CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 05/05/1992avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;lette le memorie presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dalGiudice per le indagini preliminari il 18 novembre 2024, riqualificava nel delitto ditraffico di influenze illecite la condotta corruttiva, originariamente contestata aNatale [OSCURATO:PERSONA], e confermava nel resto le statuizioni in punto di responsabilitànei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di corruzione propria“permanente” e dell’uso abusivo di sigilli.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, ha dedotto:- vizio di motivazione per omissione, per non avere la Corte di appello assoltoall’onere motivazionale in relazione a ciascuna fattispecie di reato in contestazionese non in modo apparente, e vizio di motivazione per travisamento della prova,per avere ritenuto che la prova a discarico fosse rappresentata solo dalledichiarazioni del ricorrente.In ordine alle condotte corruttive, si osserva che : a) la modestia delle sommeelargite per ciascuna pratica, considerata la spesa fissa per le marche da bollo,avrebbe dovuto indurre i Giudici del merito ad escludere il pactum scelerisessendosi piuttosto al cospetto di mere “regalie”; b) non sarebbe stata provatal’inversione dell’ordine cronologico nella evasione delle pratiche dell’ufficio ; c) nonsarebbe stata considerata la prassi degli Uffici che spesso si discosta dagli internacorporis; d) gli atti emessi non erano stati invalidati né il [OSCURATO:PERSONA] era statosanzionato; e) l’atto recava sempre il visto del responsabile del procedimento.La Corte di appello non avrebbe inoltre congruamente spiegato perché ledescritte condotte dovessero essere qualificate in termini di corruzione propriapiuttosto che impropria.In ordine all’uso del sigillo, la Corte territoriale avrebbe travisato la prova dalmomento che l’atto su cui [OSCURATO:PERSONA] aveva apposto il timbro era un atto definitivoin relazione al quale l’iter amministrativo si era concluso, essendo statoregolarmente protocollato, assegnato al Responsabile del procedimento e da costuivistato.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto:- violazione di legge e vizio di motivazione quanto al dolo del reato, posto che ilricorrente aveva versato, per il tramite di un bonifico, la somma di euro 2000all’Ente che lo aveva preparato per il corso.[OSCURATO:PERSONA] era all’oscuro del fatto che dette somme fossero state utilizzate peril pagamento di una mediazione illecita.3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il SostitutoProcuratore Generale e il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] hannoinoltrato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono complessivamente infondati.2. Posizione di [OSCURATO:PERSONA].All’imputato – all’epoca dei fatti impiegato del Ministero delle Infrastrutture eTrasporti in servizio presso Capitaneria dl Porto di Napoli, addetto alla ricezionedelle istanze per il rilascio delle certificazioni e autorizzazioni in favore dei marittimi(gente di mare) - si contestano diversi episodi di corruzione, unificati in un unicoreato permanente di corruzione propria, e di indebito utilizzo del sigillo per laautenticazione dei provvedimenti.2.1. Secondo la ricostruzione operata nelle due conformi sentenze di merito,la procedura prevista dalle circolari e norme interne per l’evasione delle pratichesi articolava in distinte fasi: la pratica in entrata veniva gestita dal [OSCURATO:PERSONA], cheprovvedeva a darle un numero di protocollo; una volta protocollata la praticaveniva trasmessa al responsabile del procedimento per il controllo della regolaritàdella documentazione allegata; successivamente superato questo primo controllo,il carteggio veniva trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] Sezione che apponeva il visto previa verificadel possesso dei requisiti tecnici richiesti.L’iter così descritto, proprio perché si articolava in fasi autonome benchècollegate, difficilmente si chiedeva in un solo giorno; a comprova di tanto ladiversità del numero di protocollo apposto sul provvedimento “in uscita” rispettoa quello apposto sulla pratica in “entrata”.2.2. Nelle sentenze di merito si evidenzia come la procedura gestita daVentresino si discostasse vistosamente dall’iter tracciato dagli “interna corporis”,subendo tra l’altro anche un’anomala accelerazione: a) l’istanza, volta ad ottenerela certificazione e/o autorizzazione, veniva evasa subito, solitamente entro lostesso giorno dal deposito ( tanto che il numero di protocollo della istanza edell’atto conclusivo coincidevano); b) il provvedimento finale non recava il vistodel [OSCURATO:PERSONA] Sezione e, in alcuni casi, recava anche il “sigillo”, che era nella esclusivadisponibilità del capo [OSCURATO:PERSONA] e che andava apposto esclusivamente dal predetto,solo dopo l’apposizione del visto, a chiusura dell’iter.Tali anomalie venivano sistematicamente compensate con versamenti disomme di danaro in contanti (che oscillavano tra i 50 e i 100 euro) da parte delpersonale di bordo di volta in volta interessato, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA],che si interfacciava in modo continuo con il [OSCURATO:PERSONA].2.3. Il ricorrente lamenta in primo luogo l’omessa e/o apparente motivazionequanto alla disamina dei singoli episodi di corruzione contestati al [OSCURATO:PERSONA].Il motivo non è fondato.A tal fine, è utile precisare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d.doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminandole censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudiceed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodella decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).Nel giudizio di appello è, pertanto, consentita la motivazione "per relationem"alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellantenon contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle giàcondivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n.30838 del 19/03/2013, Rv. 257056).2.4. La sentenza di primo grado ha fornito una ricostruzione precisa edettagliata di ciascun episodio corruttivo, analizzando in modo altrettanto puntualele informazioni probatorie acquisite - rappresentate prevalentemente dall’attivitàintercettiva, dagli esiti dei servizi di o.p.c. della Pg e da numerose ripreseeffettuate dalle telecamere di video sorveglianza che in più di un’occasioneavevano ripreso, immortalandolo, lo scambio documenti - danaro tra [OSCURATO:PERSONA] eGaetano [OSCURATO:PERSONA].Con inferenze scevre da irragionevolezza, il Giudice di primo grado haargomentato come dal tenore dei dialoghi monitorati - che, peraltro, la difesanemmeno contesta – e dalla sostanziale contestualità fra i (chiari) colloquitelefonici e i successivi incontri si evincesse la prova certa del rapportosinallagmatico fra l’evasione della pratica e la contropartita (in danaro) chiesta eottenuta.La Corte territoriale – dal canto suo - con considerazioni, succinte, ma fedelialle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - haricostruito la vicenda storico-fattuale, oggetto dell'imputazione, nella sua globalità,dando atto della sistematica violazione delle regole del procedimentoamministrativo da parte del [OSCURATO:PERSONA] al fine di agevolare i privati richiedenti incambio di danaro contante.2.5. A fronte della mole degli elementi a carico valutati e valorizzati dai Giudicidella cognizione si appalesa infondata la doglianza circa l’assenza di prova certadel pactum sceleris per la sproporzione tra le prestazioni.La proporzionalità tra prestazioni non è elemento costitutivo del reato dicorruzione. E ciò perchè l’offesa al bene giuridico, tutelato dalla normaincriminatrice, non risiede nella entità della controprestazione richiesta per lavendita della funzione, quanto piuttosto nella esistenza di un accordo per venderla.Ciò che conta è, allora, la prova dell’esistenza di un contratto di scambio, ovveroche - a fronte della ricezione di denaro o di altra utilità - il funzionario pubblicoabbia messo a disposizione la sua funzione o i suoi poteri, vuoi per il compimentodi uno o più atti specifici vuoi prendendo in carico un interesse privato, attraversol'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di attiricollegabili alla funzione esercitata dietro una dazione o promessa indebita (cosìSez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555).2.6. Non è, tuttavia, da escludere che l’accordo corruttivo possa esseresbilanciato a favore di una parte.La non proporzione tra le prestazioni può assumere rilevanza sul pianoprobatorio, nel senso che la prova della correlazione funzionale, rectius di un nessodi causa ed effetto, tra le prestazioni oggetto dell'accordo, può, dunque, risultarecondizionato in concreto dalla proporzionalità, là dove manchi la prova direttadell’accordo corruttivo o di altri elementi sintomatici della esistenza di esso« […] la sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella delpubblico ufficiale, pur non costituendo un elemento necessario per l'integrazionedella fattispecie penale, assume una evidente rilevanza sul piano probatorio, nelsenso che[…], per la irrisorietà del valore della dazione indebita rispetto allarilevanza dell'atto amministrativo compiuto dal pubblico agente, risulta senz'altropiù difficile la dimostrazione dell'esistenza del nesso sinallagmatico…» (così Sez.6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158 - 02).2.7. Nel caso in esame, è certo che l’asserita “regalia” fosse piuttosto ilcorrispettivo di un comportamento “disfunzionale” di [OSCURATO:PERSONA] e che siinserisse in un rapporto sinallagmatico di tipo bilaterale.I Giudici del merito hanno, come detto , puntualmente evidenziato una serie dianomalie nella evasione delle pratiche, tra cui - si ribadisce – quella, sempreriscontrata, della sottrazione della istanza al c.d. “giro posta”, oltre ad altre pureindicate, ed hanno congruamente rilevato come tale modus operandi fossefunzionalmente collegato alla dazione di somme di danaro per il tramitedell’intermediario, [OSCURATO:PERSONA].2.8. Né il reato può venire meno sotto il profilo della mancanza di offensivitàdella condotta: «[…] la tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cuiconsumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, maaddirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale,ritenuta persona suscettibile di venir meno ai doveri accettando una offerta ancheminima» (Sez. 6, n. 2714 del 30/10/1995, Varvarito, Rv. 204125 – 01).Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo cui se c'è l'accordosinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l'eserciziodelle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altrautilità, è integrato il reato di corruzione quale che sia il "prezzo" concordato, eanche se esso sia modico.2.9. In ordine poi alle ulteriori censure, circa la violazione dell’ordine cronologicodelle pratiche, la presenza di prassi difformi rispetto a quanto previsto nellecircolari, la regolare apposizione del visto sul provvedimento da parte delresponsabile del procedimento, si tratta di motivi inammissibili in sede dilegittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversalettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazioneè riservata in via esclusiva al Giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).2.10. Peraltro il ricorrente accede ad una lettura frammentaria del compendioprobatorio, non considerando che tra le irregolarità contestate non compare quelladell’omesso passaggio della pratica al responsabile del procedimento, quantopiuttosto il sistematico mancato inoltro al [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente mancataverifica tecnica, certificata dall’apposizione del visto; il visto, infatti, – stando agliinterna corporis – era una prerogativa esclusiva del [OSCURATO:PERSONA] al quale erademandata, a chiusura e completamento dell’iter amministrativo, la certificazioneprevia verifica dei requisiti tecnici. Né – hanno efficacemente evidenziato i Giudici- era emerso che al [OSCURATO:PERSONA] fosse stata delegata la facoltà di firma.2.11. Anche il richiamo ad una differente prassi amministrativa all’internodell’ufficio in cui operava il ricorrente per giustificarne il difforme operato noncoglie nel segno. In primo luogo, perchè trattasi di deduzione generica edassertiva, non essendo nemmeno indicato quale sarebbe stato il differente“processo standard” adottato per la trattazione delle pratiche gestite dalricorrente.Ma, in ogni caso, la prassi – quale condotta uniforme di alcuni uffici ed osservatain quanto ritenuta la più adatta ed opportuna - si deve mantenere nei limiticonsentiti dal dettato della legge (Corte cost. n 177del 1973) e non deve trovarecontroindicazioni nella giurisprudenza (Corte cost. n.83/1989).La prassi amministrativa non può, allora, mai essere contraria ai principi ditrasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, che rientrano nel noverodei principi fondamentali, direttamente o indirettamente sanciti dalla CartaCostituzionale, cui deve uniformarsi l’attività della Pubblica amministrazione.Il principio di imparzialità - espressamente sancito nell’art. 97 Cost. eunanimemente interpretato in chiave estensiva nel senso di riferibilità non più soloall’organizzazione dei pubblici uffici ma anche all’intera attività amministrativa-impone dunque che l’operato della P.A. prenda le distanze da metodi clientelari eda favoritismi : esattamente il contrario di quanto accaduto nel caso in esame, làdove i Giudici hanno efficacemente evidenziato che i procedimenti gestiti daVentresino, che non aveva delega di firma, subivano, dietro compenso, unaimprovvisa ed anomala accelerazione a discapito di chi non era disposto aremunerarlo.In breve, anche a volere ammettere una diversa prassi all’interno dell’ufficio –che il ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso allegare e provare – non sarebbestata vincolante per il [OSCURATO:PERSONA] per la evidente violazione dei principi diimparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.Non destrutturano la intrinseca logicità del percorso argomentativo, posto afondamento delle sentenze impugnate, la mancata invalidazione degli atti e lamancata irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del [OSCURATO:PERSONA], non potendola prova del sinallagma tra l'utilità data/promessa e l'attività del ricorrentedipendere da fattori esterni del tutto contingenti; e ciò vieppiù a fronte di uncompendio probatorio solido, quale è quello indicato ed esaminato dai Giudici dimerito e che il ricorso non contesta affatto.2.12. Manifestamente infondata è la doglianza in punto di qualificazione giuridica,dolendosi il ricorrente nella mancata derubricazione nella ipotesi meno grave dicorruzione di cui all’art. 318 cod. pen..E’ opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale in ordine aldiscrimen fra la corruzione per l'esercizio della funzione prevista dall'art. 318 cod.pen. e la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 cod.pen.La formulazione delle disposizioni dell’art. 318 cod. pen. e dell’art. 319 cod.pen. corrisponde appieno alla descrizione di un contratto sinallagmatico a causaillecita tra corrotto e corruttore e, proprio secondo lo schema contrattuale, prevedeche la consumazione avvenga o con l’accettazione della proposta (“accetta lapromessa” della utilità) o con la esecuzione diretta (“riceve” la utilità dalcorruttore).“Il compimento degli atti/attività oggetto della corruzione non è necessario perla “perfezione” del reato: la corruzione è realizzata con la promessa/dazione. Talecompimento, però, lungi dall’essere una condotta neutrale, comporta unaprotrazione dell’offesa («che raggiunge il massimo di offensività nel compimentodell’atto contrario ai doveri d’ufficio»), con una “consumazione permanente”…”(Sez. 6, n. 4918 del 06/11/2018, n.m.)2.13. Le due fattispecie presentano, dunque, un nucleo fattuale comunerappresentato dal contratto di scambio, ovvero dal sinallagma fra la promessa ola dazione e l'asservimento della funzione o dei poteri o l'atto contrario ai doverid'ufficio.Il discrimine investe la "merce di scambio" della promessa o della dazione: ildelitto di cui all'art. 318 cod. pen. colpisce la vendita della funzione o dei poteripubblici senza alcuna contrarietà ai doveri d'ufficio, id est la mera infedeltà delpubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale si ponga alservizio di interessi privatistici, pur mantenendo il proprio operato entro i binaridella (formale) legalità; la norma di cui all’art. 319 cod. pen. sanziona ilcomportamento del pubblico ufficiale in contrasto con norme giuridiche o conistruzioni di servizio, di guisa che sono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltantoquelli illeciti(perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da normegiuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, purformalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico agente,dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello.La corruzione prevista dall’art. 318 cod. pen. prescinde da un evento di dannoconcreto diretto, qual è ovviamente l’effettivo sviamento dell’azioneamministrativa. Essa, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, si atteggiacome reato di pericolo.Al contrario l’oggetto della “vendita” nel reato previsto dall’art. 319 cod. pen.corrisponde ad un effettivo sviamento dal corretto esercizio dell’attività delfunzionario, con la commissione di un “atto contrario ai doveri di ufficio” (ovverola sua omissione o compimento volutamente in ritardo). Quindi, si tratta di unacondotta caratterizzata da una evidente materialità perché il reato è, in questocaso, caratterizzato da una previsione di danno concreto e diretto. Perciò, lacorruzione (“propria”) ex art. 319 cod.pen. si atteggia come di reato di danno,presupponendo che uno sviamento (i.e. l’atto contrario ai doveri di ufficio) si siacertamente realizzato.Si può, dunque, concludere che «…il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta… segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità(che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il genericoasservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza lamassima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doverid'ufficio)» (Sez. 6, n 4486 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palozzi, Rv.274984-01)2.14. A ben vedere, l’area di applicabilità dell’art. 318 cod. pen. è da individuarein tutti i casi in cui vi sia stato un accordo per l’esercizio delle attività di ufficioproprio o della struttura in cui il pubblico ufficiale opera, o per l’utilizzazione ascopi deviati dei propri poteri, con esclusione dei casi in cui risulti positivamentedimostrato che oggetto dell’attività dovessero essere atti/attività contrari ai doveridi ufficio. Il reato dell’art. 318 cod. pen., quindi, ricorre anche quando non vi siaprova piena che l’oggetto della corruzione sia quello dell’art. 319 cod. pen.Questa relazione richiama il normale rapporto di genere a specie tra normeincriminatrici (Sez. 6 n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261354-01).Sulla base di queste premesse, anche la particolare forma di corruzione definitaquale “messa a libro paga”, ovvero il pagamento continuativo di somme al pubblicoufficiale, che si pone, con continuità, a disposizione del corruttore, andràinquadrata nell’una o nell’altra ipotesi di corruzione a seconda del contenutodell’accordo: se questo comprende anche solo un atto contrario ai doveri di ufficio,ricorrerà l’ipotesi dell’art. 319 cod. pen., mentre, se è esclusa la commissione diottobre 2019, Bolla, Rv.279595)2.15. Quanto sin ora detto circa il rapporto di specialità tra le due normeconsente di ricondurre la fattispecie concreta in una o nell’altra della ipotesi dicorruzione anche nel caso di attività caratterizzata dall’esercizio delladiscrezionalità amministrativa (o tecnica).Quello che deve essere verificato è «se l'interesse perseguito in concreto siasussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, sequesto sia stato soddisfatto, ovvero se esso sia stato limitato, condizionato,inquinato dalla esigenza di soddisfare gli interessi privati posti a carico conl'accordo corruttivo. È possibile che l'atto discrezionale, nonostante l'accordocorruttivo, realizzi l'interesse pubblico e che il comportamento del pubblico ufficialenon abbia violato nessun dovere specifico… È necessario fare riferimento alleregole sottese all'esercizio dell'attività discrezionale e si tratta di verificare sel'interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla "presa in carico"dell'interesse del privato corruttore; nel caso in cui l'interesse pubblico non siastato condizionato, il fatto integrerà la fattispecie di cui all'art. 318 c.p….»( Sez.6, n. 18125/2019 già cit.)2.16. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali regulae iuris.Non è, infatti, revocabile in dubbio che il mercimonio delle autorizzazioni e dellecertificazioni riguardanti le qualifiche professionali della gente di mare –provvedimenti rilasciati percorrendo corsie preferenziali, ma soprattutto senza cheil superiore gerarchico potesse operare la verifica dei necessari presupposti tecnici– si sia tradotto in una vendita di un atto contrario ai doveri d'ufficio, in quantocontrario ai doveri di imparzialità e al dovere di perseguimento in via esclusivadegli interessi pubblici gravanti sul pubblico funzionario.2.17. Sono poi manifestamente infondate le censure articolate con riferimentoall’an della responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 471 cod. pen.I Giudici di merito hanno, congruamente e in modo niente affatto illogico,ricostruito anche tale segmento di condotta che si inseriva nel complessivo modusagendi del [OSCURATO:PERSONA]. I colloqui telefonici e la diretta visione degli incontri traVentresino e il [OSCURATO:PERSONA] – si legge nelle conformi sentenze di merito - hannoconsentito di accertare che, quando ve ne fosse bisogno, il ricorrente utilizzavaanche il sigillo metallico dell’Ufficio, il cui uso era riservato al [OSCURATO:PERSONA] e checonsentiva di conferire il crisma dell’ufficialità alle certificazioni; numerosi sono icolloqui telefonici (cfr pagg. 35 e ss. della sentenza di primo grado per la puntualetrascrizione), da cui i Giudici di merito hanno dedotto che il c.d. “timbro tondo”venisse portato fuori dall’Ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto diritto difarne uso, ed era dallo stesso utilizzato sine titulo per apportare correzioniunilaterali e arbitrarie e comunque senza seguire la procedura ordinaria.La lettura del dato probatorio offerto dalla ricorrente poggia sull’erratopresupposto di fatto secondo cui il provvedimento su cui veniva apposto il sigillofosse definitivo, valido ed efficace, perché munito sottoscritto dal responsabile delprocedimento.Ma, come detto, l’iter processuale prevedeva diversi passaggi con la faseintermedia affidata al responsabile del procedimento e quella finale conl’intervento del [OSCURATO:PERSONA] per l’apposizione del visto.E, comunque, la motivazione delle sentenze di merito – con cui il ricorrente nonsi confronta affatto - ha efficacemente dato conto, attraverso la sequenza deicolloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i successivi incontri tra i due, dell’utilizzo“improprio”, perché illegittimo e non consentito, del sigillo in cambio di danaro.E’ il caso di rammentare la inammissibilità dei motivi di ricorso che si limitinogenericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quellaaccolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze odomissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee adincidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario postoa fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Rv.264441).3. Posizione di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è infondato e va rigettato.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna per il reato di traffico di influenze illecite,in tal modo qualificata l’originaria contestazione di corruzione, perché avrebbecorrisposto una somma di danaro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ricevereaiuto nel superamento dell’esame di lingua inglese (già sostenuto ma con esitonegativo), necessario per il conseguimento del titolo di primo ufficiale di macchina.Secondo i Giudici di appello, sebbene [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dietro compenso, sifossero rivolti ad [OSCURATO:PERSONA], commissario di esami, perché effettivamentepotesse segnalare e aiutare il [OSCURATO:PERSONA] nel superamento della prova, non erastata acquista la prova circa la corresponsione delle somme di danaro ad [OSCURATO:PERSONA] ese costui avesse effettivamente fatto o meno pressione sui commissari.Il difensore, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione dilegge, contesta il dolo del reato, deducendo l’assenza di consapevolezza in capoal [OSCURATO:PERSONA] che le somme da lui versate, per il pagamento del corso di inglese,pari all’importo di 2000,00 e regolarmente bonificate, fossero state utilizzate daConsalvo e [OSCURATO:PERSONA] per remunerare una mediazione illecita.3.2. Il devoluto rende opportuna una breve disamina in ordine ai diversiinterventi legislativi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi e che hanno riguardatola struttura del reato traffico di influenze illecite; ciò ai fini della individuazionedella disciplina di riferimento.L’art. 346 - bis cod. pen., rubricato “traffico di influenze illecito” ed introdottonel codice penale con la legge 6 novembre 2012, n. 190 in attuazione degli impegniinternazionali assunti dallo Stato italiano, nel testo originario puniva la condottache si realizzava solo per il tramite dello sfruttamento di relazioni esistenti – e nonmillantate - con il pubblico ufficiale; inoltre, per effetto della specifica clausola diriserva, la norma aveva natura sussidiaria nel senso che, là dove fosse stataesercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,il reato rimaneva “assorbito” nei più gravi reati di corruzione ex artt. 318 e 319cod. pen.La successiva legge del 9 gennaio 2019 n. 3 ampliava il perimetro applicativodella norma incriminatrice: è stata abrogata la fattispecie del reato di millantatocredito, che è confluita nel reato di traffico di influenze illecite; è stato eleminatol'inciso contenuto nell'art. 346-bis cod. pen. «in relazione al compimento di un attocontrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;è venuta meno la natura necessariamente "patrimoniale" del vantaggio dato opromesso al mediatore, parlandosi genericamente di «utilità».In direzione diametralmente opposta, per la disposta abrogazione di alcunefattispecie criminose, come il reato di abuso di ufficio, e per il significativorestringimento della portata applicativa della norma in esame, si è mossa l’ultimariforma, introdotta con la legge 9 agosto 2024, n. 114 ed entrata in vigore il 25agosto 2024.Attualmente l’art. 346 - bis cod. pen. così recita: «chiunque, fuori dei casi diconcorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 - ter e nei reati di corruzionedi cui all'articolo 322 - bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioniesistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno deglialtri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a séo ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale oun incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altramediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi aquattro anni e sei mesi».Il testo normativo, nella sua versione attuale, individua quale soggettoprincipale il “mediatore”, ovvero colui che ha effettivi rapporti (i.e. “relazioniesistenti”) con il pubblico ufficiale e/o con l’incaricato di pubblico servizio ; richiedeche il mediatore utilizzi tali rapporti “intenzionalmente” per farsiconsegnare/promettere denaro o altra “utilità economica” per remunerare ilsoggetto pubblico; e ciò o “in relazione all’esercizio delle sue funzioni” o “perrealizzare un’altra mediazione illecita”, là dove per mediazione illecita – si precisaal comma due - deve intendersi la condotta di (prospettata) induzione delsoggetto pubblico “a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reatodal quale possa derivare un vantaggio indebito”.Raffrontando, dunque, il testo attuale con quello precedentemente in vigore, lecondotte di traffico di influenze punibili si sono notevolmente ridotte, con esiti diparziale abolitio criminis.3.3. Tale excursus consente di affermare che, nonostante la condotta incontestazione si collochi temporalmente nei mesi di maggio e giugno del 2021,allorquando era in vigore l’art. 346 - bis cod. pen. nella versione “estensiva”prevista dalla legge n. 3 del 2019, l’efficacia retroattiva della norma sostanzialepiù favorevole all’imputato ex artt. 25 Cost. e 2 cod. pen. impone di far riferimentoal nuovo testo, introdotto con la riforma del 2024, per la sensibile riduzionedell’ambito del penalmente rilevante.Ed allora, in primo luogo, occorre raggiungere la prova della “esistenza dellarelazione” con il soggetto pubblico per potere raggiungere lo scopo prefissato. Atal fine è ancora utilizzabile la interpretazione che ne ha fornito la precedentegiurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Sez.6, n. 53332 del 27/09/2017, Rv.271730), seppure con riferimento al testo del 2019, nel senso che occorreaccertare una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente e possaavere capacità di influenza, di condizionamento e di orientamento della condottadel soggetto pubblico. E’ il caso, ad esempio, delle «relazioni di parentela,sentimentali, amicali, di subordinazione o di rapporto lavorativo, presenti almomento del reato» e non quelle relazioni che, per quanto reali, ma «saltuarie,incostanti o desuete” non siano in grado di garantire una possibilità di influenza»(così cit. sentenza). Parimenti, esulano dall’illecito le relazioni solo asserite, lerelazioni esistenti ma non provate, le relazioni effettive ma prive di capacità dicondizionamento.3.4. Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno congruamente rilevato laeffettiva capacità dei due mediatori di “orientare” la commissione di esame per irapporti intessuti con tale [OSCURATO:PERSONA] in grado, per le sue conoscenze, diesercitare una sicura influenza sulle valutazioni di alcuni membri interni, tra cui ilprofessore di inglese, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sostenere la provadi esame. Numerosi sono i colloqui oggetto di captazione – trasfusi nella sentenzadi primo grado - nel corso dei quali [OSCURATO:PERSONA], contattato dai due mediatori, lasciavachiaramente intendere di poter contare su membri della commissione compiacenti(cfr pagg. 67 e ss della sentenza del Giudice per le indagini preliminari)3.5. In secondo luogo, la nuova norma ha limitato il reato alla offerta di utilità“economica”, sia quando si discuta della remunerazione diretta al mediatore sia diquella destinata al soggetto da corrompere. Non rilevano le “altre utilità”, previstenel previgente testo.Ebbene, sul punto, la ricostruzione dei Giudici di merito è chiara e precisa nelsenso che l’utilitas era rappresentata da una somma di danaro in contanti, che idue mediatori avrebbero dovuto ricevere in due momenti distinti, ovvero prima edopo l’esame; ciò è quanto emerge - stando alla ricostruzione operata nelle duesentenze di merito e che la difesa nemmeno contesta - dai colloqui tra Assante eConsalvo, in cui i due apertamente discutevano della ulteriore somma darecuperare dal [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’esame e del fatto che costui avrebbedovuto integrare la somma pattuita; significativo per i Giudici, essendoconfermativo di quanto già emerso dal dato captativo, anche l’incontro, monitoratodagli inquirenti, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] consegnava pro manibus ad Assantela somma in contanti di 900 euro, specificando che nell’importo rientrava anche laresidua quota parte dovuta dal [OSCURATO:PERSONA].3.6. La diversa prospettazione del ricorrente circa l’assenza del dolo non siarmonizza e nemmeno si confronta con le congrue e lineari argomentazioni svoltedai Giudici di merito.Ed infatti, l’avvenuto pagamento della somma di 2000.00 euro mediante bonificoassume nel descritto contesto fattuale assume un valore probatorio neutro ecertamente non idoneo a destrutturare il ragionamento seguito dai Giudici dimerito. Evidentemente, proprio sulla scorta dell’indicato compendio probatorio sucui il ricorrente glissa del tutto, oltre alla cifra sborsata per il pagamento del corso,che i Giudici non pare abbiano negato, [OSCURATO:PERSONA] aveva versato ben altre somme,in nero e in contanti, direttamente nelle mani dei mediatori.3.7. La nuova norma prevede, inoltre, che l'intermediario accetti la dazione opromessa di denaro o altra utilità economica che servirà o a remunerare ilfunzionario da corrompere o, comunque, a remunerare la propria mediazioneillecita.Allo stato, dunque, la condotta di base del traffico di influenze è la mediazione inuna presunta attività di corruzione, non portata a termine o, comunque, nonprovata, cui si aggiunge una residua ipotesi di “altra” mediazione illecitaconfigurabile solo a limitate condizioni, ovvero di indurre il pubblico funzionario acompiere un atto che sia " reato" e sia idoneo a produrre vantaggi per il privatocommittente.3.8. In ordine a tale specifico aspetto, i Giudici di merito (cfr. pag. 9 dellasentenza di appello) hanno ritenuto che le somme di danaro fossero state versateagli intermediari allo scopo di proporre ai pubblici ufficiali la vendita della lorofunzione. Vendita di cui, tuttavia, non vi è prova, ragion per cui la contestazionedi corruzione è stata derubricata nella fattispecie di reato di traffico di influenzeillecite.Osserva, nondimeno, il Collegio che la stessa ricostruzione fattuale operata nellesentenze di merito a ricondurre la fattispecie nell’alveo della “mediazione illecita”piuttosto che della mediazione “finalizzata alla corruzione”.Il danaro era stato versato da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente agli intermediari, coni quali, stando alle prove acquisite e indicate in sentenza, aveva avuto rapportiesclusivi e diretti; [OSCURATO:PERSONA] non conosceva [OSCURATO:PERSONA] e non risulta dalla sentenzaimpugnata che avesse mai intessuto con il predetto un qualche rapporto o loavesse incontrato. Non vengono riportate eventuali conversazioni da cui desumereintervenuti accordi per la consegna di somme di danaro ad [OSCURATO:PERSONA] come prezzodella corruzione.Sempre in sentenza si legge che il danaro in contante era stato versato promanibus ad [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche esternato a [OSCURATO:PERSONA] il timore di nonriuscire a recuperare dal ricorrente tutto quanto pattuito; sull’altro versante Arpinosi era impegnato personalmente con [OSCURATO:PERSONA] ed Assante, fornendo loro i nomidei commissari e garantendo, anche per la conoscenza diretta di uno dei membri,di intervenire per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di superare la prova.Dunque, sulla base degli stessi elementi fattuali forniti dai Giudici di merito, lafattispecie in concreto sembra attagliarsi maggiormente alla ipotesi della cd“mediazione illecita”, essendo volta a far commettere ad [OSCURATO:PERSONA] condotte di abusodi ufficio.3.9. Così giuridicamente “inquadrata” la fattispecie, la depenalizzazione delreato di abuso d’ufficio, ad opera della novella del 2024, non elide comunque larilevanza penale della condotta.E ciò perché “l’atto contrario ai doveri di ufficio” che per la nuova norma dell’art.346 - bis cod. pen. deve costituire “reato” si atteggia come un mero elemento difatto della fattispecie, di guisa che la valutazione dell’elemento materiale deveessere compiuta al momento in cui il reato si consuma, e, dunque, in relazionealla legge vigente all'epoca in cui tale comportamento è posto in essere.Non assume, dunque, decisiva valenza la circostanza che la norma disciplinanteil reato al cui compimento la mediazione sia finalizzata sia stato ex postdepenalizzato o addirittura si sia nelle more prescritto.Peraltro, in questa direzione conduce anche la considerazione che il delitto inesame è un reato di pericolo con funzione di anticipazione della tutela penalerispetto ad una possibile corruzione e ad un illecito esercizio delle funzionipubbliche, la cui ratio consiste nella tutela del corretto funzionamento dellapubblica amministrazione.La offensività, perciò, non viene meno per le successive eventuali vicende chepossano incidere sul delitto, oggetto della mediazione illecita.Si tratta di principi non nuovi nel sistema e che questa Corte ha già espressocon riferimento al delitto di calunnia ( cfr Sez. 6, n 39981 del 17/05/2018, Rv.273844-01) e al delitto di ricettazione (Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016,Sarachelli, Rv. 267132; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano,Rv. 270220) e che, dunque, va estesa anche al reato in oggetto.4. Per le esposte considerazioni, si impone il rigetto dei ricorsi con conseguentecondanna dei ricorrenti - ex art. 616 cod. proc. pen. - al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]