CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10595/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivilegal i rappresentant i pro tempore, rappresentat i e difes i ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) –intimata – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 10595/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2034 / 20 2 2 del la [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 9 dicembre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 gennaio 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinte citazioni, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso, rispettivamente, la cartella di pagamento (per l’importo complessivo di euro 597.313,35) e la successiva intimazione di pagamento (per l’importo complessivo di euro 677.371,18) notificate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forza della (e per il recupero del credito portato dalla) sentenza della Corte dei conti - s ezione g iurisdizionale per la Regione Siciliana, di condanna del Campo al risarcimento di danno erariale. Per quanto qui ancora d’interesse, addusse, a suffragio di ambedue le domande, l’integrale ripianamento del danno mercé il recupero delle somme effettuato in via amministrativa dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale all’istruzione ed alla formazione professionale. Nel costituirsiin ambedue le controversie, l’agente della riscossione eccepì la propria estraneità all’accertamento compiuto dall’ente impositore e richiese l’autorizzazione alla chiamata in causa della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale all’istruzione ed alla formazione professionale. Disposto ed espletato l’incombente, i terzi chiamati spiegarono resistenza alle domande dell’opponente. Riuniti i giudizi, l’adito Tribunale di Palermo rigettò le opposizioni. 2. La decisione in epigrafe indicata ha disattesol’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per cinque motivi. r.g. n. 10595/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], con unitario controricorso, la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale all’istruzione ed alla formazione professionale. Non svolge difese nel presente giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione, succedutaex lege a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. IlCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1.1. Il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: «fatto storico» costituito dall’estinzione del giudizio di opposizione proposto da A.N.F.E. «per contrastare il recupero delle somme alla medesima illegittimamente corrisposte, secondo statuizione della Corte dei Conti», circostanza dedotta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello. 1.2. Il secondo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: «fatto storico» costituito dall’operato recupero in via amministrativa, mediante compensazioni su fondi regionali, della somma di euro 726.012,17. Siffatto recupero, secondo il ricorrente, è avvenuto nei confronti dell’A.N.F.E. «a seguito di regolare rendicontazione sul P.R.O.F. 2011 e dunque su fondi regionali»: «ancorché effettuato cumulativamente per le integrazioni extrabudget concesse all ’ A.N.F.E. sia per il PROF 2007 (oggetto di condanna erariale a carico di altri soggetti) sia per il PROF 2009 (oggetto di condanna erariale a carico dell’odierno ricorrente)» tale recupero era da imputare «ad estinzione del credito vantato dall’Amministrazione per le integrazioni extrabudget relative al r.g. n. 10595/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.R.O.F. 2009, con conseguente estinzione del credito dalla medesima vantato nei confronti dell’odierno ricorrente». 1.3. Il terzo prospetta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4,cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 4 e 5, cod. proc. civ.: «la Corte d’appello non ha fornito alcuna motivazione sulla ritenuta inidoneità del recupero effettuato in via amministrativa, tramite compensazione su fondi regionali, della somma di euro 726.012,17 a estinguere il credito oggetto di causa». 1.4. Il quarto deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1243 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Duplice la censura mossa alla Corte d’appello, cui si imputa di: (i) aver rilevato ex officio un fatto che non era stato contestato dall’Amministrazioneregionale (ovvero l ’ assenza di rendicontazione dei progetti formativi professionali dai quali erano scaturiti i crediti dell’ente di formazione oggetto di compensazione); (ii) aver «fondato la propria decisione sulle disposizioni contenute nel “Vademecum per l’attuazione del P.O. Sicilia FSE”, emanato dall’Amministrazione regionale sia per gli anni 2007-2013, che per gli anni 2014-2020», documento inconferente nel caso, non versato agli atti del giudizio, non contenente norme giuridiche. 1.5. Il quinto motivo deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1243 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Si sostiene che, avendo il ricorrente fornito prova documentale del fatto estintivo avvenuto mediante compensazione del credito, l’omessa rendicontazione dei progetti formativi integrava una «controeccezione che avrebbe dovuto allegare e provare l’Amministrazione». r.g. n. 10595/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che,per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926). r.g. n. 10595/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso di adizione di questa Corte non rispetta il descritto requisito di contenuto-forma. In primo luogo, manca radicalmente, nel corpo dello stesso, una (pur minima e, a fortiori, adeguata e sufficiente) illustrazione del contenuto e delle motivazioni della sentenza n. 2947/2012 della Corte dei conti –sezione g iurisdizionale per la Regione Siciliana, costituente il titolo esecutivo in forza del quale sono stati emessi gli atti della riscossione coattiva (cartella ed intimazione di pagamento) in relazione ai quali l’odierno ricorrente propose opposizione all’esecuzione. Omessa risulta, segnatamente, la descrizione della ragione della condanna comminata a [OSCURATO:PERSONA], dello specifico titolo della responsabilità contabile a suo carico riscontrato, della natura e dell’oggetto del danno erariale accertato e da ristorare. Ancora più in dettaglio, non è rappresentato: (a) se, ed in qual modo, tale danno erariale fossecorrelato ad erogazioni di finanziamenti relativi a progetti formativi (in sigla P.R.O.F.); (b) in caso positivo, a quali annualità si riferissero siffatte erogazioni ed in favore di quali enti fossero state compiute; (c) se, inoltre, tra questi enti vi fosse l’ANFE; (d) se quest’ultima fosse destinataria di condanna con la medesima sentenza azionata nei riguardi del Campo, a quale titolo e per quale danno, anche temporalmente riferito; (e) se, incaso positivo, vi fosse nella pronuncia un vincolo di solidarietà o altra tipologia di relazione tra le condanne irrogate al Campo ed all’ANFE. Le testé evidenziate deficienze illustrative -tutte inerenti ad aspetti essenziali della vicenda, intorno e con riferimento ai quali si incentrano le doglianze poste a suffragio dell’impugnazione - rendono a questa Corte un quadro complessivo nebuloso ed oscuro del fatto processuale, tale da impedirne una comprensione adeguata, quantomeno nei termini minimi imprescindibili per procedere al vaglio di merito sui motivi formulati che, pertanto, resta inevitabilmente precluso. r.g. n. 10595/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore d i parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.700 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debitoed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent e dell ’ ulteriore importo a titolo d