CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11038/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Dello Stato-ricorrente e intimato al ricorso incidentale-controAgenzia delle entrate riscossione- Intimata -e contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.5675/2022 depositata il 06/12/2023.Numero registro generale 12033/2023Numero sezionale 27/2026Numero di raccolta generale 11038/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorsoprincipale e di quello incidentale.Uditi per il ricorrente l'Avvocatura Generale Dello Stato e per il ricorrenteincidentale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, in epigrafe indicata accoglieva l’appello della contribuente,e in riforma della decisione di primo grado annullava la sanzione irrogataalla contribuente per omesso versamento del contributo unificato;2. ricorre in cassazione il Tribunale amministrativo regionaleLombardia con un unico motivo di ricorso (1- violazione e falsaapplicazione degli art. 8, d. lgs. 546 del 1992 e 10, terzo comma, l. 212del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);3. la contribuente si è costituita con controricorso chiedendol’inammissibilità del ricorso in quanto la CTR ha effettuato una valutazionedi merito senza alcuna violazione di legge; in subordine il rigetto delricorso in quanto infondato, sussistendo un contrasto interpretativo chegiustificava l’eliminazione delle sanzioni.Con ricorso incidentale condizionato ha prospettato una violazione dilegge, art. 16, comma 1-bis, 247 e 248, d.P.R. n. 115 del 2002, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto mai erastato emesso l’avviso di irrogazione delle sanzioni. Ha depositatomemoria;4. l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata;5. con ordinanza interlocutoria del 18 febbraio 2025 la causa è statarimessa in pubblica udienza, sulla questione nomofilattica della necessitàdell’atto di irrogazione delle sanzioni dopo l’invito al pagamento;Numero registro generale 12033/2023Numero sezionale 27/2026Numero di raccolta generale 11038/2026Data pubblicazione 24/04/20266. la Procura generale della Corte di Cassazione, SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioniscritte di accoglimento di entrambi i ricorsi, conclusioni ribadite inudienza;7. le parti presenti hanno concluso come da verbale,RAGIONI DELLA DECISIONE1. Risulta fondato il ricorso incidentale, che logicamente assorbe ilricorso principale sulle sanzioni.Con il ricorso incidentale la contribuente prospetta la violazione degliart. 16, comma 1-bis, 247 e 248 d.P.R. n. 115 del 2002 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il motivo è stato prospettato come condizionato, ma lo stesso èlogicamente prioritario a tutta la questione. Ovvero l’assenza dell’avviso diirrogazione delle sanzioni, se necessario, sarebbe determinante eassorbente su tutto il resto.L’art. 16 del d.P.R. n. 115 del 2002 quale norma specifica per ilcontributo unificato prevale, in quanto tale, sulla disciplina generale dellesanzioni (d. lgs. n. 472 del 1997, art. 17).L’art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, prevede, infatti, unaspecifica disciplina, stabilendo che “In caso di omesso o parzialepagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’art. 71del testo unico concernente l’imposta di registro […] esclusa la detrazioneivi prevista”. In ragione del richiamo all’art 71, d.P.R. n. 131 del 1986, lasanzione viene modulata tra il 100 ed il 2000%, con i criteri di cui allacircolare dell’Agenzia delle entrate 21 settembre 2016, n. 1/DF.Nel caso di insufficiente o di mancato pagamento l’Ufficiocompetente al recupero procede, con separato atto emesso ex art. 16,comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 all’irrogazione della sanzioneamministrativa nella misura sopra vista, in relazione ai giorni di ritardo delNumero registro generale 12033/2023Numero sezionale 27/2026Numero di raccolta generale 11038/2026Data pubblicazione 24/04/2026pagamento (vedi Corte costituzionale 11 febbraio 2005, n. 73 e Cass. Sez.5, n. 13442 del 2025, Rv. 675065 nonché Sez. 5, n. 24249 del 2025, Rv.676331 e Sez. 5, n. 27064 del 2024).Nel caso in giudizio manca l’atto di irrogazione delle sanzioninecessario per l’art. 16, citato.Conseguentemente il ricorso incidentale deve accogliersi, con lacassazione della sentenza impugnata e la decisione da parte di questaCorte di legittimità, di accoglimento dell’originario ricorso dellacontribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.Il ricorso principale sulla applicazione dell’art. 8, d. lgs. 546 del 1992(disapplicazione delle sanzioni) risulta assorbito, logicamente.Il consolidamento della giurisprudenza, sul punto, solosuccessivamente alla proposizione del ricorso giustifica la compensazionedelle spese. P.Q.MAccoglie il ricorso incidentale assorbito il ricorso principale; cassa lasentenza in relazione al ricorso incidentale accolto e decidendo nel meritoaccoglie l’originario ricorso della contribuente;spese compensateCosì deciso in Roma, nella pubblica udienza del 13/01/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]