibilità.In proposito va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questaCorte, in sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944- 01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369-01).Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenereuna ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelliadottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente davizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.4.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha ritenuto integrata la condottatipica del diritto di truffa, nella specifica declinazione della c.d. truffa contrattuale,essendo emerso che la consegna del lubrificante veniva ottenuta dall'imputatoricorrendo ad un articolato raggiro in danno del fornitore, consistito nel dichiararedi agire su incarico di un cliente di fiducia di quest'ultimo, presentandosi nelcontempo quale autista della cooperativa di trasporto cui era solito rivolgersi dettocliente, in tal modo assicurando la serietà dell'affare, per poi consegnare inpagamento un assegno apparentemente emesso dalla A.G.M. Trasporti soc. coop.,risultato poi non incassabile per non conformità della firma di traenza.Ne conseguiva che la persona offesa era stata indotta a determinarsi allastipula del contratto – che, in difetto dell’inganno, non avrebbe altrimenti concluso– nella erronea convinzione della serietà dell’affare rispetto alla quale l’imputatoforniva rassicurazioni, per poi consegnare un assegno risultato non pagabile perdifformità della firma di traenza.Il motivo di ricorso risulta sostanzialmente orientato a sollecitare unarivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniato sulpresupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modorichiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte dellalinearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la motivazione dellasentenza impugnata.4. È manifestamente infondato il terzo motivo, con il quale si censura sottoil duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione il diniego dellecircostanze attenuanti generiche, la ritenuta recidiva e la determinazione deltrattamento sanzionatorio.4.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ladiscrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione dellasentenza che ne dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciatidall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosiperciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali ilgenerico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6,Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito farricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua","pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto daiminimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata resiste allecensure formulate, avendo la Corte territoriale dato puntualmente conto, conargomentazione né illogica né apparente, delle ragioni poste a fondamento delladeterminazione del trattamento sanzionatorio.In particolare, la pena applicata — pari ad un anno di reclusione ed euro 300di multa, e dunque prossima al minimo edittale — è stata ritenuta congrua inrelazione alle modalità della condotta, connotata da un’articolata e preordinatafalsificato.A tali elementi si affiancano l’intensità del dolo, desunta altresì dalcomportamento successivo dell’imputato, resosi irreperibile, nonché la rilevanteentità del danno cagionato, superiore a euro 3.000. La Corte di appello ha, inoltre,valorizzato i precedenti penali dell’imputato, ritenuti indicativi di una maggiorecapacità a delinquere.Ne consegue che la motivazione si sottrae alle censure prospettate, risultandopienamente conforme ai principi di diritto elaborati da questa Corte.4.2. Per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche exart. 62‑bis cod. pen. va ribadito che si tratta di un giudizio di fatto rimesso algiudice di merito, il quale può legittimamente negarne il riconoscimento sulla basedelle sole ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specificoapprezzamento di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria,potendo a tal fine valorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — ancheuno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reoovvero alle modalità e all’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen.,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.242419‑01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163‑01; Sez. 6, n.34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244‑01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489‑01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, avendo confermato il diniego delle attenuanti generiche sulla basedell’assenza di elementi favorevoli suscettibili di positiva valutazione, neppurespecificamente allegati dalla difesa. Ne consegue che la motivazione si sottrae allecensure proposte, risultando pienamente conforme ai canoni di adeguatezza,logicità e coerenza richiesti in sede di legittimità.4.3. Quanto, infine, all’applicazione della recidiva facoltativa, lagiurisprudenza di legittimità afferma che è richiesta al giudice una specificamotivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre ilmero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazionedell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, iltipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensivitàdelle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventualeoccasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reoe del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv.251690-01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274782 – 01; Sez. 6, n.16244 del 27/02/2013, Rv. 256183-01).Nel caso in esame, nel motivare la conferma dell'applicazione della recidiva,la Corte di appello ha fatto puntuale applicazione di tali principi, valorizzando, conargomentazione coerente e priva di vizi logico‑giuridici, la significativa consistenzae qualità dei precedenti penali dell’imputato, ritenuti espressivi di una stabileinclinazione alla commissione di reati connotati da modalità fraudolente. Talevalutazione è stata correttamente posta in relazione con il fatto per cui si procede,evidenziando come la reiterazione dell’illecito sia sintomatica di una più intensacapacità a delinquere.5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]