CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2020
Cassazione n. 36250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2452-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]', DELI -1 [OSCURATO:PERSONA] in 111,E , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in RONIA, N1A [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato) LE110 MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati .1NTONINO SGRO1, I',NIANIJI-ThE [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'Al DISIO, [OSCURATO:PERSONA] 'MI; - ricorrente - contro 11 1 ;IC:1( )NI 13. \RBAR.\, domiciliata presso la cancelleria della coRmDI C \ssAzioNv, \//\ (\A'ouR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato) PASQL:A1,1', PIRTICARO; -COnttOrkattente- avverso la sentenza n. 112/2020 della coRTE D'AppEno di PISUGIA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CA1 \l1( )[OSCURATO:PERSONA] che: la Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 112/2020, ha accolto solo in relazione alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva della S.C.C.1. s.p.a, l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo preteso dall'Istituto in ragione dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata dell'[OSCURATO:PERSONA], iscritta all'ordine degli avvocati e non alla Cassa forense, accogliendo i ricorsi riuniti (accertamento negativo ed opposizione ad avviso di addebito) relativi alla pretesa iscrizione della stessa per l'attività di avvocata espletata nell'anno 2009; la Corte d'appello) ha confermato, per quanto qui interessa, il giudizio di estinzione per prescrizione della pretesa in ragione del fatto che la richiesta contenuta nella missiva del 1° luglio 2015 era intervenuta oltre il quinquennio decorrente dal 16 giugno 2010 data di scadenza del termine di pagamento non soggetta al regime degli studi di settore; per la Corte, poi, non ricorreva l'ipotesi di sospensione del termine per dolo ex art. 2948, n.8. c.c. in ragione dell'omessa compilazione del quadro RR; avverso tale sentenza, ricorre l'INPS con un motivo, relativo alla violazione degli arti. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d. 1. 6 luglio 2011 n. 98 conv. in 1. n. 111 del 2011; deduce il ricorrente la violazione delle Lt [Zie. 2021 n. 02452 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- citate disposizioni di legge in relazione alla mancata considerazione del dolo insito nella omessa compilazione del quadro RR; resiste con controricorso l'avvocata Felicioni che ha depositato successiva memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONS11)11Z.VR) che: il motivo va accolto) anche se per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente; questa Corte di cassazione ha più volte affermato (tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) che l'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; inoltre, ai fini dell'operatività della causa di sospensione di cui all'art.2941 c.c., n. 8, è necessario che "sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha espressamente escluso che la non C( mpleta compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, integrasse una condotta di doloso occultamento del debito; l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (v. Cass. n. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non Ric. 2021 n. 02452 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- ritualmente censurato dall'Istituto. Il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 c.p.c., n.5, il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.LL. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); i rilievi dell'INPS si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un "automatismo) (...) tra la mancata compilazione del quadro KR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" che clesta Corte ha, in più occasioni, escluso (v. in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, che questa Corte deve comunque individuare essendo stata impugnata la sentenza riguardo alla ritenuta decorrenza della prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); del pari, va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal RAU,. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono) "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.I,gs. n. 241 del Ric. 2021 n. 02452 sez. ML ud. 29-09-2022 -4- 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale eludo previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.NI. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai. titolari di posizione assicurativa che si trovino) nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021) chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le cluali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto) coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n.10273 cit.); nel caso in esame, viene in considerazione tale D.P.C.NI. con scadenza del termine di pagamento al 6 luglio 2010, per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del 14.6.2010), senza alcuna maggiorazione; ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come Ric. 2021 n. 02452 sez. ML - ud. 29-09-2022 -5- nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.I,gs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5); consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010 e, conseguentemente, giudicato tardiva la richiesta di pagamento dell'Istituto inoltrata alla professionista il 1° luglio 2011; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del citato D.P.(2.M., art. 1, comma 1, lett. a); in conclusione, sulla base delle esposte considerazioni, va accolto il motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2010 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei C( ntributi richiesti per l'anno 2009 ed esaminerà la fattispecie anche per gli aspetti rimasti assorbiti nei precedenti gradi di giudizio; infatti, la controricorrente pone la questione della insussistenza del credito INPS in ragione della iscrizione retroattiva presso Cassa l'omise per l'anno 2009 e dichiara di averla già prospettata in primo grado; al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizi() di legittimità. P.Q.'M. 1,a Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il PresidOte .1Iar